CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 19753/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,2135 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 38/2020 della CORTE D’APPELLO diMILANO, depositata il 08/04/2020 R.G.N. 675/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24789/2020Numero di raccolta generale 19753/20261. Il Tribunale di Como ha rigettato l’opposizione proposta dalDlaat a pubblicazione 14/06/2026LAVORIN società cooperativa in liquidazione avverso l’avviso diaddebito notificato il 24 novembre 2017 di importo complessivopari a 1.254.174,04 euro dovuto a titolo di contributi, sanzionie interessi, emesso a seguito di un verbale di accertamentoredatto da personale ispettivo dell’Inps.2. Pronunciando nella contumacia dell’Ente previdenziale, laCorte d’appello di Milano ha parzialmente accolto il gravameproposto dalla LAVORIN dichiarando non dovuti i contributirelativi alla posizione di capogruppo, ma ha confermato nelresto la sentenza impugnata.3. Avverso detta pronuncia la LAVORIN ha proposto ricorso percassazione, affidato a dodici motivi. L’Inps ha resistito mediantecontroricorso, con cui ha preliminarmente eccepitol’inammissibilità del ricorso per difetto di procura.4. All’esito della camera di consiglio del 29 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Rispetto alla disamina dei motivi è preliminare il vagliodell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Inpsper carenza di potere rappresentativo della società ricorrente incapo al soggetto che ha rilasciato procura speciale al difensore.L’Istituto evidenzia che, come si desume dal certificato dellaCamera di commercio di Brescia, la LAVORIN è stata cancellatadal registro delle imprese per cessazione di ogni attività in data19 novembre 2019. Rileva, quindi, che alla data di deposito dellasentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] non poteva rilasciareprocura alle liti in qualità di liquidatore e legale rappresentante- 2 -della società, trattandosi di soggetto giuridico non più esistNeumnetroe r.e gistro generale 24789/2020Numero sezionale 2135/2026Rammenta, infine, che la cancellazione della società dal rNeumgeirsot dri ora ccolta generale 19753/2026delle imprese determina l’immediata estinzione della stessaDa,t a pubblicazione 14/06/2026indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici adessa facenti capo.2. L’eccezione è infondata.2.1. Dalla lettura della visura camerale in atti risulta che in data19 novembre 2019 la cooperativa LAVORIN è stata cancellatadal registro delle imprese per cessazione attività. La sentenzaimpugnata è stata pronunciata il 15 gennaio 2020. Il depositodella sentenza, comprensiva della motivazione, è avvenuto ilsuccessivo 8 aprile.La procura speciale risulta conferita da [OSCURATO:PERSONA] nellaqualità di liquidatore e legale rappresentante della LAVORINsocietà cooperativa in liquidazione. Nella procura è indicata,quale provvedimento contro cui proporre ricorso per cassazione,la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 38/2020 resa indata 15 gennaio 2020, pubblicata l’8 aprile 2020 e nonnotificata.Deve ritenersi, pertanto, che la procura sia stata conferita aldifensore in epoca successiva alla cancellazione dellacooperativa dal registro delle imprese. Diversamente, nonsarebbe stato possibile il puntuale riferimento in essa contenutoalla sentenza oggetto del ricorso in esame.2.2. Ciò non determina, tuttavia, l’inammissibilità del ricorso.In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese,questa Corte ha affermato che il differimento quinquennale deglieffetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs.n. 175 del 2014 – disposizione di natura sostanziale, operantesolo nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altrienti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o- 3 -contributi – implica che il liquidatore conservi tutti i potNeumrie rod rie gistro generale 24789/2020Numero sezionale 2135/2026rappresentanza della società sul piano sostanzNiaumleer o di era ccolta generale 19753/2026processuale, con la conseguenza che egli è legittimato noDnat a pubblicazione 14/06/2026soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anchead opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sonoprivi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art.2495, secondo comma, c.c., sono posticipati anche ai finidell’efficacia e validità degli atti del contenzioso (v. Cass. n.36892 del 2022; nello stesso senso v. anche Cass. n. 23647 del2025, relativa ad una fattispecie analoga a quella in scrutinio).2.3. Di conseguenza, non può ritenersi che la procura specialenecessaria per la proposizione del ricorso per cassazione siainesistente. Al momento in cui fu essa conferita, difatti, illiquidatore della società era ancora legittimato a esercitare i suoipoteri rappresentativi sulla scorta della previsione specialecontenuta nel citato art. 28, comma 4.3. