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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 luglio 2025

Cassazione n. 37384/2025

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Cina avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 luglio 2025 il Tribunale di Firenze ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Prato, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al concorso nella detenzione di un quantitativo di cocaina, custodita nell'appartamento condiviso con il marito [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso Ren tramite il suo difensore.

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso nel reato.

Avrebbe dovuto valutarsi la differenza tra concorso e connivenza, indicandosi gli elementi sulla base di quali potesse dirsi che la ricorrente aveva fornito un contributo ideativo o agevolativo in ordine alla detenzione della cocaina rinvenuta, non essendo sufficiente il riferimento al luogo del rinvenimento, all'insofferenza palesata rispetto al controllo operato dalle Forze dell'ordine o alla presenza di oggetti di lusso, ritenuti frutto degli illeciti profitti.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si incentra assertivamente su censure che si risolvono in una generica contestazione della motivazione e sono volte ad accreditare una ricostruzione alternativa, in assenza di fratture logiche del ragionamento alla base del provvedimento impugnato.

2. Il Tribunale ha non illogicamente ritenuto che la droga (cocaina, anfetamina/metanfetamina) rinvenuta nell'appartamento abitato dalla ricorrente e dal marito di lei [OSCURATO:PERSONA], poi datosi alla fuga, costituisse l'oggetto di un'attività illecita di detenzione illegale e di spaccio, condivisa dalla coppia nel quadro di un comune progetto di vita.

In tale prospettiva sono stati valorizzati il quantitativo dello stupefacente, la cospicua somma di denaro rinvenuta, la circostanza che la droga, un bilancino di precisione e buste per il confezionamento fossero custodite in un mobile della zona giorno del piccolo monolocale e dunque a disposizione di entrambi gli occupanti, il fatto che si trattasse di soggetti privi di lecite fonti di reddito e dunque abituati a vivere dei proventi dello spaccio, la circostanza che entrambi gli occupanti avessero manifestato preoccupazione e nervosismo nel momento in cui gli operanti si stavano avvicinando al mobile ove era custodita la droga.

Inoltre, è stato segnalato come nell'appartamento fossero presenti oggetti di lusso, evidentemente frutto della condivisa gestione delle illecite risorse rivenienti dallo spaccio.

Su tali basi deve ritenersi che sia stato rappresentato un quadro idoneo a dar conto non solo della piena - e peraltro ammessa - conoscenza da parte della ricorrente della presenza della droga, ma anche della sostanziale codetenzione della stessa nel quadro di un progetto di vita condiviso.

Di qui l'inconferenza delle deduzioni difensive incentrate sulla distinzione tra concorso e mera connivenza non punibile.

3. All'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94, comma I- ter, disp.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Cina avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 luglio 2025 il Tribunale di Firenze ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Prato, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al concorso nella detenzione di un quantitativo di cocaina, custodita nell'appartamento condiviso con il marito [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso Ren tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto concorso nel reato. Avrebbe dovuto valutarsi la differenza tra concorso e connivenza, indicandosi gli elementi sulla base di quali potesse dirsi che la ricorrente aveva fornito un contributo ideativo o agevolativo in ordine alla detenzione della cocaina rinvenuta, non essendo sufficiente il riferimento al luogo del rinvenimento, all'insofferenza palesata rispetto al controllo operato dalle Forze dell'ordine o alla presenza di oggetti di lusso, ritenuti frutto degli illeciti profitti. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si incentra assertivamente su censure che si risolvono in una generica contestazione della motivazione e sono volte ad accreditare una ricostruzione alternativa, in assenza di fratture logiche del ragionamento alla base del provvedimento impugnato. 2. Il Tribunale ha non illogicamente ritenuto che la droga (cocaina, anfetamina/metanfetamina) rinvenuta nell'appartamento abitato dalla ricorrente e dal marito di lei [OSCURATO:PERSONA], poi datosi alla fuga, costituisse l'oggetto di un'attività illecita di detenzione illegale e di spaccio, condivisa dalla coppia nel quadro di un comune progetto di vita. In tale prospettiva sono stati valorizzati il quantitativo dello stupefacente, la cospicua somma di denaro rinvenuta, la circostanza che la droga, un bilancino di precisione e buste per il confezionamento fossero custodite in un mobile della zona giorno del piccolo monolocale e dunque a disposizione di entrambi gli occupanti, il fatto che si trattasse di soggetti privi di lecite fonti di reddito e dunque abituati a vivere dei proventi dello spaccio, la circostanza che entrambi gli occupanti avessero manifestato preoccupazione e nervosismo nel momento in cui gli operanti si stavano avvicinando al mobile ove era custodita la droga. Inoltre, è stato segnalato come nell'appartamento fossero presenti oggetti di lusso, evidentemente frutto della condivisa gestione delle illecite risorse rivenienti dallo spaccio. Su tali basi deve ritenersi che sia stato rappresentato un quadro idoneo a dar conto non solo della piena - e peraltro ammessa - conoscenza da parte della ricorrente della presenza della droga, ma anche della sostanziale codetenzione della stessa nel quadro di un progetto di vita condiviso. Di qui l'inconferenza delle deduzioni difensive incentrate sulla distinzione tra concorso e mera connivenza non punibile. 3. All'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94, comma I- ter, disp.