CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2025
Cassazione n. 05376/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5376/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 184/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 30967/2025* DI *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 04/07/2025 del TRIBUNALE DEL * di CagliariUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che ha conclusoper il rigetto del ricorsolette le conclusioni del difensore che nel replicare alle conclusioni del Procuratore generaleinsiste per l accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Cagliari in funzione di tribunale delriesame ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell interesse di * ** avverso l ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Cagliari in data 10 giugno 2025 con la quale gli veniva applicata la misura dellacustodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di partecipazione a un associazionemafiosa art. 416 bis cod. pen.– Capo A partecipazione a un associazione dedita alnarcotraffico art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 TU * – capo B e concorso indetenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti artt. 110 cod. pen. 73 TU * –Capo 56 .1.1. L ordinanza impugnata premette che con decreto emesso in data 18 aprile 2025 ilpubblico ministero presso il Tribunale di Cagliari ha disposto il fermo di numerosi soggettitra i quali l indagato in relazione ai reati sopra indicati il fermo eseguito nei confronti di ** * e di altri indagati è stato tempestivamente convalidato da parte dei* delle indagini preliminari dei diversi * dei luoghi ove sono avvenuti i fermi ilprovvedimento di convalida del fermo del predetto è stato convalidato dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Verona nello stesso contesto i vari giudici inaccoglimento della corrispondente domanda cautelare formulata dal pubblico ministerohanno applicato nei confronti dell indagato * * * e delle altrepersone sottoposte a indagine la misura cautelare della custodia in carcere nelle indicateordinanze cautelari i rispettivi * avendo ravvisato la competenza funzionale del * delTribunale di Cagliari hanno dichiarato la propria incompetenza territoriale in favoredell * giudiziaria di Cagliari e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministeroper le incombenze previste dall art. 27 cod. proc. pen. con richiesta depositata il 29 maggio2025 il pubblico ministero del Tribunale di Cagliari ha chiesto l applicazione della misuradella custodia in carcere nei confronti di tutti gli indagati in ordine ai reati associativi e reatifine rispettivamente loro ascritti con ordinanza del 10 giugno 2025 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Cagliari ha disposto nei confronti di * ** e di altri indagati l applicazione della misura cautelare della custodia incarcere.In particolare con conforme valutazione dei giudici della cautela è stata ritenutasussistente la gravità indiziaria della partecipazione di * * * allaassociazione mafiosa di origine nigeriana stabilitasi in Italia denominata «SUPREME* * * altrimenti nota come «AROBAGA \ * qualeaffiliato con il grado di «German» “Fratello” primo grado di affiliazione con ruolosubordinato risultando particolarmente attivo nel campo del traffico degli stupefacentiperpetrato mediante la collaterale associazione nonché diretto partecipe di almeno unepisodio di cessione di droga.1.2. I giudici del riesame hanno evidenziato i seguenti elementi a carico di ** * la conversazione telefonica intercorsa il 23 gennaio 2019 ore 13 06 intercorsa tra* * “papà dei gemelli” ed * * * nel corso di tale telefonata* parlando in presenza di * con * * lo incarica di un determinatocompito avente a oggetto un operazione di narco traffico esprimendo la necessità chenell operazione sia presente anche * * * “c è un altra persona qui* * che tu vada con lui. Ho chiesto per entrambi e mi hanno detto che non c èproblema che la strada per voi è libera ti devi tenere pronto per il fine settimana” *risponde * deve venire qui con me e andiamo a prendere la cosa * risponde che è tutto a posto la conversazione telefonica intercorsa il 23 gennaio 2019 ore 21 10 tra ** * ed * nella quale i due fanno riferimento alle istruzioni ricevutedal “papa dei gemelli” * e concordano per un trasporto che avrà luogo quel finesettimana ed esprimono la loro preoccupazione per il fatto che “ovunque stanno arrestando la conversazione telefonica intercorsa il 24 gennaio 2019 ore 15 57 tra ** * ed * “Mike” nella quale i due continuano a fare riferimento alleistruzioni ricevute dal “papà dei gemelli” e concordano per il trasporto che avrà luogo quelfine settimana ripromettendosi di sentirsi e quando * giungerà a destinazione dovràcontattare * la conversazione telefonica intercorsa il 1 febbraio 2019 ore 18 24 tra * ** ed * nella quale si apprende che * si trova a * e i due parlano diun “intoppo” che hanno incontrato nello svolgimento dell operazione questioni di denaroalla conversazione partecipano anche * che chiama * e un altra persona di sessomaschile che si trova in compagnia di * la conversazione telefonica intercorsa il 2 febbraio 2019 ore 8 25 tra * ** ed * nella quale * fa riferimento a una telefonata con la quale *gli ha detto che dovrà recarsi a Roma ed esprime in modo marcato la sua preoccupazioneper il fatto che viaggiare sta diventando sempre più difficile e che “adesso tutti stannomolto attenti” perché “ti fermano anche all andata oramai in Sardegna non arriva piùnessun corriere. * ma poi non rientrano mai ... oramai si sente dire solamente è statoarrestato ... è stato arrestato ... in questo momento nessuno accetta di fare dei viaggi ...perché tutti i ragazzini del centro accoglienza sono finiti in carcere ... è per questo che lui * è incazzato perché non riesce a trovare nessuno che possa fare un viaggio per lui... alcuni preferiscono fare accattonaggio piuttosto che finire in galera .* scorta di tali elementi il tribunale del riesame ha ritenuto la gravità indiziaria per leoperazioni di narcotraffico svolte da * per conto e nell interesse dell organizzazione detta“Cult” e in relazione alla diretta e attiva partecipazione a detta associazione mafiosa allaluce del ruolo di vertice ricoperto in detta organizzazione da parte di * e degli ordini daquesti impartiti a * ritenuti dimostrativi del vincolo mafioso.Un ulteriore grave e univoco indizio della appartenenza di * al “Cult” è stato trattodalla sua presenza unitamente ai sodali * * con il grado di “Emeretus” cioèpersonaggio di spicco del gruppo e sovraordinato rispetto ai due e * * accertatadalla polizia giudiziaria in data 5 febbraio 2023 sul luogo ove secondo una segnalazionepervenuta alle forze dell ordine era poco prima avvenuta una lite tra cittadini nigeriani unodei quali era armato di coltello.I giudici del riesame hanno evidenziato che sebbene * e * in tale occasioneavessero riferito agli agenti intervenuti che * li aveva minacciati con un coltello dopoaverli accusati di avere rubato all interno di una abitazione l episodio andava ricondotto adinamiche del “Cult” e in particolare al fatto che * su incarico del gruppo avesseintenzione di punirli in conseguenza di qualche violazione delle regole dell organizzazioneovvero per avere disatteso una direttiva ricevuta.Tale conclusione è stata anzitutto ritenuta confermata dalle captazioni intercorse tra varisoggetti riportate nella parte generale dell ordinanza impugnata dalle quali emergono i ruolidei protagonisti l utilizzo del codice comunicativo proprio dell organizzazione e l esistenza distabili legami tra gli indagati.Inoltre tale conclusione è stata ritenuta suffragata dal contenuto di un dialogointercettato il 14 settembre 2024 che oltre a corroborare la veridicità delle considerazioniconcernenti il ruolo di partecipe rivestito da * in seno alle associazioni criminosecontestate ai capi A e B è stato ritenuto indicativo della ricorrenza di gravi indizi dicolpevolezza anche in ordine all episodio di narcotraffico contestato al capo 56 .* conversazione * si rivolge al sodale * * con confidenza e siesprime in modo criptico ma diretto e stringato senza che nella conversazione si crei alcunequivoco in ordine al reale oggetto tanto che non si limita a chiedere della drogaall interlocutore in particolare “5 nuty card 5g” ma gli fa sapere che una donna volevaincontrarlo si tratta di * * soprannominata la “piccoletta” la quale comeemerso nel corso delle indagini era organica al sodalizio che si occupa del traffico disostanze stupefacenti e aveva fatto il corriere per il “Cult” in più occasioni tanto da esserearrestata nel giugno 2024.* secondo i giudici del riesame * nel definire la donna “quella persona ...che aveva portato quella cosa” dimostra di essere pienamente a conoscenza delledinamiche e delle vicende collegate all attività di narcotraffico e stabilmente inserito nelgruppo mafioso con l incarico quale “German” di occuparsi del traffico di droga e di reperirei corrieri per l importazione in Sardegna concorrendo inoltre nell episodio del capo 56 .1.3. Quanto alle esigenze cautelari il tribunale del riesame ha ritenuto sussistente ilpericolo di fuga derivante dalla natura mafiosa dell organizzazione di origine nigeriana e constabili e costanti contatti con la madre patria ove l indagato può agevolmente rifugiarsi grazieal sostegno dell organizzazione viene citata una specifica intercettazione relativa alla fugaorganizzata per altro sodale nonché dalla documentata facilità di spostamento di * chepur operando in Sardegna per l organizzazione ha acquisito una dimora nella provincia diVerona il pericolo di inquinamento delle fonti di prova che si desume dalle metodicheviolente impiegate dall organizzazione e documentate anche dalle dichiarazioni dellacompagna del vertice associativo il pericolo direiterazione che si desume dalla non cessatapartecipazione associativa e dalla reiterazione dei reati fine dovendosi valorizzare laimpossibilità per gli associati di allontanarsi dal gruppo criminale senza incorrere in ritorsioniverso i famigliari e i parenti in *2. Ricorre * * * a mezzo del difensore avv. * ** che chiede l annullamento dell ordinanza impugnata sviluppando quattro motivi diricorso.2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 292 comma 2lett. c e c bis e 309 comma 9 cod. proc. pen. nonché omessa motivazione in relazionealla denunciata omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nell ordinanzagenetica.La difesa non rinunciava affatto al primo motivo della richiesta di riesame che deduceval omessa autonoma valutazione da parte del * il tribunale del riesame non ha datorisposta a tale motivo che deduceva “la circostanza che il * di Cagliari investito dallaconferma della misura cautelare applicata dal * di Verona in seguito all esecuzione delfermo indiziato di delitto si era sottratto all obbligo di un autonoma valutazione della vicendacautelare con particolare riguardo alla posizione di * * * Da una partecome esplicitamente risulta dal provvedimento il * di Cagliari aveva riportatotestualmente dalla pagina 263 alla pagina 741 il contenuto del decreto di fermo e dellasuccessiva richiesta di misura cautelare da pagina 854 a pagina 1032 da pagina 1187 apagina 1228 da pag. 1229 a pagina 1273 e da pag. 1310 a pag. 1527 per poi da pagina741 riprendere il capitolo del decreto di fermo contenuto tra le pagine 1274 e 1310 saltatonella prima parte senza esplicitazioni di ulteriori ed autonome ragioni per cui tale contenutofosse stato ritenuto condivisibile dal * dell odierna misura. * altra parte con specificoriguardo a * * * il provvedimento si limitava a riportare in manierariepilogativa e assertiva gli elementi indicati nel decreto di fermo da pagina 253 alla pagina255 riassuntive delle pagine 828 829 del decreto/richiesta del Pubblico Ministerougualmente senza spiegare alcun autonomo passaggio motivazionale in ordine allarilevanza e alla loro ritenuta idoneità a configurare il quadro di gravità indiziaria richiestodalla normativa processuale e senza dedicare alcuno specifico cenno alle circostanzefavorevoli alla difesa”.Il motivo di ricorso prosegue quindi con l‘indicare la ritenuta non pertinenza indiziariadegli elementi indicati dal * e dal tribunale del riesame anche con riguardo allo stato ditossicodipendenza dell indagato che secondo la difesa rende ragione dell uso personaledello stupefacente acquistato al capo 56 .2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge art. 416 bis cod. pen. e il viziodella motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per il capo A .* che con la richiesta di riesame non si era contestata la natura mafiosa delsupposto sodalizio del capo A ma unicamente la partecipazione di * il tribunale delriesame a dimostrazione della genericità della motivazione si dilunga invece sulla naturamafiosa del sodalizio.* il ricorso “La difesa aveva dedotto piuttosto la estraneità partecipativa aqualsiasi sodalizio criminale o meno del tutto illogicamente derivata da … due emergenzeistruttorie l annotazione dell 08.02.2023 sulla lite tra * * * * ed ** * del 5 febbraio 2023 quando * e * avevano sollecitatol intervento delle forze dell ordine e quindi riferito alla volante intervenuta di essere statiminacciati da * con un coltello poiché ritenuti responsabili di un furto avvenutoall interno di un abitazione il cui titolare * * era rinchiuso nel carcere laconversazione progressivo n. * del 14.09.2024 riportata nell ordinanza impugnataalla pagina 33 tra l utenza intestata all odierno indagato e quella in uso al coindagato* * in cui l interlocutore di * * chiede a questi dellostupefacente e segnatamente 5 * * 5G ritenuta droga in linguaggioconvenzionale . * atto di riesame si rappresentava come da un punto di vista puramentematematico tali uniche due emergenze non potessero essere di alcun rilievo statistico inchiave accusatoria”.Il ricorso soggiunge “In ogni caso entrambe le emergenze investigative nessunadelle quali di così eclatante forza dimostrativa ma entrambe colorate da una evidenteoccasionalitàlogicamente incompatibile con la stabile partecipazione dell indagato alleassociazioni di cui ai capi A e B difettavano di oggettività materiale ed univocitàinterpretativa alla luce degli stessi esiti delle indagini. Per quanto riguarda l episodio del 5febbraio 2023 la stessa * * di Sassari che descrive l accaduto nellacomunicazione dell 8 febbraio 2023 attribuiva la lite a pregressi debiti di droga collegandoperaltro l * non a * ma a * * cui non viene contestata l appartenenzaalle associazioni in contestazione …. Per quanto riguarda invece la conversazione *del 14.09.2024 veniva invece eccepito il difetto di una paternità accertata della vocedell interlocutore di * in quanto come riferito da * * * nellalettera inviata al suo precedente legale nell occasione non era egli l interlocutore di* * bensì * * * al quale aveva prestato il proprio telefono* * con il quale viveva e lavorava insieme ad * … In terzo luogo ilriferimento nella conversazione * alla piccoletta * * appariva piùcoerente con la persona di * * quantomeno in ragione dei rapporti che questiaveva con * * a sua volta coinvolto in affari proprio con * *committente appunto di * *All udienza fissata per la discussione del riesame il pubblico ministero produceva letrascrizioni di cinque conversazioni intercettate tra il 23 gennaio e il 2 febbraio del 2019intercorse la prima tra * * ed * * “Mike e le altre quattro tra * ** ed * * * . Il ricorso precisa che tali conversazioni non risultavanonegli atti a disposizione come comprovato anche dalla circostanza che alcun cenno a esseè stato dedicato né nel decreto di fermo né nelle ordinanze cautelari intervenute.* il ricorso “L ordinanza impugnata in relazione alla condotta partecipativadell indagato in un sodalizio criminale risulta affetta da un errore nell applicazione dellalegge nonché da errori motivazionali sub specie di contraddittorietà con gli atti processualie di omessa o comunque manifesta illogicità della motivazione. Invero da un primo punto divista l ordinanza impugnata appare frutto di un errore nell individuazione dellapartecipazione associativa rilevante ai sensi dell art. 416 bis c.p. con una confusione tra lafattispecie partecipativa e i meri contributi che ancorché apprezzabili sono posti da soggettiche ne rimangono estranei”.Del resto secondo il ricorso “la motivazione dell ordinanza impugnata appare carentenell individuazione di quegli specifici atti o comportamenti indicativi del consapevole apportodell accusato al perseguimento degli interessi di una qualsivoglia consorteria criminale.Come si è visto la motivazione appare per lo più meramente assertiva con riguardo al suocontributo operativo che tuttavia non viene meglio individuato e manifestamente illogicanella parte in cui afferma l uso di un linguaggio convenzionale asseritamente presente in piùdialoghi intercettati lo stretto contatto con altri personaggi di spicco del gruppo l adesionealle regole e ai dictatgerarchici e la dedizione all attività di spaccio. Tuttavia tali elementi purindicati rimangono soltanto dichiarati ma sprovvisti di base probatoria poiché le richiamate prove le conversazioni telefoniche del 2019 l episodio del 5 febbraio 2023 e laconversazione del 14.09.2024 non consentono logicamente di materializzareconcretamente la messa a disposizione di * * * in favore diqualsivoglia sodalizio criminale”.Il ricorso ulteriormente sottolinea “Per quanto riguarda le conversazioni telefoniche del2019 il Tribunale le ritiene indicative dell attività di trasporto di droga di * ** per conto e nell interesse del * pag. 31 ordinanza impugnata . Taleconclusione appare manifestamente illogica per una pluralità di ragioni. In primo luogoall epoca * * * non rientrava nemmeno tra i nominativi dell indagine sul“cult” né viene individuato come appartenente ad alcun sodalizio. Il suo nome viene infattimenzionato per la prima volta nell informativa del 4 aprile 2025 con riferimento alla secondafase delle indagini in seguito alla scoperta del reperto occasionale del 5 febbraio 2023. Insecondo luogo in tali conversazioni * ha come interlocutore soltanto * * e noncome erroneamente ritenuto dal Tribunale anche * * che non ha chiamato *bensì * * * * utile infatti rinviare al relativo passaggio contenuto nellaconversazione n. 2761 del 1 febbraio 2019 dove è l interlocutore A identificato in * * adire “Chiudi e fammi rispondere a una chiamata. * ...” subentra la chiamata di *con il numero 3511266365 . In terzo luogo il tenore delle conversazioni e in particolare diquella del 2 febbraio 2019 n. 2778 è palesemente indicativo di un rifiuto dell * di operarealcun traffico di stupefacenti. * non solo esterna le difficoltà dei viaggi ma proprio inragione della sua preoccupazione dichiara apertamente “io non penso ad andarci”. Inquarto luogo data l assenza di materialità della condotta l ipotizzato episodio il trasporto didroga in Sardegna da parte dell * su commissione di * * appare confinato ailimiti di un mero atto preparatorio non risultando nemmeno un effettiva organizzazione delviaggio per il quale l * non aveva accettato il biglietto ma avrebbe invece chiesto l invio disoldi. In ogni caso tali contatti potrebbero essere rivelatori di affari tra l * e ** ma non tra l * e i sodalizi in contestazione considerata l assenza assoluta dialcun dato riferito e riferibile ai * e ai loro affari. Pertanto la conclusione cui giunge ilTribunale ossia che l * trasportasse droga per conto e nell interesse del “Cult” è un saltologico che non solo non trova riscontro nelle conversazioni ma è smentito dalla circostanzache * * è soggetto estraneo alle consorterie in contestazione”.Ad avviso della difesa “stona con l ipotesi accusatoria la circostanza che tra tutte leconversazioni intercettate l * avesse utilizzato il linguaggio cultista esclusivamente inquella del 14.09.2024. * il dato viene a confortare l affermazione dell * stesso cheha dichiarato di non essere stato lui ad effettuare quella chiamata ma suo amico ** * al quale aveva prestato il telefono. Si nota peraltro che contrariamente allaposizione di molti altri indagati manca un riconoscimento vocale dell interlocutore di quellaconversazione e l unicità del reperto presente in un unica conversazione telefonica nelvastissimo compendio probatorio stona effettivamente con il rientro in Sardegna dell *per appena un mese come risulta dall estratto conto *Ad avviso del ricorso “il dato di mancanza che appare dirimente è l assenza del benchéminimo elemento che colleghi l odierno ricorrente a qualsivoglia cult a parte mere asserzionidi appartenenza non supportate da dati concreti. Così si è a lungo disquisito sugli oggettisimbolici del cult il berretto rosso o nero i colori tipici i braccialetti con il logo dei* nel caso di * * * manca alcun collegamento diquesto genere al gruppo incriminato non detenendo egli alcun basco tipico né avendoostentato in qualche occasione alcun oggetto simbolico e nemmeno i colori del gruppo rosso nero . Così come manca qualsiasi dato probatorio relativo all esecuzione degli ordiniimpartiti dai vertici alla sua partecipazione alle riunioni del gruppo con diritto di parola alsuo assoggettamento al versamento di eventuali quote associative o periodiche o alle regoledella confraternita all adozione dei segni distintivi del culto e al rispetto delle regole impostedalla confraternita. Non solo * non ha segni distintivi del culto ma non risultapartecipe ad alcuna delle riunioni pur documentate del gruppo sassarese né destinatario dialcuna richiesta di contribuzione materiale o di obbedienza alle regole né infine di ordiniimpartiti dai vertici o quadri intermedi con i quali non è peraltro dato rinvenire alcun contatto.Non vi è inoltre né è stato indicato alcun elemento fattuale che lo vede come autore diazioni violente finalizzate al reclutamento coattivo di connazionali per gli scopi del gruppo oper il controllo del territorio”.Ad avviso della difesa “sono stati documentati dei dati logicamente incompatibili con lasua partecipazione punibile ad una consorteria mafiosa. * * * èinfatti omosessuale ed è stato riconosciuto rifugiato proprio in ragione della persecuzione in* per la sua condizione personale. * già tale condizione è del tutto incompatibilecon l appartenenza ad una consorteria mafiosa quale quella in contestazione … la condottadocumentata del sig. * * * negli anni ma anche durante la primafase delle indagini è diametralmente opposta e logicamente incompatibile con quella di unappartenente ad un sodalizio di qualsiasi natura. Come documentato e contrariamente aquanto ritenuto dal Tribunale egli negli anni non solo si è più volte rivolto alle autorità dipolizia per la richiesta di protezione internazionale ma anche per difendere i propri diritti così nell occasione della minaccia subita da * il 5.02.2023 ma ha impegnato il propriotempo in attività di formazione e lavorativa”.2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge art. 73 e 74 TU * e il vizio dellamotivazione con riguardo alla gravità indiziaria per il capo B e per il capo 56 .Il tribunale del riesame ritiene in maniera del tutto immotivata * dedito all attività dispaccio al dettaglio e partecipe ad attività organizzative funzionali all approvvigionamentodello stupefacente in particolare procacciando corrieri per l importazione in * Perquanto riguarda tale aspetto ad avviso del ricorso “alcun dato probatorio viene indicato néesso è dato rinvenire circa l attività di spaccio al dettaglio dell * o il suo reclutamento dicorrieri di droga per il trasporto in *Per quanto riguarda gli altri elementi il ricorso richiama il precedente motivoosservando “che le conversazioni riportate alla pagina 30 31 dell ordinanza impugnata nonsono logicamente valorizzabili per sostenere la gravità indiziaria nemmeno perl associazione di cui al capo B in quanto dette conversazioni sono avvenute con soggettiestranei al sodalizio contestato ai capi A e B senza alcuna spendita del nome di soggettiritenuti intranei ad essa il nominativo dell * stesso entra nelle indagini soltanto nellaseconda fase a partire dal 2023 il tenore delle conversazioni ed in particolare di quella del2 febbraio 2019 n. 2778 è palesemente indicativo di un rifiuto dell * di operare alcuntrasporto di stupefacenti. * non solo esterna le difficoltà dei viaggi ma proprio per la suapreoccupazione dichiara apertamente io non penso ad andarci”.2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e ilvizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari poiché la difesa avevadimostrato lo status di rifugiato l attività formativa e lavorativa dal 2018 l attività lavorativain provincia di Verona dal 2024 la collaborazione prestata nel chiarire i fatti.Il pericolo di fuga è quindi insussistente mentre il pericolo di inquinamento probatorio èassertivamente dedotto.* asserito è il pericolo di reiterazione per il timore di ritorsioni in caso diabbandono dell associazione e delle attività connesse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. È inammissibile la deduzione dell omessa risposta al motivo di riesame chededuceva l omessa autonoma valutazione.2.1. Deve essere ricordato che «in tema di motivazione delle ordinanze cautelaripersonali la necessità di una autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei graviindizi di colpevolezza introdotta all art. 292 comma 1 lett.c cod. proc. pen. dalla legge 16aprile 2015 n. 47 impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all adozione dellamisura mentre invece gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nellarichiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta costituendo il dato oggettivo postoalla base della richiesta» * 6 n. 46792 del 11/09/2017 * * 271507 .Si è in proposito precisato che non vi sono schemi rigidi l osservanza dei qualiconsente di ritenere soddisfatto il requisito dell autonoma valutazione essendo il giudicelibero di adottare le formule più opportune a giustificare la decisione.D altra parte si è affermato che «in tema di misure cautelari personali la necessità diun autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi dicolpevolezza richiesta dall art. 292 comma primo lett. c cod. proc. pen. così comemodificato dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 deve ritenersi assolta quando l ordinanzabenché redatta con la tecnica del c.d. copia incolla accolga la richiesta del * solo pertalune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati in quanto il parziale diniegoopposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono di per sé indice diuna valutazione critica e non meramente adesiva della richiesta cautelare nell interocomplesso delle sue articolazioni interne» * 2 n. 25750 del 04/05/2017 * in proc.* * 270662 .2.2. Come il ricorso non contesta il * ha operato un manifesto rinvio per relationemagli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini così come ricostruiti nella sua richiestadal pubblico ministero dando conto nella parte finale del provvedimento in modo che deveessere ritenuto sufficiente degli elementi e delle ragioni che inducevano gli stessi agiustificare l applicazione della misura così * * 1 n. 30327 del 9 maggio 2025 *288341 .Anche dopo la riforma è consentito un rinvio come in questo caso operato nella partefinale del provvedimento del * all atto del PM per relationem o per incorporazionedovendo emergere dall ordinanza pertanto solo un giudizio critico del giudice che in effettirisulta sussistente sulle ragioni relative all applicazione della misura.Infatti le critiche sviluppate in sede di riesame come riproposte nel ricorso percassazione sono soltanto formalmente caratterizzate dalla denuncia dell omessa autonomavalutazione ma in concreto sono rivolte a criticare le valutazioni compiute dal *2.3. Né è sostenibile che il dedotto vizio di nullità dell ordinanza impugnata discendadalla circostanza che il tribunale del riesame non ha fornito risposta esplicita alla anzidettadoglianza perché il tenore del provvedimento rimanda non solo implicitamente a unavalutazione di sufficiente analisi operata dal * procedente.Del resto nel senso della insussistenza del vizio di “mancata personalizzazione” siapur con riferimento a soggetto coindagato si veda * 1 n. 40712 del 2025 ** recentemente depositata e relativa alla medesima indagine oggi all esame.3. La difesa con il secondo e il terzo motivo si duole del fatto che il tribunale delriesame abbia valutato anche la mafiosità dell associazione denominata ** * allorquando detto vizio non era stato dedotto con riferimentoall odierno ricorrente ciò da cui risulterebbe ulteriore prova dell assenza di valutazionipersonalizzate a opera del Tribunale di *La circostanza appare ininfluente sotto i profili oggi in valutazione. Se l ordinanzaavesse ritenuto insussistente l associazione mafiosa non vi sarebbe stata la condottapartecipativa dell odierno ricorrente.