CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 04276/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28782/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, n. 116, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA L [OSCURATO:PERSONA] , n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA L [OSCURATO:PERSONA] , n . 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 881/2018 d ella CORTE D'APPELLO di ROMA , depositata il06/04/2018, R.G.N. 3547/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. con sentenza 6 aprile 2018, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue domande di accertamento del danno patrimoniale da perdita di chance, sotto il profilo della possibilità di promozione a dirigente (per non averlo le datrici [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. incluso nel percorso valutativo per la qualifica dirigenziale dal 1986 al 1° luglio 2010, né valutato i suoi titoli, in violazione dei criteri di correttezza e buona fede) e diloro condanna risarcitoria in via equitativa; 2. come il Tribunale, la Corte capitolina ha ritenuto infondate le doglianze del lavoratore di violazione del principio di non contestazione e di erronea valutazione probatoria dei documenti prodotti e non assolto l’onere, a suo carico, di allegazione e prova, sia pure in modo presuntivo, dei presupposti in concreto per la realizzazione del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, dai quali sarebbe derivato, in modo immediato e diretto, il danno lamentato; 3. con atto notificato il 4 ottobre 2018, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui le società hanno resistito con distinti ricorsi; 4. tutte le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1175, 1375 c.c., dell’accordo sindacale del 21 ottobre 1986 tra l’Ente F.S. e le OO.SS. poi recepito dal CCNL di riferimento e vizio motivo, per non avere le società datrici adottato alcuna procedura selettiva, basata su criteri oggettivi e predeterminati, in violazione dei criteri di correttezza e di buona fede, attribuendo progressioni in carriera senza alcuna motivazione: così contravvenendo al loro onere di dimostrare di avere seguito una procedura valutativa e comparativa conforme alle norme di legge e di contratto, rispetto al cui corretto adempimento il dipendente è titolare di un diritto soggettivo; sicché, una volta comprovato, come nel caso di specie, il possessodi tutti i requisiti richiesti per la valutazione, egli matura una concreta ed effettiva possibilità di conseguimento della posizione, integrante perdita di chancerisarcibile, in caso di pretermissione (primo motivo);violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., in tema di adempimento e di danni contrattuali per inosservanza dei criteri di accesso alla Dirigenza nel pubblico impiego allargato, ai sensi dell’art. 6 legge n. 301/1984, in vigore fino all’accordo sindacale 21 ottobre 1986 (essendo peraltro la deliberazione di ratifica n. 552/86 dell’Ente F.S. priva dell’autorizzazione del ministero vigilante richiesta dall’art. 14, terzo comma legge n. 210/1985): in ogni caso, non avendo le società resistenti offerto prova dell’adozione, sempre necessaria, di un procedimento concorsuale predeterminato nei criteri, mai risultando il numero dei soggetti potenzialmente valutabili, né poi (e se) valutati per la promozione al livello dirigenziale. Sicché, il ricorrente si è doluto dell’impossibilità di determinare la possibilità percentuale di conseguimento della promozione a dirigente (secondo motivo); 2. essi sono congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione; 3. poiché le doglianze –al di là del non puntuale richiamo delle norme di legge e di contratto oggetto di denuncia, oltre che del difetto di trascrizione e di specifica indicazione della sede di produzione degli accordi sindacali, dei CCNL e dei documenti oggetto di allegazione – investono in generale anche i principi di correttezza e buona fede (la prima) e, soprattutto, la ripartizione dell’onere della prova in tema di risarcimento da perdita di chanceper mancato rispetto di procedure selettive per l’attribuzione di una qualifica superiore (la seconda), i due motivi sono infondati; 4. in tema di risarcimento del danno per perdita di chance di promozione (nella specie, prospettato in conseguenza dell'inadempimento da parte del datore di lavoro pubblico dell'obbligo, contrattualmente previsto, di organizzare procedure selettive per progressioni verticali), incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore; né il contenuto degli oneri probatori dei dipendenti, potenzialmente interessati alla progressione in carriera, muta neppure qualora sia dedotto il totale inadempimento datoriale all'obbligo di completare le procedure di selezione avviate e mai concluse. Ed infatti ben sussiste, nell'ambito del giudizio dagli stessi promosso un ovvio onere di allegazione e prova che costituisce il fondamento stesso del potere di valutazione del giudice (Cass. s.u. 23 settembre 2013, n. 21678, in motivazione subp.to 9; nello stesso senso: Cass. 1 marzo 2016, n. 4014; Cass. 9 maggio 2018, n. 11165);4.1. occorre poi ribadire che, in linea generale in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l'evento didanno (rappresentato, in questo caso, dallaperdita non del bene della vita in sé, ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario: sicché, in linea di principio, sullo stesso non influisce la misura percentuale della suddetta possibilità, di cui deve, invece, essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini di risarcibilità del conseguente pregiudizio (Cass. 26 gennaio 2022, n. 2261); 5. nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato, così come il Tribunale, il difetto di allegazione e di prova del lavoratore, sulla base di un ragionamento probatorio, che ha esattamente applicato i suenunciati principi di diritto, con argomentazione congrua (per le ragioni esposte a pgg. da 4 a 6 della sentenza), insindacabile in sede di legittimità; 4. pertantoil ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i