CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 34338/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24935/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata “ex lege” in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] PUGLIA n.1518/2024 depositata i l 22/04/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dagli atti di causa –sentenza in epigrafe e ricorso per cassazione – si apprende che IN.CO. [OSCURATO:PERSONA] era attinta da cartella di pagamento n. 04320170001250759 scaturente da liquidazione automatizzata, a seguito di comunicazione d’irregolarità, della dichiarazione mod. UnicoSC2014 relativa al periodo d’imposta 2013, trasmessa il 17 ottobre 2014, da cui era emerso un minor credito d’impresa di € 11.857,00, in quanto utilizzato in compensazione con il mod. F24 del 16 aprile 2014, ed un saldo dovuto a titolo di IVA di € 61.995,00, pagato solo parzialmente, con conseguente a carente versamento di € 40.538,17. 2. Gli importi non corrisposti erano quindi iscritti a ruolo, con emissione della suddetta cartella, impugnata dalla società deducendo, oltre a difetti formali, il pagamento delle somme dovute a titolo di IVA mediante ravvedimento operoso e la legittimità del credito d’imposta maturato. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, nel contraddittorio sia dell’Agenzia delle entrate che dell’agente della riscossione, con sentenza n. 358/3/2018 del 21 marzo 2018, accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando dovute solo le sanzioni e gli interessi conseguenti ai ritardati versamenti per il perfezionamento del ravvedimento operoso, rigettati tutti i motivi afferenti ai presunti vizi della cartella. In particolare, con riferimento all’IVA, tenuto conto dello sgravio parziale disposto dall’A.E., osservava che “viene meno la debenza dell’imposta a motivo dello sgravio già effettuato mentre è confermata la sanzione per il non rispetto dei termini”; con riferimento al recupero del credito d’imposta di € 11.857,00, che “né in sede di costituzione né in udienza l’Agenzia ha contestato e dimostrato un ulteriore utilizzo successivo (o ulteriore riporto) del credito che avrebbe giustificato la avvenuta ripresa a tassazione[,] essendosi limitata a contestare solo l’erronea indicazione nel rigo R12 [RU12, ndr.] della dichiarazione per l’anno 2013 in luogo del rigo R6 [RU6, ndr.]. Il ricorso, pertanto, va accolto fatta eccezione per la sanzione connessa al ravvedimento operoso”. 4. La società, con atto di appello iscritto al numero di R.G.A. 4263/2018, impugnava la sentenza laddove non riconosceva il regolare perfezionamento del ravvedimento operoso. Peraltro, essa, con il medesimo atto di appello, provvedeva ad un nuovo deposito, originando il procedimento iscritto al numero di RGA 4596/2018. In entrambi i procedimenti l’A.E., nel contraddittorio altresì dell’agente della riscossione, si costituiva con distinte ma analoghe controdeduzioni. 4.1. Inoltre, l’AE proponeva appello, iscritto al numero di R.G.A. 4284/2018, contestando la sentenza laddove annullava il recupero del credito d’imposta per violazione degli artt. 17 e 25 del d.lgs. 241 del 1997 e dell’art, 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, rilevando che la società aveva integralmente utilizzato il credito dichiarato al 31 dicembre 2013 ed omesso di indicare, nell’apposito rigo, che lo stesso era stato utilizzato in compensazione, ragion per cui, differentemente da quanto ritenuto dalla CTP, erano dovute tutte le somme che si riferivano al credito d’imposta (tributo, sanzioni ed interessi), per un importo complessivo di € 16.869,53. 5. La CGT2 della Puglia, con la sentenza in epigrafe, così, a termini di dispositivo, decideva: [C]onferma integralmente la sentenza di primo grado, condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellato […]. 5.1. In motivazione – dopo aver dato atto, nello svolgimento del processo, della riunione dei ricorsi iscritti ai numeri ai nn. 4263/2018, 4284/2018 e 4596/2018 –osservava: Le doglianze sollevate dall'appellante[,] e riconducibili all'errata applicazione della sanzione nella misura del 30%, risultano infondate. A norma dell'art. 13 del D.lgs. 471/97 la sanzione ordinaria dovuta per omesso od insufficiente versamento d'imposta è pari al 30%. Il diritto alla riduzione della sanzione nella misura agevolata del 10% può essere applicato ove il pagamento delle rate viene effettuato alle scadenze naturali, circostanza non verificata, nell'odierna fattispecie. Pertanto la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata, con ogni effetto conseguenziale di legge. 6. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società resta intimato. Identicamente l’Agenzia delle entrate - Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4), del codice di procedura civile”, per avere la CGT2 omesso di pronunciare sull’appello proposto dall’AE ed iscritto al numero di R.G.A. 4284/2018. 1.1. Il motivo è fondato e merita accoglimento. La CGT2 – pur dato atto della riunione di tutti e tre i procedimenti radicati avverso la sentenza di prima cura, compreso, dunque, quello “sub” numero di R.G.A 4284/2018 – oblitera tuttavia completamente, sia nello svolgimento del processo, sia nelle motivazioni, l’appello agenziale svolto giust’appunto “sub” numero di R.G.A 4284/2018, identificando l’impugnazione come proposta unicamente dal “signor [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della società IN. CO. [OSCURATO:PERSONA] srl” e rilevando che “l’appellante [contestava] il giudicato di primo grado [in quanto] il ritardato pagamento non determina l'addebito di interessi e sanzioni nella misura del 30%”, mentre “si costituiva l'appellato [OSCURATO:PERSONA], il quale rilevava come il tardivo versamento delle rate corrisposte a titolo di ravvedimento operoso comporta la ripresa della sanzione nella misura del 30% e non più in quella agevolata del 10%”. Nello sviluppo motivazionale, poi, come visto, la CGT2 affronta unicamente siffatta questione. Coerente con esso è il dispositivo. 1.2. Alla luce di quanto precede, emerge evidente come la CGT2 sia incorsa nel denunciato “error in procedendo”, non essendosi avveduta della proposizione dell’appello altresì da parte dell’AE, per l’effetto pretermesso, sia in termini di disamina che in termini di decisione. 2. In definitiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per il solo esame dell’appello agenziale ed altresì per la definitiva regolazione tra le parti delle spese, comprese quelle del grado. P.Q.M Accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria