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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07509/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del P.G. in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], instante per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di APICELLA Antonio, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 27 febbraio 2020 con la quale la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 12 maggio 2017 nei confronti dall'Apicella per il delitto di truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, cod. pen., con riferimento all'indebito ottenimento dell'agevolazione fiscale sulle accise per i carburanti ad uso agricolo, rideterminava la pena inflitta, per la sola annualità del 2012, in mesi quattro di reclusione ed euro 60 di multa.

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., agli artt. 125, 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. e 640, comma 2, cod. pen.

Ad avviso del ricorrente, con una motivazione solo apparente la Corte d'appello ha confermato quella di primo grado in ordine ai fatti occorsi nell'anno 2012, senza analizzare in concreto le censure mosse con i motivi di gravame.

A detta Corte è sfuggito, nonostante fosse stato oggetto di argomentazione difensiva, che il teste [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], escusso ex art 195 cod. proc. pen., non aveva affatto affermato che il terreno di proprietà della sua famiglia non era mai stato nella disponibilità dell'imputato, avendo riferito che la carenza di notizie di cui disponeva era da attribuirsi ai litigi avuti con gli altri familiari, così da non poter escludere che questi ultimi avessero potuto dare in affitto all'imputato una parte di detto terreno, ancora indiviso.

La Corte d'appello ha stravolto il dato probatorio, interpretando in maniera scorretta le dichiarazioni sia del D'[OSCURATO:PERSONA] sia anche di [OSCURATO:PERSONA].

Già con l'atto d'appello era stato evidenziato come la lettura del primo giudice fosse diametralmente lontana dalla versione resa dai due testi.

Questi, dopo aver precisato di non essersi mai interessati della gestione e degli affitti dei terreni in questione, ricordavano che, sino alla morte, nel 2014, se ne era occupato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva mai parlato dell'odierno imputato, avendo fatto sempre riferimento ad un tale [OSCURATO:PERSONA].

Ma i testi non hanno mai affermato né che il Martino fosse il colono né che l'odierno imputato non lo fosse.

La Corte d'appello ha omesso di considerare, nonostante espressamente indicato nei motivi di gravame, che il terreno era stato dato in locazione da uno soltanto dei comproprietari, sebbene non sottoscrittore del contratto.

Anche la mancata sottoscrizione del contratto non rappresenta alcun elemento indiziante della truffa.

Invero, per accedere alla parziale esenzione dalle accise, è necessaria un'autocertificazione, che, in quanto tale, non ha capacità di ingannare la P.A., la quale doveva effettuare le verifiche inviando gli ispettori.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione ex art 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen., per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

La Corte d'appello ha denegato l'attenuante della speciale tenuità del danno senza motivazione, adducendo come unico motivo l'estensione del terreno.

3. In udienza, il P.G. presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato.

2.1. Esso è aspecifico nella parte in cui evoca un preteso vizio di travisamento della prova di cui sarebbe affetta la motivazione della sentenza impugnata, per aver fornito una lettura distorta, come già la sentenza di primo grado, delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia minimamente riferire, o allegare, i contenuti di dette testimonianze, in guisa da metterne in evidenza le parti non correttamente intese.

2.2. A fronte di ciò, nella sentenza impugnata, la Corte d'appello riferisce del contenuto della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che il terreno era indiviso tra numerosi cugini, succeduti per rappresentazione a seguito del decesso dei fratelli, danti causa.Prosegue essa che, secondo quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], il colono era [OSCURATO:PERSONA], "circostanza confermata anche dal cugino dello stesso", ossia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale, viepiù, da un lato, "indicava [come] fosse stata esperita un'azione giudiziaria volta ad evitare l'usucapione da parte dell'affittuario" e, dall'altro, precisava "di non aver, mai, conosciuto l'Apicella", che neppure gli risultava aver "mai posseduto a qualsiasi titolo i terreni della sua famiglia".

A fronte di siffatta precisa ricostruzione delle due testimonianze del [OSCURATO:PERSONA] e del D'[OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte d'appello, il ricorrente si limita ad opporre, del tutto genericamente, che "è assolutamente verosimile che il terreno fosse stato dato in locazione all'imputato da uno solo dei comproprietari": trattasi di una prospettazione alternativa meramente affermata, senza il conforto di alcun elemento concreto, con conseguente totale inidoneità a scardinare la ricostruzione dei fatti siccome effettuata sia dalla Corte d'appello che, in principio, dal primo giudice.

2.3. L'altra parte del motivo, volto a dedurre che la mancata sottoscrizione del contratto di affitto del fondo non costituisce elemento decettivo, è completamente destituita di fondamento.

La Corte d'appello evoca il tema di cui si tratta onde affermare che, ad escludere la truffa, non rileva la negligenza della P.A. per non aver verificato i contratti relativi all'imputato, riportanti quali parti i proprietari, tuttavia non sottoscrittori degli stessi.

Una tale argomentazione è ineccepibile, prestando ossequio alla costane giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui la mancanza di diligenza da parte della persona offesa è irrilevante ai fini della sussistenza del reato, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione (Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230-01).

Pertanto corretta è la conclusione della Corte d'appello secondo cui l'attitudine decettiva della condotta dell'imputato è indiscutibile, alla luce dell'essersi il medesimo attribuito la "falsa disponibilità" di un terreno in guisa da ottenere un risparmio d'imposta sul carburante cui altrimenti non avrebbe avuto diritto.

3. Manifestamente infondato è il secondo ed ultimo motivo di ricorso.

3.1. A giustificazione del diniego dell'invocata attenuante del danno di speciale tenuità, la Corte d'appello ha addotto sia l'apprezzabile estensione del terreno che la "protervia" dell'imputato nel perpetrare il reato, a ragione della protrazione della condotta per un periodo comprensivo di diverse annualità (per l'ultima soltanto delle quali, quella del 2012, il reato sopravvive all'estinzione per prescrizione).

Trattasi, all'evidenza, di una motivazione perfettamente logica, con cui il ricorrente in nessun modo si confronta, finanche senza addurre - e senza dimostrare di aver addotto dinanzi ai giudici di merito - elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento dell'ipotesi attenuata.

4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, lì 14 gennaio 2022.

