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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 00697/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso, allegando nota spese; le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 26/10/2020, il Tribunale di Firenze ha parzialmente riformato, quanto alla determinazione della pena, e confermato nel resto la sentenza del 16/01/2020 con la quale il Giudice di pace di Firenze aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione (perché, presentando un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], offendeva la reputazione di questi, descrivendo, contrariamente al vero, episodi di mancanza di lealtà e di correttezza), condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati in euro 1.500.

2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. in relazione all'art. 51 cod. pen., in quanto nel caso di specie non sono stati travalicati i limiti del corretto esercizio del diritto di critica, laddove erroneamente la sentenza impugnata esclude che la parte convenuta per responsabilità professionale e la propria assicurazione costituiscano un unicum procedurale, mentre, a fronte del comportamento tenuto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che non ha salutato la collega ed è stato apostrofato con l'epiteto villano, legittimamente è stato esercitato il diritto di critica.

Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. in relazione all'art. 598 cod. pen., erroneamente ritenuto non applicabile al caso di specie.

Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione al quantum del risarcimento del danno.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

Il difensore e procuratore speciale della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso una memoria, con la quale conclude per l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso, allegando nota spese.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha fondato il giudizio di sussistenza del fatto diffamatorio correlandolo all'espressione "villano" utilizzata dall'imputata nell'esposto contro il collega avvocato, espressione che, ad avviso del giudice di appello, contiene un'evidente carica dispregiativa ed è comunemente avvertita come espressiva di una chiara volontà di offendere la reputazione della persona cui viene riferita.

Il ricorso censura il punto della decisione impugnata rilevando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva salutato l'imputata in udienza, ma, a questo proposito, la sentenza impugnata ha rilevato che la stessa Vitali, nella corrispondenza allegata all'esposto, fa espresso riferimento all'eventualità che [OSCURATO:PERSONA] non la conoscesse, riferendosi al mancato saluto di fronte all'ascensore del Tribunale.

Al riguardo, il ricorso non articola alcuna specifica doglianza, ma, come si è anticipato, si limita a far riferimento al mancato saluto "in udienza", ossia a un diverso contesto, il che rende, per questa parte, il motivo versato in fatto.

Nel resto, l'espressione utilizzata non consiste nella prospettazione di dubbi o perplessità sull'operato del legale o di violazioni di regole deontologiche proprie della professione legale, sicché risultano inconferenti i richiami giurisprudenziali proposti dal ricorso.

Esulano dal nucleo essenziale della ratio decidendi le questioni attinenti ai ruoli processuali del difensore dell'assicurazione e di quello dell'assicurato, poiché, come si è detto, è l'espressione sopra richiamata ad integrare, nella valutazione del giudice di merito, il fatto di diffamazione.

3. Il secondo motivo deve essere rigettato.

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'esimente di cui all'art.598 cod. pen. non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense (come quello che viene in rilievo nel caso di specie, volto a chiedere l'applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce (Sez. 5, n. 39486 del 06/07/2018, Ruggieri, Rv. 273888; conf.

Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Gigli, Rv. 275620, che ha ritenuto applicabile l'esimente, ma nella diversa fattispecie concernente il ricorso in prevenzione presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per contestare alcuni crediti professionali, ipotesi, questa, nella quale il ricorrente era parte, sia pure potenziale, nell'eventuale giudizio di verifica presso il Consiglio dell'Ordine).4.

Il terzo motivo, che denuncia vizi di motivazione, è inammissibile a norma dell'art. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. 5.

Pertanto, il ricorso, complessivamente valutato, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che, alla luce della memoria e nota spese depositate, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso, allegando nota spese; le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 26/10/2020, il Tribunale di Firenze ha parzialmente riformato, quanto alla determinazione della pena, e confermato nel resto la sentenza del 16/01/2020 con la quale il Giudice di pace di Firenze aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione (perché, presentando un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], offendeva la reputazione di questi, descrivendo, contrariamente al vero, episodi di mancanza di lealtà e di correttezza), condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati in euro 1.500. 2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. in relazione all'art. 51 cod. pen., in quanto nel caso di specie non sono stati travalicati i limiti del corretto esercizio del diritto di critica, laddove erroneamente la sentenza impugnata esclude che la parte convenuta per responsabilità professionale e la propria assicurazione costituiscano un unicum procedurale, mentre, a fronte del comportamento tenuto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che non ha salutato la collega ed è stato apostrofato con l'epiteto villano, legittimamente è stato esercitato il diritto di critica. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. in relazione all'art. 598 cod. pen., erroneamente ritenuto non applicabile al caso di specie. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione al quantum del risarcimento del danno. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. Il difensore e procuratore speciale della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso una memoria, con la quale conclude per l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso, allegando nota spese. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputata, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha fondato il giudizio di sussistenza del fatto diffamatorio correlandolo all'espressione "villano" utilizzata dall'imputata nell'esposto contro il collega avvocato, espressione che, ad avviso del giudice di appello, contiene un'evidente carica dispregiativa ed è comunemente avvertita come espressiva di una chiara volontà di offendere la reputazione della persona cui viene riferita. Il ricorso censura il punto della decisione impugnata rilevando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva salutato l'imputata in udienza, ma, a questo proposito, la sentenza impugnata ha rilevato che la stessa Vitali, nella corrispondenza allegata all'esposto, fa espresso riferimento all'eventualità che [OSCURATO:PERSONA] non la conoscesse, riferendosi al mancato saluto di fronte all'ascensore del Tribunale. Al riguardo, il ricorso non articola alcuna specifica doglianza, ma, come si è anticipato, si limita a far riferimento al mancato saluto "in udienza", ossia a un diverso contesto, il che rende, per questa parte, il motivo versato in fatto. Nel resto, l'espressione utilizzata non consiste nella prospettazione di dubbi o perplessità sull'operato del legale o di violazioni di regole deontologiche proprie della professione legale, sicché risultano inconferenti i richiami giurisprudenziali proposti dal ricorso. Esulano dal nucleo essenziale della ratio decidendi le questioni attinenti ai ruoli processuali del difensore dell'assicurazione e di quello dell'assicurato, poiché, come si è detto, è l'espressione sopra richiamata ad integrare, nella valutazione del giudice di merito, il fatto di diffamazione. 3. Il secondo motivo deve essere rigettato. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'esimente di cui all'art.598 cod. pen. non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense (come quello che viene in rilievo nel caso di specie, volto a chiedere l'applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce (Sez. 5, n. 39486 del 06/07/2018, Ruggieri, Rv. 273888; conf. Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Gigli, Rv. 275620, che ha ritenuto applicabile l'esimente, ma nella diversa fattispecie concernente il ricorso in prevenzione presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per contestare alcuni crediti professionali, ipotesi, questa, nella quale il ricorrente era parte, sia pure potenziale, nell'eventuale giudizio di verifica presso il Consiglio dell'Ordine).4. Il terzo motivo, che denuncia vizi di motivazione, è inammissibile a norma dell'art. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. 5. Pertanto, il ricorso, complessivamente valutato, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, che, alla luce della memoria e nota spese depositate, si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Cos
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