CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 agosto 1986
Cassazione n. 24899/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in Sudan il 28/08/1986 avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 13 novembre 2024, ha confermato la condanna alla pena di anni otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Potenza il 17 luglio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 601, comma 5, 178 e 179 cod. proc. pen. con riferimento all’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello per l’udienza del 13 novembre 2024 al difensore d’ufficio nominato in primo grado e che aveva redatto anche l’atto di impugnazione, nonché la violazione di legge anche in ordine alla mancata notifica del medesimo decreto all’imputato. Nell’unico motivo la difesa rileva che il decreto di citazione è stato notificato all’avv. “[OSCURATO:PERSONA]” presso l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] e non all’avv. “[OSCURATO:PERSONA]” presso il recapito pec [OSCURATO:EMAIL], difensore d’ufficio nominato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen. che ha anche redatto e proposto l’atto di appello. 3. In data 27 maggio 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 601, comma 5, 178 e 179 cod. proc. pen. con riferimento all’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. La doglianza è fondata. 2.1. Dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01) e che sono stati anche debitamente allegati all’impugnazione, risulta che: -il Tribunale di Potenza ha nominato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore d’ufficio del ricorrente in data 27 novembre 2019 (cfr. stampa del sistema del consiglio dell’ordine e copia della pec con la quale lo stesso difensore è stato informato dell’avvenuta nomina e della data dell’udienza cui era stato rinviato il processo); -lo stesso avvocato ha redatto e proposto l’atto di appello (cfr. carta intestata e sottoscrizione atto); -la Corte di appello ha notificato il decreto di citazione per l’udienza del 13 novembre 2024 all’avv. [OSCURATO:PERSONA], professionista diverso da quello nominato quale difensore dell’imputato (cfr. stampa della schermata del [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Appello di Potenza); -la notifica per l’imputato è stata effettuata presso l’indirizzo pec dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. stampa della schermata del [OSCURATO:PERSONA] della Corte di Appello di Potenza). 2.2. A fronte di tale irregolarità le notifiche non si sono perfezionate e l’imputato e il difensore non hanno pertanto ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello. 2.3. L’omessa notifica della vocatio in ius per il giudizio di appello configura una ipotesi di nullità assoluta (Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810 – 01) e, conseguentemente, determinando la nullità della sentenza impugnata ne impone l’annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Salerno. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla