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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 36948/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI SASSARInel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del MAG.

SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; letta la memoria con cui il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza del 3 marzo 2022 il magistrato di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] e disposto la sospensione dell'esecuzione della pena dell'isolamento diurno, inflitta nei suoi confronti, in aggiunta a quella dell'ergastolo, nella sentenza di condanna 20 aprile 2017 della Corte d'assise di Caltanissetta, irrevocabile dal 5 ottobre 2021, pena detentiva dell'ergastolo messa i in esecuzione dalla Procura generale di Caltanissetta con provvedimento di cumulo del 7 ottobre 2021.

Il magistrato di sorveglianza disponeva la sospensione dell'esecuzione del101solamento diurno in quanto riteneva tale pena inflitta non correttamente, attesa la non cumulabilità della stessa con un precedente isolamento diurno per tre anni che il condannato aveva già scontato dal 9 settembre 1999 al 8 settembre 2002 in relazione a precedente titolo.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, che lamenta l'abnormità del provvedimento del magistrato di sorveglianza che avrebbe deciso su materia non attribuita alla sua giurisdizione, sostituendosi al giudice dell'esecuzione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

Con memoria depositata il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che l'isolamento diurno è stato nelle more eliminato anche dal giudice dell'esecuzione con ordinanza depositata il 17 marzo 2022, e chiede dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

Si premette che il ricorso è presentato da ufficio non coinvolto nella procedura esecutiva ma comunque legittimato ad impugnare i provvedimenti del magistrato di sorveglianza di Sassari (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 18886 del 28/02/2019, PG in proc.

Montolli, Rv. 275472: la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza spetta, in via esclusiva, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio di sorveglianza, ai sensi dell'art. 678, comma 3, cod. proc. pen.).

Il ricorso è fondato.

Nella fase dell'esecuzione di una sentenza definitiva il rilievo dell'eventuale illegalità della pena compete al giudice dell'esecuzione (cfr., per tutte, in termini generali Sez.

U, Sentenza n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108: L'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.), non al magistrato di sorveglianza, il cui potere di sospensione o rinvio dell'esecuzione di una pena può essere esercitato solo nei casi previsti dalla legge (cfr., ad esempio, art. 684 cod. proc. pen.), tra cui non vi sono le questioni sulla legittimità del titolo esecutivo.

La difesa del condannato ha documentato in giudizio come nelle more sia poi intervenuta la ordinanza, depositata il 17 marzo 2022, con cui, in applicazione del principio di diritto appena esposto, il giudice dell'esecuzione ha disposto l'eliminazione dell'isolamento diurno dal titolo (la sentenza di condanna 20 aprile 2017 della Corte d'assise di Caltanissetta) transitato in esecuzione.

L'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 17 marzo 2022 usa la formula "dispone che non si dia esecuzione, non essendo più applicabile, alla pena dell'isolamento diurno per la durata di un anno comminata con la sentenza n. 1/2017, emessa in data 20 aprile 2017(...)", e, quindi, si tratta a tutti gli effetti di una modifica del titolo esecutivo che ha privato di effetto la sospensione della stessa disposta dal magistrato di sorveglianza ed impugnata in questo giudizio.

E' vero che l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza impugnata (Sez. 6, Sentenza n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397), e che il principio è ritenuto applicabile anche alle impugnazioni del pubblico ministero, organo che non è portatore di un interesse personale, ma agisce nell'interesse della legge (Sez. 2, Sentenza n. 30276 del 11/05/2017, PG in proc.

Franzese, Rv. 270304; Sez. 6, Sentenza n. 6151 del 22/01/2013, PG in proc.

Cardellicchio, Rv. 254858), però il perseguimento del fine della corretta applicazione della legge comporta la necessità di caducare ed eliminare dal mondo giuridico un provvedimento emesso obiettivamente da autorità che non aveva potere in materia di incidente di esecuzione.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI SASSARInel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del MAG. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; letta la memoria con cui il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 3 marzo 2022 il magistrato di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] e disposto la sospensione dell'esecuzione della pena dell'isolamento diurno, inflitta nei suoi confronti, in aggiunta a quella dell'ergastolo, nella sentenza di condanna 20 aprile 2017 della Corte d'assise di Caltanissetta, irrevocabile dal 5 ottobre 2021, pena detentiva dell'ergastolo messa i in esecuzione dalla Procura generale di Caltanissetta con provvedimento di cumulo del 7 ottobre 2021. Il magistrato di sorveglianza disponeva la sospensione dell'esecuzione del101solamento diurno in quanto riteneva tale pena inflitta non correttamente, attesa la non cumulabilità della stessa con un precedente isolamento diurno per tre anni che il condannato aveva già scontato dal 9 settembre 1999 al 8 settembre 2002 in relazione a precedente titolo. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, che lamenta l'abnormità del provvedimento del magistrato di sorveglianza che avrebbe deciso su materia non attribuita alla sua giurisdizione, sostituendosi al giudice dell'esecuzione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. Con memoria depositata il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato che l'isolamento diurno è stato nelle more eliminato anche dal giudice dell'esecuzione con ordinanza depositata il 17 marzo 2022, e chiede dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. Si premette che il ricorso è presentato da ufficio non coinvolto nella procedura esecutiva ma comunque legittimato ad impugnare i provvedimenti del magistrato di sorveglianza di Sassari (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 18886 del 28/02/2019, PG in proc. Montolli, Rv. 275472: la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza spetta, in via esclusiva, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio di sorveglianza, ai sensi dell'art. 678, comma 3, cod. proc. pen.). Il ricorso è fondato. Nella fase dell'esecuzione di una sentenza definitiva il rilievo dell'eventuale illegalità della pena compete al giudice dell'esecuzione (cfr., per tutte, in termini generali Sez. U, Sentenza n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108: L'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.), non al magistrato di sorveglianza, il cui potere di sospensione o rinvio dell'esecuzione di una pena può essere esercitato solo nei casi previsti dalla legge (cfr., ad esempio, art. 684 cod. proc. pen.), tra cui non vi sono le questioni sulla legittimità del titolo esecutivo. La difesa del condannato ha documentato in giudizio come nelle more sia poi intervenuta la ordinanza, depositata il 17 marzo 2022, con cui, in applicazione del principio di diritto appena esposto, il giudice dell'esecuzione ha disposto l'eliminazione dell'isolamento diurno dal titolo (la sentenza di condanna 20 aprile 2017 della Corte d'assise di Caltanissetta) transitato in esecuzione. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 17 marzo 2022 usa la formula "dispone che non si dia esecuzione, non essendo più applicabile, alla pena dell'isolamento diurno per la durata di un anno comminata con la sentenza n. 1/2017, emessa in data 20 aprile 2017(...)", e, quindi, si tratta a tutti gli effetti di una modifica del titolo esecutivo che ha privato di effetto la sospensione della stessa disposta dal magistrato di sorveglianza ed impugnata in questo giudizio. E' vero che l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza impugnata (Sez. 6, Sentenza n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397), e che il principio è ritenuto applicabile anche alle impugnazioni del pubblico ministero, organo che non è portatore di un interesse personale, ma agisce nell'interesse della legge (Sez. 2, Sentenza n. 30276 del 11/05/2017, PG in proc. Franzese, Rv. 270304; Sez. 6, Sentenza n. 6151 del 22/01/2013, PG in proc. Cardellicchio, Rv. 254858), però il perseguimento del fine della corretta applicazione della legge comporta la necessità di caducare ed eliminare dal mondo giuridico un provvedimento emesso obiettivamente da autorità che non aveva potere in materia di incidente di esecuzione. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impug
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