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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44294/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], volto a sostenere la prescrizione del reato, prima della pronuncia d'appello è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile, poiché la prescrizione del reato si è consumata solo in data successiva alla sentenza d'appello, tenuto conto, seguendo il ragionamento del difensore, dei 29 giorni di sospensione dei termini, stabiliti dal 14.1.2014 al 12.2.2014, per l'astensione del difensore, sicchè la sua declaratoria rimane preclusa dall'inammissibilità del ricorso.

Inoltre, nel caso di specie, come risulta dalle sentenze di merito, il ricorrente è stato condannato in relazione al reato aggravato ai sensi dell'art. 583 cod. pen., contestato in fatto con statuizione mai oggetto di eccezione difensiva, con conseguente innalzamento del tempo di prescrizione del reato.

Ebbene, qualora un ricorso che abbia come unico motivo quello di dedurre la prescrizione maturatasi prima della sentenza di secondo grado, la sua manifesta infondatezza determina l'inammissibilità tout court e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (la prescrizione non è rilevabile se intervenuta successivamente alla pronuncia della Corte d'Appello, dinanzi ad un ricorso inammissibile: Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez.

U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez.

U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531; vedi anche, in motivazione, Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], volto a sostenere la prescrizione del reato, prima della pronuncia d'appello è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile, poiché la prescrizione del reato si è consumata solo in data successiva alla sentenza d'appello, tenuto conto, seguendo il ragionamento del difensore, dei 29 giorni di sospensione dei termini, stabiliti dal 14.1.2014 al 12.2.2014, per l'astensione del difensore, sicchè la sua declaratoria rimane preclusa dall'inammissibilità del ricorso. Inoltre, nel caso di specie, come risulta dalle sentenze di merito, il ricorrente è stato condannato in relazione al reato aggravato ai sensi dell'art. 583 cod. pen., contestato in fatto con statuizione mai oggetto di eccezione difensiva, con conseguente innalzamento del tempo di prescrizione del reato. Ebbene, qualora un ricorso che abbia come unico motivo quello di dedurre la prescrizione maturatasi prima della sentenza di secondo grado, la sua manifesta infondatezza determina l'inammissibilità tout court e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (la prescrizione non è rilevabile se intervenuta successivamente alla pronuncia della Corte d'Appello, dinanzi ad un ricorso inammissibile: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531; vedi anche, in motivazione, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 44294/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris