CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10492/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26427-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 961/2017 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 3/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto al Tribunale di Siena di essere reintegrata nel possesso di un compendio immobiliare denominato Casabianca di [OSCURATO:SOCIETA], possesso che esercitava dal 1990 in base all’acquisto verbale dell’immobile, e del quale era stata spogliata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Siena, al termine della istruzione sommaria, ha parzialmente accolto la domanda e ha ordinato la reintegra del possesso in relazione ai collegamenti idrici dell’immobile con altro immobile di proprietà della ricorrente. Instaurata la fase di merito possessorio, il Tribunale di Siena, con sentenza n. 92/2006, confermava il provvedimento, rigettando per il resto la domanda. La pronuncia è stata riformata dalla Corte d’appello di Firenze, che con sentenza n. 152/2011 ha ordinato la reintegra della società [OSCURATO:SOCIETA] nel possesso dell’intero compendio immobiliare. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno instaurato un processo petitorio, chiedendo al Tribunale di Siena di accertare il loro diritto di proprietà sul compendio immobiliare e di condannare la società [OSCURATO:SOCIETA] a restituire il bene. La convenuta [OSCURATO:SOCIETA], dopo avere eccepito l’inammissibilità della domanda petitoria, a sua volta chiedeva di accertare il proprio acquisto per usucapione del diritto di proprietà sul compendio, avendo la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 152/2011, accertato l’esercizio del possesso dal 1990 e di condannare controparte a risarcire i danni. Con sentenza n. 1505/2011 il Tribunale di Siena ha dichiarato l’improponibilità della domanda degli attori, per la pendenza del giudizio possessorio, ha rigettato perché infondata la domanda riconvenzionale della convenuta di accertamento della proprietà per usucapione e ha unicamente accolto la domanda di restituzionedel bene degli attori. 3. La sentenza è stata impugnata dalla società agricola [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’appello di Firenze – con sentenza 3 maggio 2017, n. 961 – ha accolto l’impugnazione “in punto di usucapione e, conseguentemente, in punto di restituzione dei beni”, sulla base di quanto affermato dalla propria pronuncia n. 152/2011 in relazione al possesso esercitato dalla [OSCURATO:SOCIETA]: il giudice d’appello ha così dichiarato l’acquisto per usucapione della proprietà del bene a favore della [OSCURATO:SOCIETA] e ha condannato le controparti a restituire il medesimo. 4. Avverso la pronuncia ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la società agricola [OSCURATO:SOCIETA]., che fa valere ricorso incidentale. Memoria è stata depositata dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso principale è articolato in due motivi. 1. Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.” per avere la Corte d’appello erroneamente esteso il giudicato possessorio all’attuale processo petitorio. Il motivo è fondato. Ad avviso della Corte d’appello il passaggio in giudicato della sentenza n. 152/2011 resa nel giudizio possessorio avrebbe comportato l’accoglimento dell’appello in punto di usucapione, avendo la suddetta sentenza stabilito la sussistenza in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA] sia del corpus possessionis che dell’animus possidendi. L’affermazione della Corte d’appello è errata. Il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è infatti “privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di un altro diritto reale per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso e offre tutela a una mera situazione di fatto, che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati” (così Cass. n. 27513/2020). 2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che contesta violazione dell’art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione parziale delle spese operata dal giudice d’appello. II. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta pure l’assorbimento del ricorso incidentale che, basato su tre motivi, contesta la conferma del rigetto della domanda di risarcimento del danno, il provvedimento di compensazione parziale delle spese del processo e, in via condizionata all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la condanna alla restituzione del bene disposta dal giudice di primo grado. III. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al giudice d’appello che deciderà attenendosi al principio di diritto sopra ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo e assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in div