* invece l esistenza dell associazione confermata in sede cautelare da * 140712/2025 cit. il tribunale del riesame ha esaminato la posizione del ricorrente pagg. 3034 dando conto in modo congruo e assolutamente logico degli elementi indicanti i graviindizi di colpevolezza per tutti e tre i reati contestati.In tali chiari passaggi motivazionali si rimanda a una pluralità di conversazionitelefoniche nello specifico cinque tra il 23 gennaio e il 2 febbraio 2019 nelle quali si utilizzauno “slang cultista” e si riferisce di attività di trasporto di droga.A ciò si aggiunge l episodio del 5 febbraio 2023 l interpretazione del quale non puòessere posta in discussione in sede di legittimità e la conversazione del 14 settembre 2024logicamente giudicata di particolare pregnanza indiziaria allorquando * fa riferimento allanecessità che intervenga “la piccoletta” ovvero * * certamente soggettopartecipe del sodalizio anche in questo caso l interpretazione circa l individuazione delsoggetto interessato non è sindacabile a maggior ragione perché le argomentazionidifensive sono sviluppate in termini di maggiore coerenza di una diversa individuazione.3.1. Si tratta come il ricorso non riesce a confutare di un insieme di elementi probatoriche rimandano a un ruolo sia per la distanza temporale tra i diversi momenti dicoinvolgimento sia per il linguaggio criptico e la conoscenza esatta di persone e luoghi noncertamente occasionale di * ma stabilmente inserito in un circuito criminale ampiamentedescritto in termini di organizzazione mafiosa e dedita al narcotraffico in diverse articolazionipur caratterizzate da forti e vincolanti legami di soggezione e intimidazione anche di soggettial di fuori del territorio nazionale.La stabile e organica partecipazione è stata logicamente fatta discendere dalla duratanel tempo dello stabile coinvolgimento di * in episodi ritenuti indicativi dell associazionecriminale dalla conoscenza di persone e cose e dall uso e conoscenza del linguaggiocriptico e codif icato nonché dei r i tuali comunicativi e identif icativi uti l izzatiinequivocabilmente riferit i al la detta organizzazione.Le critiche difensive del resto cercano senza successo di confutare la rilevantecircostanza che * abbia utilizzato i ridetti codici comunicativi e di comportamento nonchéplatealmente palesato la soggezione gerarchica e la sottoposizione a rigide regole criminali.Del resto il ricorso non è in grado di superare la logica affermazione secondo la quale ilcoinvolgimento di * riguarda entrambe le associazioni contestate cui rinvia da un latoquanto si è detto circa l esistenza dei gravi indizi della partecipazione all associazione ex art.416 bis cod. pen. e dall altro lato il diretto coinvolgimento nelle attività dell associazione exart. 74 TU * nonché alla condotta di cessione di droga del capo 56 che il ricorsogenericamente tenta di qualificare in termini di tentativo impossibile o di atti meramentepreparatori.D altro canto l esistenza di entrambe le associazioni è stata confermata dalla più voltecitata * 1 n. 40712 del 2025.4. Il motivo di ricorso sulle esigenze cautelari è inammissibile perché invita la Corte arivalutare alcuni elementi di contorno sulla personalità dell indagato pur in presenza di unapresunzione relativa e della individuazione di condotte associative recentissime 2024 .Quanto alle esigenze cautelari e alla inadeguatezza di misure gradate anche per essela motivazione offerta nel provvedimento impugnato che fa leva sulla presunzione dipericolosità per il delitto di partecipazione a una associazione mafiosa è esaustiva eplausibile e dimostra che sono state considerate le situazioni soggettive e personali delricorrente essendo emerso con riguardo alla attualità che le condotte partecipative si sonosviluppate senza soluzione di continuità e in epoca recente così dimostrando lapermanenza del vincolo associativo elemento che di per sé consente di affermare lapersistente attualità delle esigenze cautelari.5. Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5376/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 184/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 30967/2025* DI *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 04/07/2025 del TRIBUNALE DEL * di CagliariUdita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * * che ha conclusoper il rigetto del ricorsolette le conclusioni del difensore che nel replicare alle conclusioni del Procuratore generaleinsiste per l accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Cagliari in funzione di tribunale delriesame ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell interesse di * ** avverso l ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Cagliari in data 10 giugno 2025 con la quale gli veniva applicata la misura dellacustodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di partecipazione a un associazionemafiosa art. 416 bis cod. pen.