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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14750/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] infatti che la Corte di appello di Roma ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione c.d. 'esterna' tra il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 e quello previsto dall'art. 186-bis, comma 3, 186, comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992 entrambi commessi il 30 gennaio 2022 in [OSCURATO:PERSONA] ed accertati con la sentenza del Tribunale di Rieti del 6 giugno 2024 (divenuta irrevocabile il giorno 4 novembre 2024), sia perché essa non era stata oggetto del gravame e nemmeno di motivi aggiunti, sia per la loro diversa natura che non consentiva di ritenere l'esistenza di una programmazione unitaria posta alla loro base; [OSCURATO:PERSONA], al riguardo, che la mancata presentazione di motivi aggiunti ha carattere assorbente poiché, in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a un reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto, ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata (Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Rv. 284409 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] infatti che la Corte di appello di Roma ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione c.d. 'esterna' tra il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 e quello previsto dall'art. 186-bis, comma 3, 186, comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992 entrambi commessi il 30 gennaio 2022 in [OSCURATO:PERSONA] ed accertati con la sentenza del Tribunale di Rieti del 6 giugno 2024 (divenuta irrevocabile il giorno 4 novembre 2024), sia perché essa non era stata oggetto del gravame e nemmeno di motivi aggiunti, sia per la loro diversa natura che non consentiva di ritenere l'esistenza di una programmazione unitaria posta alla loro base; [OSCURATO:PERSONA], al riguardo, che la mancata presentazione di motivi aggiunti ha carattere assorbente poiché, in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a un reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto, ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata (Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Rv. 284409 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M
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