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.444, terzo comma, c.p.c., nonché violazione e/o falsaapplicazione del principio della domanda di cui all’art. 99 c.p.c.e del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciatodi cui all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello affermatoche l’avviso di addebito opposto era stato correttamente emessodalla sede Inps di Como, sebbene non vi fosse alcuncollegamento territoriale tra la società e tale sede.4. Il motivo è inammissibile.4.1. La Corte di merito ha correttamente affermato che nellaspecie dev’essere applicato il criterio della “sede dell’ufficiodell’ente” di cui all’art. 444, terzo comma, c.p.c. Ed infatti, aifini della individuazione del giudice territorialmente competenteper le controversie relative agli obblighi contributivi del datore- 4 -di lavoro, ai sensi dell’art. 444, terzo comma, c.p.c., siN udmeevroe re gistro generale 24789/2020Numero sezionale 2135/2026avere riguardo all’ufficio dell’ente previdenziale legittiNmumaetroo d i ara ccolta generale 19753/2026ricevere i contributi e a pretenderne il pagamento, in quantDoat a pubblicazione 14/06/2026investito del potere di gestione esterna, che, nel caso dienti previdenziali con struttura decentrata, coincide con l’ufficioperiferico preposto, per legge o per regolamento, alla gestionedei rapporti contributivi (v. Cass. n. 29869 del 2024).4.2. La censura formulata dalla società non si confrontaadeguatamente con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, nella quale si rileva che nel verbale è indicata lamatricola Inps relativa alla sede di Como, mai contestata dallacooperativa. Di conseguenza, sono del tutto inconferenti leconsiderazioni rassegnate in ricorso relative alla ubicazione dellesedi, legali e operative, della cooperativa (v. pag. 17).5. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione delprincipio della domanda di cui all’art. 99 c.p.c. e del principiodella corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all’art.112 c.p.c., in combinato disposto con il principio generale di cuiall’art. 3 della l. n. 241 del 1990, per avere la Corte d’appelloaffermato la validità dell’avviso di addebito impugnato, sebbenela sua motivazione fosse limitata ad un mero rinvio al verbale diaccertamento.6. Il motivo è inammissibile.6.1. La Corte d’appello ha affermato che il verbale diaccertamento richiamato dall’avviso di addebito impugnatoindica in maniera chiara e specifica le violazioni contestate e leragioni delle violazioni, tant’è che la cooperativa si ècompiutamente difesa. Ha soggiunto che la cooperativa, nellamentare la nullità del verbale, si è limitata a richiamare- 5 -giurisprudenza di legittimità senza specificare in cosa Nlu’maetrtoo re gistro generale 24789/2020Numero sezionale 2135/2026sarebbe stato carente o non chiaro. Numero di raccolta generale 19753/20266.2. La ricorrente ribadisce che dal verbale di accertamentDoat a pubblicazione 14/06/2026richiamato nell’avviso di addebito non è dato comprendere qualisarebbero le ragioni in virtù delle quali gli ispettori hannoapplicato le sanzioni previste.La censura, consistente nella prospettata violazione di legge,non è pertinente rispetto al contenuto della decisioneimpugnata. È evidente, difatti, che la dedotta violazione sisostanzia in un mero dissenso rispetto all’apprezzamentooperato dalla Corte di merito circa il contenuto del verbale diaccertamento, ossia in un rilievo critico inammissibile in questasede, giacché si traduce su di un errore di valutazione nel qualesarebbe incorso il giudice di merito che, tuttavia, non èsindacabile nel giudizio di legittimità.7. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.13, comma 4, del d.lgs. n. 124 del 2004, nonché violazione e/ofalsa applicazione del principio della domanda di cui all’art. 99c.p.c. e del principio della corrispondenza tra il chiesto epronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appelloerroneamente dichiarato inammissibile in quanto nuovo ilmotivo di gravame con il quale la cooperativa aveva dedotto lanullità dell’avviso per mancanza di puntuale indicazione dellefonti di prova degli illeciti.8. Il motivo è inammissibile.8.1. La Corte territoriale ha reputato inammissibile perchénuova rispetto al thema decidendum delineatosi in primo gradola censura relativa alla dedotta nullità dell’avviso di addebito inragione dell’omessa puntuale allegazione delle fonti di provadegli illeciti.- 6 -8.2. La doglianza in esame, che si fonda sulla prNeutmeersoa re gistro generale 24789/2020Numero sezionale 2135/2026inosservanza dell’art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004, si Nrumiseorol dvi era ccolta generale 19753/2026nella richiesta di valutazione della fondatezza di una questionDeat a pubblicazione 14/06/2026veicolata in appello tramite un motivo che la Corte territorialenon ha esaminato perché lo ha reputato inammissibile. Dunque,la ricorrente ha articolato il motivo in oggetto senza far valerel’error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la sentenzaimpugnata nell’affermare l’inammissibilità della censura perchéNe consegue che, non avendo la censura specifica attinenzarispetto al decisum della sentenza impugnata, essa èinammissibile, risolvendosi nella sostanza in un “non motivo”(cfr. Cass. n. 9450 del 2024).9. Il quarto e il quinto motivo possono essere esaminaticongiuntamente in quanto connessi.9.1. Tramite il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., si prospetta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv.in l. n. 389 del 1989, nonché del d.l. n. 248 del 2007, conv. inl. n. 31 del 2008, e dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 423 del2001, per avere la Corte d’appello erroneamente affermato chei c.c.n.l. Multiservizi e UNCI, applicati dalla cooperativa, nonerano sottoscritti dalle sigle sindacali comparativamente piùrappresentative della categoria.9.2. Attraverso il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 115, primocomma, c.p.c., anche in relazione all’art. 1, comma 1, del d.l.n. 338 del 1989, conv. in l. n. 389 del 1989, e dell’art. 2, comma25, della l. n. 549 del 1995, per avere la Corte d’appello ritenutodimostrata la maggiore rappresentatività delle organizzazioni- 7 -Numero registro generale 24789/2020stipulanti il c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA]Logistica rispetto a quelleN umero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 19753/2026stipulanti i contratti collettivi Multiservizi e UNCI. Data pubblicazione 14/06/202610. I motivi sono inammissibili.10.1. La Corte d’appello, aderendo all’accertamento operato dalprimo Giudice, ha affermato che gli ispettori, esaminati il LUL ele lettere di assunzione messe a disposizione dalla cooperativa,avevano accertato che in quest’ultima applicava il c.c.n.l. PuliziaIndustria-Logistica, ad eccezione di alcuni dipendenti operantiper il cantiere denominato “ufficio”.Ha osservato che gli ispettori avevano rilevato che lacooperativa aveva omesso di registrare oppure avevaerroneamente registrato sul LUL parte degli elementi dellaretribuzione dovuta al personale dipendente, il che avevadeterminato trattamenti retributivi inferiori a quelli previsticontrattualmente.Ha soggiunto che tali circostanze non erano state contestatedalla cooperativa che, invece, aveva negato l’applicabilità delcontratto collettivo in questione come se fosse stato scelto dagliispettori, il che però non corrispondeva al vero.La sentenza impugnata ha rilevato, altresì, che la cooperativanon aveva contestato il fatto che il contratto applicato dallastessa società era stato stipulato dalle organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative e, inoltre, ha negatol’applicazione del c.c.n.l. UNCI perché giudicato nonrappresentativo.10.2. Anche in questo caso, le doglianze non si confrontanoadeguatamente con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata.Esse muovono dall’assunto secondo cui gli ispettori dell’Inpsavevano fatto riferimento ad un contratto collettivo diverso daquello indicato nello statuto e nel regolamento (cioè quello- 8 -Numero registro generale 24789/2020Multiservizi e quello UNCI), senza tuttavia rivolgere alcunaN umero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 19753/2026puntuale critica al ragionamento sotteso alla decisione delDlaat a pubblicazione 14/06/2026Corte di merito.Come accennato, nella sentenza impugnata si legge che: a) lacooperativa non aveva contestato il fatto che il c.c.n.l. PuliziaIndustria-Logistica, risultato effettivamente applicato dallastessa società, era stato stipulato dalle organizzazionimaggiormente rappresentative; b) il Ministero dello sviluppoeconomico aveva revocato il riconoscimento dell’UNCI comeassociazione nazionale di rappresentanza e tutela delmovimento cooperativo; c) il decreto di revoca era statoannullato dal [OSCURATO:PERSONA], ma solo perché l’atto era viziato daeccesso di potere, non perché era stata accertata la maggiorerappresentatività della citata organizzazione.10.3. Rispetto al percorso motivazionale appena riassunto,parte ricorrente non formula alcuna censura specifica,limitandosi ad asserire apoditticamente che l’Inps non avevadata prova del contratto collettivo stipulato dalle organizzazionicomparativamente più rappresentative sul piano nazionale,senza dedurre alcunché in ordine al passaggio della motivazionedella sentenza impugnata secondo cui non era stato contestatoche il c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA]Logistica era stato stipulato dalleorganizzazioni maggiormente rappresentative (v. pag. 9 dellasentenza).La ricorrente manifesta il suo dissenso rispetto all’affermazionesecondo cui gli ispettori avevano rilevato dal LUL che il c.c.n.l.applicato era quello [OSCURATO:PERSONA]Logistica (v. pag. 28 delricorso). Si tratta, tuttavia, di una considerazione indimostratae, soprattutto, smentita dal rilievo operato dalla Corte d’appello,peraltro in senso adesivo rispetto a quanto già affermato dalTribunale («… il Collegio osserva che, come evidenziato dal- 9 -primo giudice, gli ispettori, esaminando il LUL e le letteNurmee rod rie gistro generale 24789/2020Numero sezionale 2135/2026assunzione messe a disposizione dalla cooperativa, accerNtuamverao ndi ora ccolta generale 19753/2026che quest’ultima applicava il CCNL [OSCURATO:PERSONA]Logistica aDdat a pubblicazione 14/06/2026eccezione di tre dipendenti operanti per il cantiere denominato“Ufficio” …»).11. Al sesto motivo è affidata la censura, formulata ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., di violazione e/o falsaapplicazione del combinato disposto degli artt. 4 e 6 della l. n.142 del 2001 in caso di deliberazione di stato di crisi inriferimento alle assenze non retribuite e alle mancateintegrazioni per malattia, maternità e infortunio rilevate dagliispettori dell’Inps, nonché di violazione e/o falsa applicazionedel principio della domanda di cui all’art. 99 c.p.c. e del principiodella corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art.112 c.p.c., per avere la Corte d’appello affermato che le ipotesidi esonero dall’assoggettamento a contribuzione sono tassative,sebbene il verbale di accertamento non contenesse alcun cennoall’obbligo della LAVORIN di corrispondere all’Inps i contributiquantomeno nei limiti del minimale.12. Il motivo è infondato.12.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la regola delc.d. minimale contributivo, di cui all’art. 1 del d.l. n. 338 del1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, si applica anche nel casoin cui una cooperativa, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 142 del2001, deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione dellaretribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dalc.c.n.l. di categoria, non rientrando tale delibera tra le fonti che,a mente dell’art. 1 citato, individuano la retribuzione minima daassumere come parametro per il calcolo dei contributi diprevidenza e assistenza sociale, né facendo l’art. 6 alcun- 10 -riferimento agli obblighi contributivi (v. Cass. n. 1517N2u medroe rle gistro generale 24789/2020Numero sezionale 2135/20262019). Numero di raccolta generale 19753/202612.2. La Corte d’appello ha fatto buon governo di tale principiDoat a pubblicazione 14/06/2026interpretativo, peraltro assolutamente consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 8106del 2023, Cass. n. 16260 del 2023, Cass. n. 31132 del 2024 e,da ultimo, Cass. n. 7732 del 2026), ribadendo che la regola c.d.“minimo retributivo imponibile”, secondo cui l’importo dellaretribuzione da assumere come base di calcolo dei contributiprevidenziali non può essere inferiore all’importo di quella cheai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta inapplicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazionisindacali più rappresentative su base nazionale (c.d.retribuzione virtuale di cui alla l. n. 389 del 1989), è applicabileanche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ailavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui ildatore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pienoorario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendotale parificazione alla finalità costituzionale di assicurarecomunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro alsistema della previdenza sociale. La regola del minimalecontributivo, difatti, deriva dal principio di autonomia delrapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazioneretributiva, ben potendo l’obbligo contributivo essereparametrato a importo superiore a quanto effettivamentecorrisposto dal datore di lavoro (v. pag. 10 della sentenzaimpugnata).13. Con il settimo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione delprincipio della domanda di cui all’art. 99 c.p.c. e del principiodella corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art.- 11 -Numero registro generale 24789/2020112 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto soloN umero sezionale 2135/2026Numero di raccolta generale 19753/2026parzialmente fondato il sesto motivo di gravame, sebbene fossDeat a pubblicazione 14/06/2026proprio il verbale ispettivo a fare espresso rinvio al c.c.n.l.Multiservizi.14. Il motivo è inammissibile.14.1. La Corte d’appello ha rilevato che nessuna censura erastata mossa dalla cooperativa alla sentenza di primo grado nellaparte in cui il Tribunale aveva ritenuto inquadrabili nel IV livelloi responsabili dei cantieri, affermando quindi che sul punto eraintervenuto il giudicato. Quanto all’inquadramento degli operainel I livello anziché nel II livello, ha osservato che le censure sifondavano sulla ritenuta applicabilità del c.c.n.l. Multiservizi,cioè di un contratto non utilizzabile al fine di individuare il c.d.“minimale contributivo” (v. pag. 11).14.2. La doglianza in esame fa leva su fatto che, ad avviso dellacooperativa, gli ispettori aveva giudicato erroneol’inquadramento di alcuni lavoratori mediante rinvio alladeclaratoria contenuta nel c.c.n.l. Multiservizi. Si tratta,tuttavia, di doglianza che attiene propriamente al contenutodella valutazione operata dalla Corte di merito e che, nontrasmodando in alcuna violazione di legge, sfugge al sindacatodi legittimità. Senza dire che, versandosi sotto tale profilo inun’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, il lamentato errore non puòessere fatto valere neppure tramite il vizio dell’omesso esamedi un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra leparti a norma del previgente art. 348ter, ultimo comma, c.p.c.15. Mediante l’ottava censura si denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedel principio della domanda di cui all’art. 99 c.p.c. e del principiodella corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art.112 c.p.c., nonché falsa applicazione dell’art. 12 del c.c.n.l.- 12 -Multiservizi, per avere la Corte d’appello affermato che, a nNoumrmeroa re gistro generale 24789/2020Numero sezionale 2135/2026dell’art. 12 cit., il livello minimo degli apprendisti è il seNcumoenrod doi r,a ccolta generale 19753/2026senza considerare che il citato c.c.n.l. non vieta alla cooperativDaat a pubblicazione 14/06/2026di stipulare un contratto di apprendistato avente ad oggettomansioni riconducibili ad una qualifica più bassa.16. Il motivo è inammissibile.16.1. La Corte d’appello ha affermato che la cooperativa nonaveva contestato il fatto che, come affermato dal primo Giudice,a norma dell’art. 12 del c.c.n.l. il livello minimo degli apprendistiè il II, non essendo prevista per il livello inferiore alcunaparticolare formazione o esperienza, ma rivendicava il diritto dinorma contrattuale.16.2. La censura riproduce pedissequamente il contenutodell’art. 12 del c.c.n.l. Multiservizi e critica genericamente ladecisione della Corte di merito, senza tuttavia confrontarsi conquanto si afferma in modo esplicito nella sentenza, ossia che,come già rilevato dal primo Giudice, essa non aveva maicontestato il fatto che a norma dell’art. 12 del c.c.n.l. il livellominimo per gli apprendisti è il II.17. Il nono motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c., prospetta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986,come modificato dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 314 del 1997,per avere la Corte d’appello ritenuto non provato l’esonerocontributivo giudicando non sufficienti i prospetti denominati“rimborso chilometrico”.18. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.18.1. Sotto il primo profilo, questa Corte ha già precisato chel’accertamento, da parte del giudice del merito, della naturaretributiva dell’indennità corrisposta ai cosiddetti “trasfertisti” in- 13 -relazione alle modalità della prestazione abitualmente Nufmueoror rie gistro generale 24789/2020Numero sezionale 2135/2026sede, in quanto espressione di un apprezzamento di fNaumtteoro, d i èra ccolta generale 19753/2026sottratta al sindacato di legittimità in assenza di vizi giuridici Deat a pubblicazione 14/06/2026logici (v. Cass. n. 16852 del 2003 e Cass. n. 23647 del 2025).18.2. Inoltre, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazionedel principio secondo cui spetta al datore di lavoro che pretendadi usufruire dei benefici contributivi, previsti in caso di trasfertadei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare lacausa dell’esonero dall’assoggettamento a contribuzione(giurisprudenza costante: v. Cass. n. 16639 del 2014, Cass. n.18160 del 2018 e 22923 del 2024).19. Con la decima doglianza si prospetta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere laCorte d’appello erroneamente affermato che tale disposizionenon si applica al caso di specie per l’assenza delle condizionipreviste dalla legge.20. Il motivo è inammissibile.20.1. La Corte d’appello ha affermato che nel caso di specie nonsi rinviene la coesistenza dei tre requisiti previsti dall’art.7quinquies del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016,in tema di interpretazione autentica nella determinazione delreddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti, a tenore del qualeil comma 6 dell’articolo 51 del Tuir si interpreta nel senso che ilavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per iquali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) lamancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione,della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativache richiede la continua mobilità del dipendente; c) lacorresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimentodell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di- 14 -un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura Nfuimsesrao r,e gistro generale 24789/2020Numero sezionale 2135/2026recato in trasferta e dove la stessa si è svolta (v., sul puntoDa,t a pubblicazione 14/06/2026Cass., Sez. Un., n. 27093 del 2017).20.2. La censura formulata dalla ricorrente è apoditticamentediretta a sostenere che la Corte di merito ha disatteso i principienunciati dalla giurisprudenza in merito alla normaasseritamente violata. Essa, difatti, non argomenta in alcunmodo le ragioni del dissenso rispetto alla decisione impugnata eche risulta ancorata, come detto, al rilievo dell’assenza delconcorso dei requisiti richiesti dalla citata disposizioneinterpretativa.21. A mezzo dell’undicesimo motivo ci si duole, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., della violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 9 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] – Logistica,per avere la Corte d’appello erroneamente affermato che alladipendente Lozza si applica un orario di lavoro di 39 e non di 40ore settimanali.22. Il motivo è inammissibile.22.1. La Corte d’appello ha affermato che il c.c.n.l. Trasporti espedizioni applicato dalla stessa cooperativa ad alcunidipendenti prevedeva un orario settimanale pari a 39 ore,mentre essi avevano lavorato per 40 ore. Con riferimento alladipendente Lozza, ha osservato che la cooperativa non avevacontestato il tabulato, allegato al verbale di accertamento, dacui emergevano i mesi durante i quali la lavoratrice avevasempre lavorato, ogni settimana, per 40 ore.22.2. La ricorrente sostiene che alla citata lavoratrice, in quantofacente parte del personale viaggiante inquadrato nel IV livello,si applica l’art. 11quinquies, comma 2, del menzionato c.c.n.l.,il quale prevede un orario settimanale superiore a 39 ore. Nella- 15 -sentenza impugnata non risulta trattata tale specifica quesNtuiomneroe r,e gistro generale 24789/2020Numero sezionale 2135/2026con la conseguenza che, siccome essa implica un accertaNummeeron dti ora ccolta generale 19753/2026di fatto, parte ricorrente aveva l’onere non solo di allegarDeat a pubblicazione 14/06/2026l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche di indicare in quale atto del giudizioprecedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nelmerito la censura stessa (v. Cass. n. 3473 del 2025).23. Mediante il dodicesimo e ultimo motivo si denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 116, comma 15, lett. a), della l. n. 388 del2000, per avere la Corte d’appello erroneamente rigettato ladomanda subordinata di riduzione delle sanzioni nella misuradegli interessi legali.24. Il motivo è inammissibile.24.1. Nella sentenza impugnata si evidenzia che la cooperativaha ignorato gli adempimenti previsti dalla legge, per cui larelativa condotta non può che integrare gli estremi dell’evasionecontributiva.24.2. La cooperativa sostiene che nella specie dev’essereapplicato un regime sanzionatorio maggiormente favorevole,ma articola la doglianza – senza il supporto di alcuna puntualeargomentazione – in maniera ambigua, invocando primal’applicazione della riduzione delle sanzioni nella misura degliinteressi legali ai sensi dell’art. 116, comma 15, lett. a), della l.n. 388 del 2000, e subito dopo il trattamento previsto perl’evasione contributiva previsto dall’art. 116, comma 8, lett. a),della l. cit. Anche in questo caso, la radicale mancanza di unapparato critico idoneo a rendere intellegibili le ragioni per lequali la decisione è erronea rende il motivo inammissibile.- 16 -25. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il riNcuomrersoo re gistro generale 24789/2020Numero sezionale 2135/2026dev’essere rigettato. Numero di raccolta generale 19753/202626. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzDaat a pubblicazione 14/06/2026e vanno poste, pertanto, a carico di parte ricorrente. Laliquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sullascorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del2014 (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022) e delvalore della causa.27. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% eaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026La PresidenteLucia Esposito- 17 -