CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 17482/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] deduce, con unico motivo, la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 13 D.Igs. n.74/2000, avendo egli effettuato l'intero pagamento dell'imposta evasa, a seguito di piano di rateizzazione intercorso con l'agenzia delle entrate, antecedentemente alla pronuncia di appello. Il ricorrente assume che non rileva il fatto che il pagamento sia avvenuto successivamente all'apertura del dibattimento, posto che il legislatore non ha dettato alcuna disciplina transitoria, e che la norma in questione, essendo norma di favore, debba essere applicata retroattivamente anche con riferimento a fatti verificatesi prima dell'entrata in vigore della novella normativa, rispetto ai quali il processo abbia superato la fase indicata, ossia sia andato oltre l'apertura del dibattimento. Pertanto, avendo estinto il debito tributario a seguito del pagamento anche dell'ultima rata antecedentemente alla fissazione della prima udienza in appello, ricorre l'applicazione dell'art. 13 D.Igs. n.74/2000 Con memoria depositata ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen., il ricorrente illustra ulteriormente i motivi di ricorso e invoca l'applicazione della norma favorevole, erroneamente negata dal giudice di merito. Considerato che l'art. 13, comma 2, D.Igs. n. 74/2000, così come modificato, prevede una speciale causa di non punibilità qualora i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, purchè che il ravvedimento sia intervenuto prima che l'autore de reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Considerato che la norma in commento è certamente norma più favorevole e che, come afferma il ricorrente, possa trovare applicazione retroattiva, si osserva tuttavia che essa esige che la condotta di ravvedimento sia avvenuta antecedentemente alla formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche, anche di natura amministrativa. Pertanto, nel caso in disamina, non rileva, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, che l'estinzione totale del debito sia avvenuta nel corso del giudizio di appello e che il piano di rateizzazione sia stato concordato con l'Agenzia delle entrate prima della notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod.proc.pen., posto il ravvedimento non è avvenuto spontaneamente, a prescindere dalla conoscenza di un accertamento fiscale. Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigliere estenso