CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07507/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 19038/2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (Part. IVA 01999640988), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], con sede a Bedizzole (BS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], del foro di LAA ec, Jtuctz • &aia Brescia, l'[OSCURATO:PERSONA], TI Lui stJ la società risulta elettivamente domiciliata, in Roma, Via A. Gramsci n.7. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (part. IVA 01305930107), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di .Q.bc LEG E Genova, t.r.a.sso—Z=ZWARMIZ=~132 domiciliata in WIZZa2z9=C94~9. 12zziatr- a:2; t&-t) cz_ e_fc, C.4-rsc_ • cAagsrE° G4,554-24 ori.41— controricorrenti - avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 109/2019, pubblicata il 28/1/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021 dal Presidente, dott. [OSCURATO:PERSONA], la Corte osserva - che, con sentenza n. 562 del 20915, il Tribunale di Genova, definendo il giudizio, dichiarò, su eccezione della [OSCURATO:PERSONA], cui aveva resistito in parte qua la Marvit, il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta dall'odierna ricorrente, volta ad ottenere la condanna della convenuta [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni conseguenti ad un errore compiuto nell'analisi del livello di diossina contenuta nella partita di uova commercializzate da essa Marvit; - che, nel motivare la propria decisione, il Tribunale affermò che la condotta imputata alla [OSCURATO:PERSONA] aveva carattere meramente endoprocedimentale (essendo l'atto lesivo riferibile esclusivamente alla ASL di Brescia, che aveva sottoposto a vincolo la partita di uova); - che, anche a voler considerare lesiva la sola condotta della [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima, a detta del Tribunale, era comunque da considerarsi rappresentativa di un'attività amministrativa di natura discrezionale, consistente in una sicura "espressione di poteri autoritativi in quanto preposti alla tutela di interessi pubblicistici di natura igienico sanitaria" (così, testualmente, la sentenza al f. 3), mentre la giurisdizione del giudice ordinario postu lava "la devoluzione alla sua cognizione delle sole situazioni in cui si fosse in presenza di meri comportamenti della P.A. compiuti in via di fatto e sine titulo" (ivi); - che, con l'unico motivo di appello, la Marvit lamentò, dinanzi alla Corte genovese, l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, dei fatti e degli atti oggetto della domanda risarcitoria, con conseguente erroneità della statuizione sulla giurisdizione del G.A.; - che la Corte territoriale, nel rigettare l'appello, confermò la decisione impugnata in punto di difetto di giurisdizione del G.0.; - che la Marvit ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte lamentando, con l'unico motivo di censura, la violazione dell'art. 360 n. 1 c.p.c., per avere la Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, erroneamente declinato la propria giurisdizione in favore di quella del G.A.; - che l'iter processuale seguito dall'odierna ricorrente è conforme a diritto, in presenza di pronuncia di primo grado resa sulla sola giurisdizione (Cass. s.u. 26296/2008) e correttamente appellata su punto; - Che la causa va rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite affinché si pronuncino sulla questione di giurisdizione sollevata dalla ricorrente con l'unico motivo di impugnazione; P.Q.M. La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per quanto di Sua competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione