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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 25249/2026

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ribunale di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 30/01/2026 il Tribunale di Roma, in funzione diriesame, accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 16/08/2025, cheaveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], misura che applicava.2.

L’indagata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo deduce violazione del divieto del ne bis in idem, conriferimento al reato di cui al capo 50).

Evidenzia che il primo giudice avevadisatteso la richiesta cautelare avanzata dal Pubblico Ministero, rilevando che peri medesimi fatti era stata già emessa misura cautelare, essendo stato contestatoin altro procedimento il reato associativo, sia pure con una base meno ampia, afar data dal 2020 con condotta permanente; che, successivamente, all’udienzapreliminare celebrata nell’altro procedimento il Pubblico Ministero ha mutatol’imputazione associativa, circoscrivendola temporalmente fino al 2021; che,secondo la giurisprudenza di legittimità, il soggetto condannato per reatoassociativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 non può essere nuovamenteperseguito per la partecipazione ad una più ampia associazione dedita alnarcotraffico operante, come nel caso di specie, nello stesso contesto spazio-temporale.2.2.

Con il secondo motivo deduce mancanza della gravità indiziaria,erronea qualificazione dei fatti, insussistenza ed inattualità delle esigenzecautelari.

Sotto il primo profilo, rileva che, trattandosi di “droga parlata”,l’ordinanza impugnata si fonda su elementi di prova piuttosto incerti, qualiintercettazioni e sommarie informazioni rese da soggetti di scarsa attendibilità;sotto il secondo profilo, osserva che i fatti, riguardanti modeste cessioni aldettaglio di sostanza stupefacente, avrebbero dovuto essere sussunti nell’ipotesilieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non ostandovi la nonoccasionalità dell’attività di spaccio e, conseguentemente, il reato associativoinquadrato nella fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n 309 del 1990;che, quanto al profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale non ha consideratoche i reati risalgono ad oltre due anni or sono e che l’indagata ha dimostrato dirispettare le prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari, cui è statasottoposta nel procedimento parallelo, sicché la ricorrente è meritevole di unamisura cautelare più gradata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, per essere fondato il primo motivo, va accolto nei termini cheseguono, rimanendo assorbiti i rimanenti profili di doglianza, in quanto, ancorchéla proposta questione del ne bis in idem cautelare riguardi esclusivamente ilreato associativo, la sussistenza o meno di tale reato e la relativa scrutinabilitàdel motivo in punto di gravità indiziaria finisce per refluire anche sulle esigenzecautelari, quanto meno sotto il profilo della gravità complessiva del fatto.2.

Come fondatamente lamenta il ricorrente, non appare corretta in punto didiritto la motivazione con cui il Tribunale del riesame ha confutatol’argomentazione con cui il Giudice per le indagini preliminari, nell’ordinanzareiettiva della misura cautelare richiestagli, aveva ritenuto la sussistenza diun’ipotesi di ne bis in idem cautelare, in relazione alla circostanza che nelprocedimento n. 35212/2020 R.G.N.R., era già stata emessa a carico dell’odiernaricorrente una misura cautelare in relazione al medesimo reato associativo(trattandosi di sodalizio facente capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA],operante negli stessi luoghi), sia pure con una base meno ampia, a far data dal2020 con condotta permanente.

Per il Tribunale del riesame: «… tale argomentodeve essere respinto, tenuto conto che, oltre alla circostanza per cui gli atti deldiverso citato procedimento non sono nella disponibilità del Collegio, risulta inogni caso che, come evidenziato dal P.M. nell’atto di impugnazione, si tratta didue distinte ipotesi di reato perché le partecipazioni ad associazione ex art. 74d.P.R. n. 309/90 risultano non sovrapposte cronologicamente, attesa la modificadell'imputazione come operata nel verbale dell'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA]nell'ambito del procedimento numero 35212/2020 R.G.N.R., che, sulla basedell’ordinanza emessa da questo Collegio con la quale è stato definito ilprocedimento n. 1781/2025 R.G.

Libertà nei confronti della coindagata Marconidell'imputazione quanto al tempo di consumazione del reato, con le parole “inRoma accertato da luglio 2020 a marzo 2021”.

Stante la differente epoca diconsumazione dei reati, non ha luogo alcun bis in idem per la posizione diDrogeanu e dei coindagati menzionati nell’ordinanza impugnata».

Orbene, ritieneil Collegio che il giudice del gravame cautelare sia incorso, in primis, in un erroredi tipo metodologico.

Ed invero, a fronte di un’eccezione di bis in idem cautelare,suo compito primario era, al di là del dato letterale di cui all’incolpazione,confrontare le due incolpazioni cautelari (sulla prima essendosi pacificamenteconsolidato il c.d. giudicato cautelare), al fine di valutarne ed interpretarne iltenore, per stabilire quale fosse l’ambito di estensione, spaziale e cronologico,delle due associazioni ex art. 74 d.P.R. 309/90.

Per far ciò allora, se il Tribunalenon aveva la disponibilità degli atti del diverso procedimento, avrebbe dovutoacquisirli.

Va chiarito che, ai fini della verifica di cui sopra, quella che vale èl’incolpazione cautelare che ha portato all’emissione della prima misura, a nullarilevando -diversamente da quanto si opina nel provvedimento impugnato – lamodifica dell’imputazione operata dal Pubblico Ministero in sede di udienzapreliminare, stante l’autonomia del procedimento incidentale de libertate rispettoa quello principale fino all’emanazione della sentenza di primo grado, che,invece, a norma dell’art. 300 cod. proc. pen. esplica efficacia anche sulprocedimento de libertate.

Tale verifica, pertanto, dovrà essere operata dalgiudice della cautela, in sede di rinvio, previa acquisizione degli atti del diversoprocedimento, rispetto al quale occorre avere come riferimento l’imputazionecautelare che ha sorretto la richiesta di misura e che ha portato all’adozione dellastessa, e non – va ribadito – le vicende del processo principale che potranno edovranno avere un’inferenza decisionale solo con l’emanazione della sentenza diprimo grado.

Dovrà tenersi conto, guardando in concreto gli atti del precedenteprocedimento e ai fatti in concreto contestati in quello alla odierna ricorrente,nella loro scansione temporale, se la seconda ordinanza cautelare che si va arichiedere nel presente procedimento per la “medesima” associazione riguardi unsegmento temporale realmente ulteriore e fattualmente autonomo della condottapartecipativa permanente, oppure se sia solo una diversa veste formale delmedesimo fatto già coperto dal primo titolo.3.

Il giudice del rinvio, ai fini delle valutazioni affidategli, dovrà, dunque,avere come punto di partenza il criterio generale dell’identità storico-naturalisticadel fatto: il “medesimo fatto” sussiste quando vi è corrispondenza nella condotta,nell’evento, nel nesso causale e nelle coordinate di tempo, luogo e persona.Questo è il criterio fissato da Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.231799 – 01 e ribadito, nella prospettiva dell’“idem factum”, dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 200/2016 (vedasi, anche, ex multis, Sez. 2, n.52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 – 02; Sez. 5, n. 18020 del10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 – 01; Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024,D’Alise, Rv. 287251 – 01).

Nel caso dei reati associativi, la verifica deve essereancora più concreta: non basta osservare che si tratti sempre di ipotesiriconducibili all’art. 74 d.P.R. 309/1990 o che si evochi lo stesso gruppocriminale; bisogna accertare quali segmenti di partecipazione siano statieffettivamente contestati o giudicati nei due procedimenti e se tra essi vi siatotale sovrapposizione, oppure se il secondo procedimento riguardi unaprosecuzione successiva o addirittura una diversa organizzazione criminale(vedasi, in proposito, Sez. 1, n. 36918 del 27/04/2023, Stelitano, non mass. eSez. 1, n. 37181 del 19/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

In concreto,occorrerà valutare i seguenti indici materiali: identità o differenza dellacompagine, ruoli apicali, ambito territoriale di operatività, sfera di interessi,programma criminoso, canali di approvvigionamento, eventuale successione daun sodalizio a un altro, oppure, al contrario, la permanenza di un’unicaorganizzazione che si evolve nel tempo pur cambiando membri, modalità oarticolazioni interne.

Dovendo ricordare, peraltro, che costituisce ius receptumche non sono decisivi, da soli, né i meri mutamenti nei ruoli individuali, né il solodato del diverso numero dei partecipi, né una difformità temporale solo parziale,perché questi elementi possono essere compatibili con la natura permanente delreato associativo.

Occorre accertare, invece, con giudizio di fatto riservato algiudice di merito, se il soggetto sia passato a una diversa organizzazionecriminale ovvero si sia verificata una successione nelle attività criminali traorganismi diversi, sia pure aventi lo stesso nome ed operanti nello stessoterritorio (Sez. 1, n. 4984 del 01/12/2021, dep. 2022, Barattolo, Rv. 282721;Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Maesano, Rv. 268226; Sez. 6, n. 28116 del26/3/2015, Nucera, Rv. 263928; Sez. 1, n. 2260 del 8/11/2013, dep. 2014,Imperio, Rv. 258750) Corollario di tale principio è che, in tema di reatiassociativi, al fine di controllare il rispetto del principio del ne bis in idem, anchein rapporto alla commissione dei reati scopo, occorre verificare in concreto isegmenti di condotta presi in esame nei vari procedimenti, nel senso che taleprincipio risulta violato solo ove vi sia sovrapposizione tra le medesime condotte(Sez. 3, n. 52499 del 24/06/2014, Balzano, Rv. 261708; Sez. 1, n. 12700 del05/03/2008, Cosenza, Rv. 239375).

Infine, si è ulteriormente chiarito che, intema di contestazione in forma cosiddetta “aperta”, la “identità del fatto” cherileva ai fini dell’operatività del principio del ne bis in idem, non sussiste conriguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazione a periodidiversi, qualora la permanenza venga protratta oltre la data di cessazioneaccertata nel precedente giudizio e venga altresì allegato un fatto nuovo (Sez. 2,n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259642, in cui la Corte haescluso la violazione del principio, essendo stata contestata la partecipazionedell'imputato ad associazione mafiosa relativamente ad un periodo successivorispetto al procedimento già definito ed allegata, inoltre, quale “fatto nuovo”, laposizione di vertice dall’imputato stesso assunta, in tale contesto).

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale diRoma, Sezione Riesame.Così deciso in Roma, il giorno 19 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 30/01/2026 il Tribunale di Roma, in funzione diriesame, accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 16/08/2025, cheaveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], misura che applicava.2. L’indagata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce violazione del divieto del ne bis in idem, conriferimento al reato di cui al capo 50). Evidenzia che il primo giudice avevadisatteso la richiesta cautelare avanzata dal Pubblico Ministero, rilevando che peri medesimi fatti era stata già emessa misura cautelare, essendo stato contestatoin altro procedimento il reato associativo, sia pure con una base meno ampia, afar data dal 2020 con condotta permanente; che, successivamente, all’udienzapreliminare celebrata nell’altro procedimento il Pubblico Ministero ha mutatol’imputazione associativa, circoscrivendola temporalmente fino al 2021; che,secondo la giurisprudenza di legittimità, il soggetto condannato per reatoassociativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 non può essere nuovamenteperseguito per la partecipazione ad una più ampia associazione dedita alnarcotraffico operante, come nel caso di specie, nello stesso contesto spazio-temporale.2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza della gravità indiziaria,erronea qualificazione dei fatti, insussistenza ed inattualità delle esigenzecautelari. Sotto il primo profilo, rileva che, trattandosi di “droga parlata”,l’ordinanza impugnata si fonda su elementi di prova piuttosto incerti, qualiintercettazioni e sommarie informazioni rese da soggetti di scarsa attendibilità;sotto il secondo profilo, osserva che i fatti, riguardanti modeste cessioni aldettaglio di sostanza stupefacente, avrebbero dovuto essere sussunti nell’ipotesilieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, non ostandovi la nonoccasionalità dell’attività di spaccio e, conseguentemente, il reato associativoinquadrato nella fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n 309 del 1990;che, quanto al profilo delle esigenze cautelari, il Tribunale non ha consideratoche i reati risalgono ad oltre due anni or sono e che l’indagata ha dimostrato dirispettare le prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari, cui è statasottoposta nel procedimento parallelo, sicché la ricorrente è meritevole di unamisura cautelare più gradata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, per essere fondato il primo motivo, va accolto nei termini cheseguono, rimanendo assorbiti i rimanenti profili di doglianza, in quanto, ancorchéla proposta questione del ne bis in idem cautelare riguardi esclusivamente ilreato associativo, la sussistenza o meno di tale reato e la relativa scrutinabilitàdel motivo in punto di gravità indiziaria finisce per refluire anche sulle esigenzecautelari, quanto meno sotto il profilo della gravità complessiva del fatto.2. Come fondatamente lamenta il ricorrente, non appare corretta in punto didiritto la motivazione con cui il Tribunale del riesame ha confutatol’argomentazione con cui il Giudice per le indagini preliminari, nell’ordinanzareiettiva della misura cautelare richiestagli, aveva ritenuto la sussistenza diun’ipotesi di ne bis in idem cautelare, in relazione alla circostanza che nelprocedimento n. 35212/2020 R.G.N.R., era già stata emessa a carico dell’odiernaricorrente una misura cautelare in relazione al medesimo reato associativo(trattandosi di sodalizio facente capo allo stesso [OSCURATO:PERSONA],operante negli stessi luoghi), sia pure con una base meno ampia, a far data dal2020 con condotta permanente. Per il Tribunale del riesame: «… tale argomentodeve essere respinto, tenuto conto che, oltre alla circostanza per cui gli atti deldiverso citato procedimento non sono nella disponibilità del Collegio, risulta inogni caso che, come evidenziato dal P.M. nell’atto di impugnazione, si tratta didue distinte ipotesi di reato perché le partecipazioni ad associazione ex art. 74d.P.R. n. 309/90 risultano non sovrapposte cronologicamente, attesa la modificadell'imputazione come operata nel verbale dell'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA]nell'ambito del procedimento numero 35212/2020 R.G.N.R., che, sulla basedell’ordinanza emessa da questo Collegio con la quale è stato definito ilprocedimento n. 1781/2025 R.G. Libertà nei confronti della coindagata Marconidell'imputazione quanto al tempo di consumazione del reato, con le parole “inRoma accertato da luglio 2020 a marzo 2021”. Stante la differente epoca diconsumazione dei reati, non ha luogo alcun bis in idem per la posizione diDrogeanu e dei coindagati menzionati nell’ordinanza impugnata». Orbene, ritieneil Collegio che il giudice del gravame cautelare sia incorso, in primis, in un erroredi tipo metodologico. Ed invero, a fronte di un’eccezione di bis in idem cautelare,suo compito primario era, al di là del dato letterale di cui all’incolpazione,confrontare le due incolpazioni cautelari (sulla prima essendosi pacificamenteconsolidato il c.d. giudicato cautelare), al fine di valutarne ed interpretarne iltenore, per stabilire quale fosse l’ambito di estensione, spaziale e cronologico,delle due associazioni ex art. 74 d.P.R. 309/90. Per far ciò allora, se il Tribunalenon aveva la disponibilità degli atti del diverso procedimento, avrebbe dovutoacquisirli. Va chiarito che, ai fini della verifica di cui sopra, quella che vale èl’incolpazione cautelare che ha portato all’emissione della prima misura, a nullarilevando -diversamente da quanto si opina nel provvedimento impugnato – lamodifica dell’imputazione operata dal Pubblico Ministero in sede di udienzapreliminare, stante l’autonomia del procedimento incidentale de libertate rispettoa quello principale fino all’emanazione della sentenza di primo grado, che,invece, a norma dell’art. 300 cod. proc. pen. esplica efficacia anche sulprocedimento de libertate. Tale verifica, pertanto, dovrà essere operata dalgiudice della cautela, in sede di rinvio, previa acquisizione degli atti del diversoprocedimento, rispetto al quale occorre avere come riferimento l’imputazionecautelare che ha sorretto la richiesta di misura e che ha portato all’adozione dellastessa, e non – va ribadito – le vicende del processo principale che potranno edovranno avere un’inferenza decisionale solo con l’emanazione della sentenza diprimo grado. Dovrà tenersi conto, guardando in concreto gli atti del precedenteprocedimento e ai fatti in concreto contestati in quello alla odierna ricorrente,nella loro scansione temporale, se la seconda ordinanza cautelare che si va arichiedere nel presente procedimento per la “medesima” associazione riguardi unsegmento temporale realmente ulteriore e fattualmente autonomo della condottapartecipativa permanente, oppure se sia solo una diversa veste formale delmedesimo fatto già coperto dal primo titolo.3. Il giudice del rinvio, ai fini delle valutazioni affidategli, dovrà, dunque,avere come punto di partenza il criterio generale dell’identità storico-naturalisticadel fatto: il “medesimo fatto” sussiste quando vi è corrispondenza nella condotta,nell’evento, nel nesso causale e nelle coordinate di tempo, luogo e persona.Questo è il criterio fissato da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.231799 – 01 e ribadito, nella prospettiva dell’“idem factum”, dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 200/2016 (vedasi, anche, ex multis, Sez. 2, n.52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 – 02; Sez. 5, n. 18020 del10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 – 01; Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024,D’Alise, Rv. 287251 – 01). Nel caso dei reati associativi, la verifica deve essereancora più concreta: non basta osservare che si tratti sempre di ipotesiriconducibili all’art. 74 d.P.R. 309/1990 o che si evochi lo stesso gruppocriminale; bisogna accertare quali segmenti di partecipazione siano statieffettivamente contestati o giudicati nei due procedimenti e se tra essi vi siatotale sovrapposizione, oppure se il secondo procedimento riguardi unaprosecuzione successiva o addirittura una diversa organizzazione criminale(vedasi, in proposito, Sez. 1, n. 36918 del 27/04/2023, Stelitano, non mass. eSez. 1, n. 37181 del 19/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). In concreto,occorrerà valutare i seguenti indici materiali: identità o differenza dellacompagine, ruoli apicali, ambito territoriale di operatività, sfera di interessi,programma criminoso, canali di approvvigionamento, eventuale successione daun sodalizio a un altro, oppure, al contrario, la permanenza di un’unicaorganizzazione che si evolve nel tempo pur cambiando membri, modalità oarticolazioni interne. Dovendo ricordare, peraltro, che costituisce ius receptumche non sono decisivi, da soli, né i meri mutamenti nei ruoli individuali, né il solodato del diverso numero dei partecipi, né una difformità temporale solo parziale,perché questi elementi possono essere compatibili con la natura permanente delreato associativo. Occorre accertare, invece, con giudizio di fatto riservato algiudice di merito, se il soggetto sia passato a una diversa organizzazionecriminale ovvero si sia verificata una successione nelle attività criminali traorganismi diversi, sia pure aventi lo stesso nome ed operanti nello stessoterritorio (Sez. 1, n. 4984 del 01/12/2021, dep. 2022, Barattolo, Rv. 282721;Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Maesano, Rv. 268226; Sez. 6, n. 28116 del26/3/2015, Nucera, Rv. 263928; Sez. 1, n. 2260 del 8/11/2013, dep. 2014,Imperio, Rv. 258750) Corollario di tale principio è che, in tema di reatiassociativi, al fine di controllare il rispetto del principio del ne bis in idem, anchein rapporto alla commissione dei reati scopo, occorre verificare in concreto isegmenti di condotta presi in esame nei vari procedimenti, nel senso che taleprincipio risulta violato solo ove vi sia sovrapposizione tra le medesime condotte(Sez. 3, n. 52499 del 24/06/2014, Balzano, Rv. 261708; Sez. 1, n. 12700 del05/03/2008, Cosenza, Rv. 239375). Infine, si è ulteriormente chiarito che, intema di contestazione in forma cosiddetta “aperta”, la “identità del fatto” cherileva ai fini dell’operatività del principio del ne bis in idem, non sussiste conriguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazione a periodidiversi, qualora la permanenza venga protratta oltre la data di cessazioneaccertata nel precedente giudizio e venga altresì allegato un fatto nuovo (Sez. 2,n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259642, in cui la Corte haescluso la violazione del principio, essendo stata contestata la partecipazionedell'imputato ad associazione mafiosa relativamente ad un periodo successivorispetto al procedimento già definito ed allegata, inoltre, quale “fatto nuovo”, laposizione di vertice dall’imputato stesso assunta, in tale contesto). P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale diRoma, Sezione Riesame.Così deciso in Roma, il giorno 19 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25249/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris