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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09054/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, riqualificando entrambi i fatti di cui al capo 1) e capo 2) in tentativo di furto aggravato, ha dichiarato, in ordine al capo 1) il non doversi procedere per difetto di querela e, in ordine al capo 2,) ha condannato l'imputato per il reato ascrittogli;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge penale e processuale in ordine all'eccessività della pena ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata in cui l'organo giudicante specifica le ragioni della confermata equivalenza tra le attenuanti generiche, le aggravanti e la recidiva e motiva il computo del trattamento sanzionatorio), legittimamente valorizzando gli importanti precedenti penali del ricorrente.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, riqualificando entrambi i fatti di cui al capo 1) e capo 2) in tentativo di furto aggravato, ha dichiarato, in ordine al capo 1) il non doversi procedere per difetto di querela e, in ordine al capo 2,) ha condannato l'imputato per il reato ascrittogli; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge penale e processuale in ordine all'eccessività della pena ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata in cui l'organo giudicante specifica le ragioni della confermata equivalenza tra le attenuanti generiche, le aggravanti e la recidiva e motiva il computo del trattamento sanzionatorio), legittimamente valorizzando gli importanti precedenti penali del ricorrente. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 g
Sentenza Cassazione n. 09054/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris