CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 41630/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di truffa, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, respingendo le medesime doglianze dedotte in appello, ha esplicitato, con motivazione esente da vizi logici, le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato e della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente