CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2023
Cassazione n. 13253/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e ia sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Il ricorso è inammissibile perché generico e diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo, la diversa valutazione in fatto sulla consapevolezza a volontà dell'imputato di violare le prescrizioni impostegli. La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6; n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura (v. pag. 6). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere esten re [OSCURATO:PERSONA] dente