CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 21031/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23165/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- nonché contro L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona della Consigliera effettiva in carica, dott. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 203/2024 emessa dalla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro,al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg