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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 31969/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio non è consentito dalla in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 3) che hanno ritenuto grave la condotta realizzata, facendo pertinente riferimento al profilo criminale del ricorrente, gravato da plurimi reati, adeguatamente apprezzato ex art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore resident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio non è consentito dalla in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 3) che hanno ritenuto grave la condotta realizzata, facendo pertinente riferimento al profilo criminale del ricorrente, gravato da plurimi reati, adeguatamente apprezzato ex art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore resident
Sentenza Cassazione n. 31969/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris