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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 31990/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancataassunzione di una prova decisiva in ordine al diniego di rinnovazione istruttoria aisensi dell’art. 603, cod. proc. pen., non è consentito perché meramentereiterativo di doglianze già proposte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) ed ivi puntualmente disattese (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenzaimpugnata ove la corte d’appello rileva la sufficienza del compendio probatoriodisponibile ai fini del giudizio di responsabilità), risolvendosi in una proposta dilettura alternativa della capacità dimostrativa delle prove, non consentita inquesta sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01);ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce l’illegittimità delproscioglimento per decorso del termine di prescrizione non è consentito inquanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delleprove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice dilegittimità in assenza – come nel caso di specie – dell’emersione di vizi logicimanifesti e decisivi del percorso motivazionale che conduce alla conferma dellaresponsabilità (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancataassunzione di una prova decisiva in ordine al diniego di rinnovazione istruttoria aisensi dell’art. 603, cod. proc. pen., non è consentito perché meramentereiterativo di doglianze già proposte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) ed ivi puntualmente disattese (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenzaimpugnata ove la corte d’appello rileva la sufficienza del compendio probatoriodisponibile ai fini del giudizio di responsabilità), risolvendosi in una proposta dilettura alternativa della capacità dimostrativa delle prove, non consentita inquesta sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01);ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce l’illegittimità delproscioglimento per decorso del termine di prescrizione non è consentito inquanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delleprove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice dilegittimità in assenza – come nel caso di specie – dell’emersione di vizi logicimanifesti e decisivi del percorso motivazionale che conduce alla conferma dellaresponsabilità (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31990/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris