Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 25861/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo motivo di ricorso - che denunzia l'omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia - è manifestamente infondato e palesemente smentito dagli atti processuali in quanto il decreto di citazione è stato regolarmente notificato al difensore d'ufficio, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dunque in data anteriore alla nomina del difensore di fiducia.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso -che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - è generico e non consentito in sede di legittimità, perché versato in fatto e fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate, con inferenze appropriate, dal giudice del gravame che ha accolto le doglianze della pubblica accusa, con particolare riferimento all'attribuibilità, a Sammarco, Presidente del consiglio di amministrazione, della disponibilità dei conti correnti societari e del potere esclusivo di operarvi (pag.2: "Sammarco restava l'unico in grado di operare sui conti"), e dell'inesistenza di qualsiasi riscontro contabile della destinazione degli indebiti prelevamenti; in uno alla condizione di irreperibilità del soggetto, che si è sottratto al confronto con la curatela del fallimento; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Osservato che nulla aggiunge la memoria difensiva del 16 giugno 2025, trasmessa dal legale fiduciario del ricorrente, dal momento che deve valere il radicato principio di diritto secondo il quale l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (sez.

U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600; sez.

U n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv. 185438; in tema di procedimenti in camera di consiglio, v. sez.

U n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246909); che, come riconosciuto dallo stesso difensore oggi istante, la sua nomina è intervenuta il 3 settembre 2024, dopo la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al precedente difensore di ufficio; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 02 luglio 2025 Il consiglier, estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo motivo di ricorso - che denunzia l'omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia - è manifestamente infondato e palesemente smentito dagli atti processuali in quanto il decreto di citazione è stato regolarmente notificato al difensore d'ufficio, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dunque in data anteriore alla nomina del difensore di fiducia. Rilevato che il secondo motivo di ricorso -che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità - è generico e non consentito in sede di legittimità, perché versato in fatto e fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate, con inferenze appropriate, dal giudice del gravame che ha accolto le doglianze della pubblica accusa, con particolare riferimento all'attribuibilità, a Sammarco, Presidente del consiglio di amministrazione, della disponibilità dei conti correnti societari e del potere esclusivo di operarvi (pag.2: "Sammarco restava l'unico in grado di operare sui conti"), e dell'inesistenza di qualsiasi riscontro contabile della destinazione degli indebiti prelevamenti; in uno alla condizione di irreperibilità del soggetto, che si è sottratto al confronto con la curatela del fallimento; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Osservato che nulla aggiunge la memoria difensiva del 16 giugno 2025, trasmessa dal legale fiduciario del ricorrente, dal momento che deve valere il radicato principio di diritto secondo il quale l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (sez. U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600; sez. U n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv. 185438; in tema di procedimenti in camera di consiglio, v. sez. U n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246909); che, come riconosciuto dallo stesso difensore oggi istante, la sua nomina è intervenuta il 3 settembre 2024, dopo la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al precedente difensore di ufficio; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio 2025 Il consiglier, estensore
Decreto Cassazione n. 25861/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris