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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10068/2026

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Avvocatura generale dello Stato;– ricorrente –controDe [OSCURATO:PERSONA], cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE],rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –avversola sentenza n. 1250/07/2025 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, pubblicata il 25 febbraio 2025;Numero registro generale 12389/2025Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 10068/2026Data pubblicazione 18/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],Rilevato che:1.

Il contribuente, quale dipendente in quiescenza dell’Agenziaspaziale europea, in data 14/6/2021 proponeva un’istanza di rimborso,ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 602/1973, con la quale chiedeva inrestituzione l’eccedenza dell’Irpef trattenuta per gli anni 2016-2019,rilevando che la potestà impositiva dello Stato italiano non avrebbepotuto trovare applicazione rispetto alla quota del trattamentopensionistico derivante dai contributi posti a suo carico, pari ad unterzo del montante complessivo, già tassati alla fonte medianteapplicazione all’intero trattamento stipendiale lordo dell’impostainterna in favore dell’Agenzia Spaziale Europea (c.d. [OSCURATO:PERSONA]).L’ulteriore tassazione dei contributi, mediante ritenuta sulla pensione,si sarebbe tradotta in una doppia imposizione, se non sul pianogiuridico, stante la diversità dei rispettivi presupposti d’imposta,quantomeno sul piano economico.2.

Il contribuente impugnava il silenzio rifiuto sull’istanza dirimborso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado diRoma che rigettava il ricorso, ritenendo che l’esenzione prevista dallaConvenzione internazionale istitutiva dell’ESA si applicasse unicamenteai trattamenti stipendiali e non ai trattamenti pensionistici, assoggettatiall’ordinaria imposizione diretta dello Stato di residenza fiscale, nonsussistendo un’ipotesi di doppia imposizione giuridica.3.

Il contribuente impugnava la sentenza di primo grado dinanzialla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, rilevandola doppia imposizione economica, in quanto la medesima grandezzaeconomica veniva ad essere sottoposta ad un duplice prelievo fiscale.L’Agenzia delle Entrate nel costituirsi contrastava la pretesa perNumero registro generale 12389/2025Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 10068/2026Data pubblicazione 18/04/2026l’irrilevanza della doppia imposizione economica e per l’inapplicabilitàdi esenzioni al trattamento pensionistico.La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appellodel contribuente, ritenendo fondata l’istanza di rimborso quanto alleimposte pagate sulla quota di 1/3 della retribuzione lorda, in quantogià versate dal lavoratore sulla retribuzione corrisposta dall’ESA in fasedi accumulo in virtù di disposizione interna e nuovamente versate aifini IRPEF in fase di erogazione della pensione, ciò in violazione deldivieto di doppia imposizione in senso economico.4.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazionearticolando un unico motivo.Il contribuente deposita con controricorso.L’Agenzia deposita memoria in data 24/2/2026 chiedendo larimessione in pubblica udienza, segnalando anche la presenza diulteriori ricorsi sullo stesso tema non ancora decisi e, comunque,concludendo per l’accoglimento del proprio ricorso.Il contribuente deposita memoria in data 23/2/2026 illustrando lapropria prospettazione difensiva e reiterando le conclusioni già svolte.Considerato che:1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione/lafalsa applicazione dell’All.

I, art.

XVIII, par. 1 della Convenzioneinternazionale tra ESA e Stato italiano, resa esecutiva in Italia dallalegge 358/1977, in uno con l’art. 165, primo comma, del d.P.R.917/1986, nonché con il principio di divieto delle doppie imposizioni;2.

Rilevato che le questioni prospettate dalle parti presentano profilidi novità che rendono opportuna la pubblica udienza; P.Q.MNumero registro generale 12389/2025Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 10068/2026Data pubblicazione 18/04/2026La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 6 marzo 2026Il PresidenteMaria Luisa de Rosa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avvocatura generale dello Stato;– ricorrente –controDe [OSCURATO:PERSONA], cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE],rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –avversola sentenza n. 1250/07/2025 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, pubblicata il 25 febbraio 2025;Numero registro generale 12389/2025Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 10068/2026Data pubblicazione 18/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],Rilevato che:1. Il contribuente, quale dipendente in quiescenza dell’Agenziaspaziale europea, in data 14/6/2021 proponeva un’istanza di rimborso,ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 602/1973, con la quale chiedeva inrestituzione l’eccedenza dell’Irpef trattenuta per gli anni 2016-2019,rilevando che la potestà impositiva dello Stato italiano non avrebbepotuto trovare applicazione rispetto alla quota del trattamentopensionistico derivante dai contributi posti a suo carico, pari ad unterzo del montante complessivo, già tassati alla fonte medianteapplicazione all’intero trattamento stipendiale lordo dell’impostainterna in favore dell’Agenzia Spaziale Europea (c.d. [OSCURATO:PERSONA]).L’ulteriore tassazione dei contributi, mediante ritenuta sulla pensione,si sarebbe tradotta in una doppia imposizione, se non sul pianogiuridico, stante la diversità dei rispettivi presupposti d’imposta,quantomeno sul piano economico.2. Il contribuente impugnava il silenzio rifiuto sull’istanza dirimborso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado diRoma che rigettava il ricorso, ritenendo che l’esenzione prevista dallaConvenzione internazionale istitutiva dell’ESA si applicasse unicamenteai trattamenti stipendiali e non ai trattamenti pensionistici, assoggettatiall’ordinaria imposizione diretta dello Stato di residenza fiscale, nonsussistendo un’ipotesi di doppia imposizione giuridica.3. Il contribuente impugnava la sentenza di primo grado dinanzialla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, rilevandola doppia imposizione economica, in quanto la medesima grandezzaeconomica veniva ad essere sottoposta ad un duplice prelievo fiscale.L’Agenzia delle Entrate nel costituirsi contrastava la pretesa perNumero registro generale 12389/2025Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 10068/2026Data pubblicazione 18/04/2026l’irrilevanza della doppia imposizione economica e per l’inapplicabilitàdi esenzioni al trattamento pensionistico.La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appellodel contribuente, ritenendo fondata l’istanza di rimborso quanto alleimposte pagate sulla quota di 1/3 della retribuzione lorda, in quantogià versate dal lavoratore sulla retribuzione corrisposta dall’ESA in fasedi accumulo in virtù di disposizione interna e nuovamente versate aifini IRPEF in fase di erogazione della pensione, ciò in violazione deldivieto di doppia imposizione in senso economico.4. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazionearticolando un unico motivo.Il contribuente deposita con controricorso.L’Agenzia deposita memoria in data 24/2/2026 chiedendo larimessione in pubblica udienza, segnalando anche la presenza diulteriori ricorsi sullo stesso tema non ancora decisi e, comunque,concludendo per l’accoglimento del proprio ricorso.Il contribuente deposita memoria in data 23/2/2026 illustrando lapropria prospettazione difensiva e reiterando le conclusioni già svolte.Considerato che:1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione/lafalsa applicazione dell’All. I, art. XVIII, par. 1 della Convenzioneinternazionale tra ESA e Stato italiano, resa esecutiva in Italia dallalegge 358/1977, in uno con l’art. 165, primo comma, del d.P.R.917/1986, nonché con il principio di divieto delle doppie imposizioni;2. Rilevato che le questioni prospettate dalle parti presentano profilidi novità che rendono opportuna la pubblica udienza; P.Q.MNumero registro generale 12389/2025Numero sezionale 2110/2026Numero di raccolta generale 10068/2026Data pubblicazione 18/04/2026La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 6 marzo 2026Il PresidenteMaria Luisa de Rosa