– Capo A partecipazione a un associazione dedita alnarcotraffico art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 TU * – capo B e concorso indetenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti artt. 110 cod. pen. 73 TU * –Capo 56 .1.1. L ordinanza impugnata premette che con decreto emesso in data 18 aprile 2025 ilpubblico ministero presso il Tribunale di Cagliari ha disposto il fermo di numerosi soggettitra i quali l indagato in relazione ai reati sopra indicati il fermo eseguito nei confronti di ** * e di altri indagati è stato tempestivamente convalidato da parte dei* delle indagini preliminari dei diversi * dei luoghi ove sono avvenuti i fermi ilprovvedimento di convalida del fermo del predetto è stato convalidato dal Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Verona nello stesso contesto i vari giudici inaccoglimento della corrispondente domanda cautelare formulata dal pubblico ministerohanno applicato nei confronti dell indagato * * * e delle altrepersone sottoposte a indagine la misura cautelare della custodia in carcere nelle indicateordinanze cautelari i rispettivi * avendo ravvisato la competenza funzionale del * delTribunale di Cagliari hanno dichiarato la propria incompetenza territoriale in favoredell * giudiziaria di Cagliari e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministeroper le incombenze previste dall art. 27 cod. proc. pen. con richiesta depositata il 29 maggio2025 il pubblico ministero del Tribunale di Cagliari ha chiesto l applicazione della misuradella custodia in carcere nei confronti di tutti gli indagati in ordine ai reati associativi e reatifine rispettivamente loro ascritti con ordinanza del 10 giugno 2025 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Cagliari ha disposto nei confronti di * ** e di altri indagati l applicazione della misura cautelare della custodia incarcere.In particolare con conforme valutazione dei giudici della cautela è stata ritenutasussistente la gravità indiziaria della partecipazione di * * * allaassociazione mafiosa di origine nigeriana stabilitasi in Italia denominata «SUPREME* * * altrimenti nota come «AROBAGA \ * qualeaffiliato con il grado di «German» “Fratello” primo grado di affiliazione con ruolosubordinato risultando particolarmente attivo nel campo del traffico degli stupefacentiperpetrato mediante la collaterale associazione nonché diretto partecipe di almeno unepisodio di cessione di droga.1.2. I giudici del riesame hanno evidenziato i seguenti elementi a carico di ** * la conversazione telefonica intercorsa il 23 gennaio 2019 ore 13 06 intercorsa tra* * “papà dei gemelli” ed * * * nel corso di tale telefonata* parlando in presenza di * con * * lo incarica di un determinatocompito avente a oggetto un operazione di narco traffico esprimendo la necessità chenell operazione sia presente anche * * * “c è un altra persona qui* * che tu vada con lui. Ho chiesto per entrambi e mi hanno detto che non c èproblema che la strada per voi è libera ti devi tenere pronto per il fine settimana” *risponde * deve venire qui con me e andiamo a prendere la cosa * risponde che è tutto a posto la conversazione telefonica intercorsa il 23 gennaio 2019 ore 21 10 tra ** * ed * nella quale i due fanno riferimento alle istruzioni ricevutedal “papa dei gemelli” * e concordano per un trasporto che avrà luogo quel finesettimana ed esprimono la loro preoccupazione per il fatto che “ovunque stanno arrestando la conversazione telefonica intercorsa il 24 gennaio 2019 ore 15 57 tra ** * ed * “Mike” nella quale i due continuano a fare riferimento alleistruzioni ricevute dal “papà dei gemelli” e concordano per il trasporto che avrà luogo quelfine settimana ripromettendosi di sentirsi e quando * giungerà a destinazione dovràcontattare * la conversazione telefonica intercorsa il 1 febbraio 2019 ore 18 24 tra * ** ed * nella quale si apprende che * si trova a * e i due parlano diun “intoppo” che hanno incontrato nello svolgimento dell operazione questioni di denaroalla conversazione partecipano anche * che chiama * e un altra persona di sessomaschile che si trova in compagnia di * la conversazione telefonica intercorsa il 2 febbraio 2019 ore 8 25 tra * ** ed * nella quale * fa riferimento a una telefonata con la quale *gli ha detto che dovrà recarsi a Roma ed esprime in modo marcato la sua preoccupazioneper il fatto che viaggiare sta diventando sempre più difficile e che “adesso tutti stannomolto attenti” perché “ti fermano anche all andata oramai in Sardegna non arriva piùnessun corriere. * ma poi non rientrano mai ... oramai si sente dire solamente è statoarrestato ... è stato arrestato ... in questo momento nessuno accetta di fare dei viaggi ...perché tutti i ragazzini del centro accoglienza sono finiti in carcere ... è per questo che lui * è incazzato perché non riesce a trovare nessuno che possa fare un viaggio per lui... alcuni preferiscono fare accattonaggio piuttosto che finire in galera .* scorta di tali elementi il tribunale del riesame ha ritenuto la gravità indiziaria per leoperazioni di narcotraffico svolte da * per conto e nell interesse dell organizzazione detta“Cult” e in relazione alla diretta e attiva partecipazione a detta associazione mafiosa allaluce del ruolo di vertice ricoperto in detta organizzazione da parte di * e degli ordini daquesti impartiti a * ritenuti dimostrativi del vincolo mafioso.Un ulteriore grave e univoco indizio della appartenenza di * al “Cult” è stato trattodalla sua presenza unitamente ai sodali * * con il grado di “Emeretus” cioèpersonaggio di spicco del gruppo e sovraordinato rispetto ai due e * * accertatadalla polizia giudiziaria in data 5 febbraio 2023 sul luogo ove secondo una segnalazionepervenuta alle forze dell ordine era poco prima avvenuta una lite tra cittadini nigeriani unodei quali era armato di coltello.I giudici del riesame hanno evidenziato che sebbene * e * in tale occasioneavessero riferito agli agenti intervenuti che * li