L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del P.G. in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], instante per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di APICELLA Antonio, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 27 febbraio 2020 con la quale la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 12 maggio 2017 nei confronti dall'Apicella per il delitto di truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, cod. pen., con riferimento all'indebito ottenimento dell'agevolazione fiscale sulle accise per i carburanti ad uso agricolo, rideterminava la pena inflitta, per la sola annualità del 2012, in mesi quattro di reclusione ed euro 60 di multa. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., agli artt. 125, 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. e 640, comma 2, cod. pen. Ad avviso del ricorrente, con una motivazione solo apparente la Corte d'appello ha confermato quella di primo grado in ordine ai fatti occorsi nell'anno 2012, senza analizzare in concreto le censure mosse con i motivi di gravame. A detta Corte è sfuggito, nonostante fosse stato oggetto di argomentazione difensiva, che il teste [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], escusso ex art 195 cod. proc. pen., non aveva affatto affermato che il terreno di proprietà della sua famiglia non era mai stato nella disponibilità dell'imputato, avendo riferito che la carenza di notizie di cui disponeva era da attribuirsi ai litigi avuti con gli altri familiari, così da non poter escludere che questi ultimi avessero potuto dare in affitto all'imputato una parte di detto terreno, ancora indiviso. La Corte d'appello ha stravolto il dato probatorio, interpretando in maniera scorretta le dichiarazioni sia del D'[OSCURATO:PERSONA] sia anche di [OSCURATO:PERSONA]. Già con l'atto d'appello era stato evidenziato come la lettura del primo giudice fosse diametralmente lontana dalla versione resa dai due testi. Questi, dopo aver precisato di non essersi mai interessati della gestione e degli affitti dei terreni in questione, ricordavano che, sino alla morte, nel 2014, se ne era occupato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva mai parlato dell'odierno imputato, avendo fatto sempre riferimento ad un tale [OSCURATO:PERSONA]. Ma i testi non hanno mai affermato né che il Martino fosse il colono né che l'odierno imputato non lo fosse. La Corte d'appello ha omesso di considerare, nonostante espressamente indicato nei motivi di gravame, che il terreno era stato dato in locazione da uno soltanto dei comproprietari, sebbene non sottoscrittore del contratto. Anche la mancata sottoscrizione del contratto non rappresenta alcun elemento indiziante della truffa. Invero, per accedere alla parziale esenzione dalle accise, è necessaria un'autocertificazione, che, in quanto tale, non ha capacità di ingannare la P.A., la quale doveva effettuare le verifiche inviando gli ispettori. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione ex art 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen., per la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. La Corte d'appello ha denegato l'attenuante della speciale tenuità del danno senza motivazione, adducendo come unico motivo l'estensione del terreno. 3. In udienza, il P.G. presso questa Suprema Corte, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato. 2.1. Esso è aspecifico nella parte in cui evoca un preteso vizio di travisamento della prova di cui sarebbe affetta la motivazione della sentenza impugnata, per aver fornito una lettura distorta, come già la sentenza di primo grado, delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia minimamente riferire, o allegare, i contenuti di dette testimonianze, in guisa da metterne in evidenza le parti non correttamente intese. 2.2. A fronte di ciò, nella sentenza impugnata, la Corte d'appello riferisce del contenuto della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che il terreno era indiviso tra numerosi cugini, succeduti per rappresentazione a seguito del decesso dei fratelli, danti causa.Prosegue essa che, secondo quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], il colono era [OSCURATO:PERSONA], "circostanza confermata anche dal cugino dello stesso", ossia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale, viepiù, da un lato, "indicava [come] fosse stata esperita un'azione giudiziaria volta ad evitare l'usucapione da parte dell'affittuario" e, dall'altro, precisava "di non aver, mai, conosciuto l'Apicella", che neppure gli risultava aver "mai posseduto a qualsiasi titolo i terreni della sua famiglia". A fronte di siffatta precisa ricostruzione delle due testimonianze del [OSCURATO:PERSONA] e del D'[OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte d'appello, il ricorrente si limita ad opporre, del tutto genericamente, che "è assolutamente verosimile che il terreno fosse stato dato in locazione all'imputato da uno solo dei comproprietari": trattasi di una prospettazione alternativa meramente affermata, senza il conforto di alcun elemento concreto, con conseguente totale inidoneità a scardinare la ricostruzione dei fatti siccome effettuata sia dalla Corte d'appello che, in principio, dal primo giudice. 2.3. L'altra parte del motivo, volto a dedurre che la mancata sottoscrizione del contratto di affitto del fondo non costituisce elemento decettivo, è completamente destituita di fondamento. La Corte d'appello evoca il tema di cui si tratta onde affermare che, ad escludere la truffa, non rileva la negligenza della P.A. per non aver verificato i contratti relativi all'imputato, riportanti quali parti i proprietari, tuttavia non sottoscrittori degli stessi. Una tale argomentazione è ineccepibile, prestando ossequio alla costane giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui la mancanza di diligenza da parte della persona offesa è irrilevante ai fini della sussistenza del reato, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione (Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230-01). Pertanto corretta è la conclusione della Corte d'appello secondo cui l'attitudine decettiva della condotta dell'imputato è indiscutibile, alla luce dell'essersi il medesimo attribuito la "falsa disponibilità" di un terreno in guisa da ottenere un risparmio d'imposta sul carburante cui altrimenti non avrebbe avuto diritto. 3. Manifestamente infondato è il secondo ed ultimo motivo di ricorso. 3.1. A giustificazione del diniego dell'invocata attenuante del danno di speciale tenuità, la Corte d'appello ha addotto sia l'apprezzabile estensione del terreno che la "protervia" dell'imputato nel perpetrare il reato, a ragione della protrazione della condotta per un periodo comprensivo di diverse annualità (per l'ultima soltanto delle quali, quella del 2012, il reato sopravvive all'estinzione per prescrizione). Trattasi, all'evidenza, di una motivazione perfettamente logica, con cui il ricorrente in nessun modo si confronta, finanche senza addurre - e senza dimostrare di aver addotto dinanzi ai giudici di merito - elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento dell'ipotesi attenuata. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato proposto al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì 14 gennaio 2022. L
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