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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 13002/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26656/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO (ADS80224030587) -resistente- avverso DECRETO di TRIBUNALE L'AQUILA n. 18/2019 depositat o i l 15/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; -che non si è costituito il Ministero intimato; - che il giudizio va dichi arato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 cod. proc. civ., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894); -che non occorre provvedere sulle spese di lite; P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto.

Così deciso in Roma, nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26656/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO (ADS80224030587) -resistente- avverso DECRETO di TRIBUNALE L'AQUILA n. 18/2019 depositat o i l 15/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; -che non si è costituito il Ministero intimato; - che il giudizio va dichi arato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 cod. proc. civ., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894); -che non occorre provvedere sulle spese di lite; P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio estinto. Così deciso in Roma, nella came
Decreto Cassazione n. 13002/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris