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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 35305/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 35768-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CF BRBRNN50P7OH9490), elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 143, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' giusta procura speciale allegata al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 2573/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Bologna - sezione specializzata in materia di impresa ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bologna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] obbligate a tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. — cessionaria delle loro quote di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. — dalle sopravvenienze passive di tipo erariale, «nei limiti delle somme dalle stesse pretese a titolo di saldo del prezzo di cessione delle quote», pari a Euro 1.650,00 per la Barbieri (somma già oggetto di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Rimini, poi dichiaratosi incompetente in sede di opposizione della [OSCURATO:PERSONA]) ed Euro 8.250,00 per la Michelotti (intervenuta nel giudizio di opposizione riassunto dinanzi al tribunale felsineo), con conseguente rigetto delle loro domande di pagamento del saldo prezzo;

1.1. avverso la decisione di secondo grado la Barbieri ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, successivamente corredato da memoria; le intimate [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che:

2. con un unico, articolato, motivo — rubricato «Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

Nullità della sentenza.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1243 c.c.,. 112, 113, 115 cp.c.» — la ricorrente lamenta congiuntamente: l'omessa pronuncia della Corte d'appello «sull'errata determinazione e qualificazione delle domande avversarie» nonché «sulla legittimità della compensazione eseguita dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. tra il saldo del corrispettivo di cessione delle quote sociali dovute alle cedenti ed i presunti importi pagati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», in ordine alla Ric. 2019 n.35768 sez.

M1 - ud. 17-06-2021 -2- quale erano state eccepite la mancanza di reciprocità ex art. 1241 c.c. tra le posizioni creditorie e debitorie, il difetto di liquidità del credito opposto e l'assenza di prova del pagamento dei debiti erariali da parte della società cessionaria (la quale aveva chiesto «che gli assegni consegnati alle sigre Barbieri e Michelotti per il pagamento dell'ultima rata (...) venissero lasciati in deposito in attesa della definirdone della cartella di pagamento», di cui aveva però «prodotto soltanto il piano di ammortamento»); l'omesso esame della mancata allegazione del rifiuto delle cedenti di adempiere l'obbligo di farsi carico del debito erariale, con conseguente decisione asseritamente assunta sulla base di prove «in realtà mai offerte»; 3 motivo presenta plurimi profili di inammissibilità;

3.1. in primo luogo, la formulazione promiscua in un unico motivo di doglianze eterogenee (nel caso di specie errores in procedendo, errores in indicando e censure motivazionali), che avrebbero dovuto prospettarsi in modo autonomo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, per contrasto con il principio di tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva, se non accompagnata da un'esposizione chiara e scindibile delle singole questioni prospettate, tale da consentirne (o quantomeno da non renderne difficoltosa) l'individuazione, riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno del motivo, le singole censure riconducibili ai rispettivi parametri di cui all'art. 360, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. (Cass. Sez.

U, 9100/2015; Cass. 7009/2017, 26790/2018; conf. ex plurimis, Cass. 33348/2018, 15834/2020, 2298/2021, 4287/2021, 5987/2021, 10156/2021, 10974/2021);

3.2. non è inoltre annessa la mescolanza di questioni incompatibili (come la violazione di norme di diritto, che presuppone accertati gli elementi del fatto, e il vizio di motivazione, che quegli elementi di Ric. 2019 n.35768 sez.

M1 - ud. 17-06-2021 -3- fatto mira a rimettere in discussione) o contraddittorie, come il vizio di omessa pronuncia rispetto all'omesso esame di un fatto o alla violazione di legge, i quali presuppongono che una pronuncia, ancorché discutibile, sia stata resa (Cass. 10156/2021);

3.3. orbene, già alla luce dei brani della sentenza trascritti a pag. 10 e s. del ricorso («non sono ravvisabili ne' la "errata determinazione e qualificazione delle domande proposte dal convenuto" ... né la "omessa pronuncia sulla regolarità e legittimità della compensazione operata dal convenuto '5>), la censura di omessa pronuncia appare frutto di una mancata comprensione della ratio decidendi della decisione, avendo in realtà la Corte d'appello chiaramente riportato le domande proposte dalla cessionaria opponente (v. pag. 3 della sentenza impugnata) e ritenuto che questa avesse <fiato valere in via d'eccezione, al fine cioè di paralizzare la domanda di parte attrice, quale fatto impeditivo del diritto di credito azionato in via monitoria (..) l'inadempimento, da parte delle odierne appellanti, dell'obbligo di far fronte alle passività emerse successivamente alla cessione delle quote; obbligo espressamente assunto (..) con lo stesso contratto di cessione» e tradottosi in concreto nel dover sollevare la cessionaria «dalla reiponsabilità economica per i debiti erariali — di importo notevolmente superiore al residuo prezzo di cessione — emersi successivamente alla cessione e riferibili alla gestione anteriore (sul punto non vi è contestazione» (v. pag. 6 della sentenza); è dunque evidente come nel caso di specie non sussista il lamentato vizio di omessa pronuncia, che ricorre solo «ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto» (Cass. 7472/2017);

3.4. anche la lamentata violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. è inammissibile, poiché «per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione Ric. 2019 n.35768 sez.

M1 - ud. 17-06-2021 -4- della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua imbativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli— salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio — mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c:p. c.» (Cass. Sez.

U, 20867/2020; Cass. 4699/2018, 2676/2018, 16598/2016);

3.5. nel caso di specie, la ricorrente lamenta che non sarebbe stato nemmeno allegato il rifiuto delle cedenti di ottemperare alla "clausola di salvaguardia e garanzia" (in forza della quale avrebbero dovuto sollevare «parte acquirente da qualsiasi responsabilità economica in ordine a pendente di qualsiasi natura oppure passività non risultanti dalle scritture contabili della società, r/èribili a data anteriore»), ma entrambi i giudici di merito, valutando globalmente le risultanze dell'istruttoria e le difese delle parti, hanno ritenuto pacifico quell'inadempimento (diversamente, non avrebbe avuto nemmeno senso il deposito degli assegni recanti il saldo del prezzo, in attesa della definizione del piano di ammortamento della cartella esattoriale, di cui si riferisce a pag. 13 e s. del ricorso), sicché si verserebbe, semmai, non già in un errore di percezione, bensì in un errore di valutazione che, investendo l'apprezzamento dell'efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 1229/2019, 27033/2018, 9356/2017);

3.6. risulta infine evidente che il ricorso, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mira in realtà alla rivalutazione dei fatti storici operata dai giudici di merito ed è come tale inammissibile (Cass. Sez.

U, 34476/2019; Cass., 5987/2021), Ric. 2019 n.35768 sez.

M1 - ud. 17-06-2021 -5- poiché persegue surrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. 8758/2017);

4. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate;

5. ricorrono i presupposti processuali per la misura di cui all'art. 13, col-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez.

U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 35768-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CF BRBRNN50P7OH9490), elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 143, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' giusta procura speciale allegata al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 2573/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d'appello di Bologna - sezione specializzata in materia di impresa ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bologna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] obbligate a tenere indenne la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. — cessionaria delle loro quote di partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. — dalle sopravvenienze passive di tipo erariale, «nei limiti delle somme dalle stesse pretese a titolo di saldo del prezzo di cessione delle quote», pari a Euro 1.650,00 per la Barbieri (somma già oggetto di decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Rimini, poi dichiaratosi incompetente in sede di opposizione della [OSCURATO:PERSONA]) ed Euro 8.250,00 per la Michelotti (intervenuta nel giudizio di opposizione riassunto dinanzi al tribunale felsineo), con conseguente rigetto delle loro domande di pagamento del saldo prezzo; 1.1. avverso la decisione di secondo grado la Barbieri ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, successivamente corredato da memoria; le intimate [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese; 1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 2. con un unico, articolato, motivo — rubricato «Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Nullità della sentenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1243 c.c.,. 112, 113, 115 cp.c.» — la ricorrente lamenta congiuntamente: l'omessa pronuncia della Corte d'appello «sull'errata determinazione e qualificazione delle domande avversarie» nonché «sulla legittimità della compensazione eseguita dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. tra il saldo del corrispettivo di cessione delle quote sociali dovute alle cedenti ed i presunti importi pagati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», in ordine alla Ric. 2019 n.35768 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -2- quale erano state eccepite la mancanza di reciprocità ex art. 1241 c.c. tra le posizioni creditorie e debitorie, il difetto di liquidità del credito opposto e l'assenza di prova del pagamento dei debiti erariali da parte della società cessionaria (la quale aveva chiesto «che gli assegni consegnati alle sigre Barbieri e Michelotti per il pagamento dell'ultima rata (...) venissero lasciati in deposito in attesa della definirdone della cartella di pagamento», di cui aveva però «prodotto soltanto il piano di ammortamento»); l'omesso esame della mancata allegazione del rifiuto delle cedenti di adempiere l'obbligo di farsi carico del debito erariale, con conseguente decisione asseritamente assunta sulla base di prove «in realtà mai offerte»; 3 motivo presenta plurimi profili di inammissibilità; 3.1. in primo luogo, la formulazione promiscua in un unico motivo di doglianze eterogenee (nel caso di specie errores in procedendo, errores in indicando e censure motivazionali), che avrebbero dovuto prospettarsi in modo autonomo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, per contrasto con il principio di tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva, se non accompagnata da un'esposizione chiara e scindibile delle singole questioni prospettate, tale da consentirne (o quantomeno da non renderne difficoltosa) l'individuazione, riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno del motivo, le singole censure riconducibili ai rispettivi parametri di cui all'art. 360, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. (Cass. Sez. U, 9100/2015; Cass. 7009/2017, 26790/2018; conf. ex plurimis, Cass. 33348/2018, 15834/2020, 2298/2021, 4287/2021, 5987/2021, 10156/2021, 10974/2021); 3.2. non è inoltre annessa la mescolanza di questioni incompatibili (come la violazione di norme di diritto, che presuppone accertati gli elementi del fatto, e il vizio di motivazione, che quegli elementi di Ric. 2019 n.35768 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -3- fatto mira a rimettere in discussione) o contraddittorie, come il vizio di omessa pronuncia rispetto all'omesso esame di un fatto o alla violazione di legge, i quali presuppongono che una pronuncia, ancorché discutibile, sia stata resa (Cass. 10156/2021); 3.3. orbene, già alla luce dei brani della sentenza trascritti a pag. 10 e s. del ricorso («non sono ravvisabili ne' la "errata determinazione e qualificazione delle domande proposte dal convenuto" ... né la "omessa pronuncia sulla regolarità e legittimità della compensazione operata dal convenuto '5>), la censura di omessa pronuncia appare frutto di una mancata comprensione della ratio decidendi della decisione, avendo in realtà la Corte d'appello chiaramente riportato le domande proposte dalla cessionaria opponente (v. pag. 3 della sentenza impugnata) e ritenuto che questa avesse <fiato valere in via d'eccezione, al fine cioè di paralizzare la domanda di parte attrice, quale fatto impeditivo del diritto di credito azionato in via monitoria (..) l'inadempimento, da parte delle odierne appellanti, dell'obbligo di far fronte alle passività emerse successivamente alla cessione delle quote; obbligo espressamente assunto (..) con lo stesso contratto di cessione» e tradottosi in concreto nel dover sollevare la cessionaria «dalla reiponsabilità economica per i debiti erariali — di importo notevolmente superiore al residuo prezzo di cessione — emersi successivamente alla cessione e riferibili alla gestione anteriore (sul punto non vi è contestazione» (v. pag. 6 della sentenza); è dunque evidente come nel caso di specie non sussista il lamentato vizio di omessa pronuncia, che ricorre solo «ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto» (Cass. 7472/2017); 3.4. anche la lamentata violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. è inammissibile, poiché «per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione Ric. 2019 n.35768 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -4- della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua imbativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli— salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio — mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c:p. c.» (Cass. Sez. U, 20867/2020; Cass. 4699/2018, 2676/2018, 16598/2016); 3.5. nel caso di specie, la ricorrente lamenta che non sarebbe stato nemmeno allegato il rifiuto delle cedenti di ottemperare alla "clausola di salvaguardia e garanzia" (in forza della quale avrebbero dovuto sollevare «parte acquirente da qualsiasi responsabilità economica in ordine a pendente di qualsiasi natura oppure passività non risultanti dalle scritture contabili della società, r/èribili a data anteriore»), ma entrambi i giudici di merito, valutando globalmente le risultanze dell'istruttoria e le difese delle parti, hanno ritenuto pacifico quell'inadempimento (diversamente, non avrebbe avuto nemmeno senso il deposito degli assegni recanti il saldo del prezzo, in attesa della definizione del piano di ammortamento della cartella esattoriale, di cui si riferisce a pag. 13 e s. del ricorso), sicché si verserebbe, semmai, non già in un errore di percezione, bensì in un errore di valutazione che, investendo l'apprezzamento dell'efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 1229/2019, 27033/2018, 9356/2017); 3.6. risulta infine evidente che il ricorso, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mira in realtà alla rivalutazione dei fatti storici operata dai giudici di merito ed è come tale inammissibile (Cass. Sez. U, 34476/2019; Cass., 5987/2021), Ric. 2019 n.35768 sez. M1 - ud. 17-06-2021 -5- poiché persegue surrettiziamente la trasformazione del giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito (Cass. 8758/2017); 4. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese delle parti intimate; 5. ricorrono i presupposti processuali per la misura di cui all'art. 13, col-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Decreto Cassazione n. 35305/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris