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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 10495/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10495/2026196/2003 e ss mm Roma lì 18/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4289/2026* * [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40292/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 16/10/2025 del * * di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Romaha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di applicazione delladetenzione domiciliare avanzata da * *che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla valutazione eccessivamente rigida del requisito della revisionecritica non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità non avendoconsiderato gli elementi positivi emersi dalla documentazione acquisita e dalla relazione diosservazione redatta dal personale dell Istituto penitenziarioche con il secondo motivo si eccepisce la genericità della motivazione sul puntodella inidoneità del domicilio non supportata da verifiche concreteche con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e l erroneità della valutazionein ordine alla inammisibilità della detenzione domiciliare per presunto superamento del limitedi penaCONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunalepur dando conto della regolare condotta tenuta in carcere ha fornito con argomentazioniadeguate attraverso il riferimento alla relazione di sintesi e alla mancanza di revisionecritica del vissuto del ricorrente in relazione alla condotte di maltrattamento nei confrontidella sua ex compagna le ragioni poste a fondamento del diniego della concessione delleistanze proposte dal condannato e tale motivata conclusione resa considerando tutti glielementi in atti non è sindacabile in questa sede Sez 1 n 27264 del 14/01/2015 *Rv 264037 – 01che il Tribunale ha fatto corretta applicazione della disposizione di cui all art 47 tercomma 1 bis * pen quanto alla indicazione del superamento del limite di pena residuache pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamenteinfondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentitain questa sede cfr Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10495/2026196/2003 e ss mm Roma lì 18/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4289/2026* * [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40292/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 16/10/2025 del * * di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Romaha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di applicazione delladetenzione domiciliare avanzata da * *che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla valutazione eccessivamente rigida del requisito della revisionecritica non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità non avendoconsiderato gli elementi positivi emersi dalla documentazione acquisita e dalla relazione diosservazione redatta dal personale dell Istituto penitenziarioche con il secondo motivo si eccepisce la genericità della motivazione sul puntodella inidoneità del domicilio non supportata da verifiche concreteche con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e l erroneità della valutazionein ordine alla inammisibilità della detenzione domiciliare per presunto superamento del limitedi penaCONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunalepur dando conto della regolare condotta tenuta in carcere ha fornito con argomentazioniadeguate attraverso il riferimento alla relazione di sintesi e alla mancanza di revisionecritica del vissuto del ricorrente in relazione alla condotte di maltrattamento nei confrontidella sua ex compagna le ragioni poste a fondamento del diniego della concessione delleistanze proposte dal condannato e tale motivata conclusione resa considerando tutti glielementi in atti non è sindacabile in questa sede Sez 1 n 27264 del 14/01/2015 *Rv 264037 – 01che il Tribunale ha fatto corretta applicazione della disposizione di cui all art 47 tercomma 1 bis * pen quanto alla indicazione del superamento del limite di pena residuache pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamenteinfondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentitain questa sede cfr Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10495/2026196/2003 e ss mm Roma lì 18/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4289/2026* * [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40292/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 16/10/2025 del * * di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Romaha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di applicazione delladetenzione domiciliare avanzata da * *che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla valutazione eccessivamente rigida del requisito della revisionecritica non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità non avendoconsiderato gli elementi positivi emersi dalla documentazione acquisita e dalla relazione diosservazione redatta dal personale dell Istituto penitenziarioche con il secondo motivo si eccepisce la genericità della motivazione sul puntodella inidoneità del domicilio non supportata da verifiche concreteche con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e l erroneità della valutazionein ordine alla inammisibilità della detenzione domiciliare per presunto superamento del limitedi penaCONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunalepur dando conto della regolare condotta tenuta in carcere ha fornito con argomentazioniadeguate attraverso il riferimento alla relazione di sintesi e alla mancanza di revisionecritica del vissuto del ricorrente in relazione alla condotte di maltrattamento nei confrontidella sua ex compagna le ragioni poste a fondamento del diniego della concessione delleistanze proposte dal condannato e tale motivata conclusione resa considerando tutti glielementi in atti non è sindacabile in questa sede Sez 1 n 27264 del 14/01/2015 *Rv 264037 – 01che il Tribunale ha fatto corretta applicazione della disposizione di cui all art 47 tercomma 1 bis * pen quanto alla indicazione del superamento del limite di pena residuache pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamenteinfondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentitain questa sede cfr Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10495/2026196/2003 e ss mm Roma lì 18/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4289/2026* * [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 40292/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 16/10/2025 del * * di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] FATTORitenuto che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Romaha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di applicazione delladetenzione domiciliare avanzata da * *che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla valutazione eccessivamente rigida del requisito della revisionecritica non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità non avendoconsiderato gli elementi positivi emersi dalla documentazione acquisita e dalla relazione diosservazione redatta dal personale dell Istituto penitenziarioche con il secondo motivo si eccepisce la genericità della motivazione sul puntodella inidoneità del domicilio non supportata da verifiche concreteche con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e l erroneità della valutazionein ordine alla inammisibilità della detenzione domiciliare per presunto superamento del limitedi penaCONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunalepur dando conto della regolare condotta tenuta in carcere ha fornito con argomentazioniadeguate attraverso il riferimento alla relazione di sintesi e alla mancanza di revisionecritica del vissuto del ricorrente in relazione alla condotte di maltrattamento nei confrontidella sua ex compagna le ragioni poste a fondamento del diniego della concessione delleistanze proposte dal condannato e tale motivata conclusione resa considerando tutti glielementi in atti non è sindacabile in questa sede Sez 1 n 27264 del 14/01/2015 *Rv 264037 – 01che il Tribunale ha fatto corretta applicazione della disposizione di cui all art 47 tercomma 1 bis * pen quanto alla indicazione del superamento del limite di pena residuache pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamenteinfondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentitain questa sede cfr Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *
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