aveva minacciati con un coltello dopoaverli accusati di avere rubato all interno di una abitazione l episodio andava ricondotto adinamiche del “Cult” e in particolare al fatto che * su incarico del gruppo avesseintenzione di punirli in conseguenza di qualche violazione delle regole dell organizzazioneovvero per avere disatteso una direttiva ricevuta.Tale conclusione è stata anzitutto ritenuta confermata dalle captazioni intercorse tra varisoggetti riportate nella parte generale dell ordinanza impugnata dalle quali emergono i ruolidei protagonisti l utilizzo del codice comunicativo proprio dell organizzazione e l esistenza distabili legami tra gli indagati.Inoltre tale conclusione è stata ritenuta suffragata dal contenuto di un dialogointercettato il 14 settembre 2024 che oltre a corroborare la veridicità delle considerazioniconcernenti il ruolo di partecipe rivestito da * in seno alle associazioni criminosecontestate ai capi A e B è stato ritenuto indicativo della ricorrenza di gravi indizi dicolpevolezza anche in ordine all episodio di narcotraffico contestato al capo 56 .* conversazione * si rivolge al sodale * * con confidenza e siesprime in modo criptico ma diretto e stringato senza che nella conversazione si crei alcunequivoco in ordine al reale oggetto tanto che non si limita a chiedere della drogaall interlocutore in particolare “5 nuty card 5g” ma gli fa sapere che una donna volevaincontrarlo si tratta di * * soprannominata la “piccoletta” la quale comeemerso nel corso delle indagini era organica al sodalizio che si occupa del traffico disostanze stupefacenti e aveva fatto il corriere per il “Cult” in più occasioni tanto da esserearrestata nel giugno 2024.* secondo i giudici del riesame * nel definire la donna “quella persona ...che aveva portato quella cosa” dimostra di essere pienamente a conoscenza delledinamiche e delle vicende collegate all attività di narcotraffico e stabilmente inserito nelgruppo mafioso con l incarico quale “German” di occuparsi del traffico di droga e di reperirei corrieri per l importazione in Sardegna concorrendo inoltre nell episodio del capo 56 .1.3. Quanto alle esigenze cautelari il tribunale del riesame ha ritenuto sussistente ilpericolo di fuga derivante dalla natura mafiosa dell organizzazione di origine nigeriana e constabili e costanti contatti con la madre patria ove l indagato può agevolmente rifugiarsi grazieal sostegno dell organizzazione viene citata una specifica intercettazione relativa alla fugaorganizzata per altro sodale nonché dalla documentata facilità di spostamento di * chepur operando in Sardegna per l organizzazione ha acquisito una dimora nella provincia diVerona il pericolo di inquinamento delle fonti di prova che si desume dalle metodicheviolente impiegate dall organizzazione e documentate anche dalle dichiarazioni dellacompagna del vertice associativo il pericolo direiterazione che si desume dalla non cessatapartecipazione associativa e dalla reiterazione dei reati fine dovendosi valorizzare laimpossibilità per gli associati di allontanarsi dal gruppo criminale senza incorrere in ritorsioniverso i famigliari e i parenti in *2. Ricorre * * * a mezzo del difensore avv. * ** che chiede l annullamento dell ordinanza impugnata sviluppando quattro motivi diricorso.2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 292 comma 2lett. c e c bis e 309 comma 9 cod. proc. pen. nonché omessa motivazione in relazionealla denunciata omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nell ordinanzagenetica.La difesa non rinunciava affatto al primo motivo della richiesta di riesame che deduceval omessa autonoma valutazione da parte del * il tribunale del riesame non ha datorisposta a tale motivo che deduceva “la circostanza che il * di Cagliari investito dallaconferma della misura cautelare applicata dal * di Verona in seguito all esecuzione delfermo indiziato di delitto si era sottratto all obbligo di un autonoma valutazione della vicendacautelare con particolare riguardo alla posizione di * * * Da una partecome esplicitamente risulta dal provvedimento il * di Cagliari aveva riportatotestualmente dalla pagina 263 alla pagina 741 il contenuto del decreto di fermo e dellasuccessiva richiesta di misura cautelare da pagina 854 a pagina 1032 da pagina 1187 apagina 1228 da pag. 1229 a pagina 1273 e da pag. 1310 a pag. 1527 per poi da pagina741 riprendere il capitolo del decreto di fermo contenuto tra le pagine 1274 e 1310 saltatonella prima parte senza esplicitazioni di ulteriori ed autonome ragioni per cui tale contenutofosse stato ritenuto condivisibile dal * dell odierna misura. * altra parte con specificoriguardo a * * * il provvedimento si limitava a riportare in manierariepilogativa e assertiva gli elementi indicati nel decreto di fermo da pagina 253 alla pagina255 riassuntive delle pagine 828 829 del decreto/richiesta del Pubblico Ministerougualmente senza spiegare alcun autonomo passaggio motivazionale in ordine allarilevanza e alla loro ritenuta idoneità a configurare il quadro di gravità indiziaria richiestodalla normativa processuale e senza dedicare alcuno specifico cenno alle circostanzefavorevoli alla difesa”.Il motivo di ricorso prosegue quindi con l‘indicare la ritenuta non pertinenza indiziariadegli elementi indicati dal * e dal tribunale del riesame anche con riguardo allo stato ditossicodipendenza dell indagato che secondo la difesa rende ragione dell uso personaledello stupefacente acquistato al capo 56 .2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge art. 416 bis cod. pen. e il viziodella motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per il capo A .* che con la richiesta di riesame non si era contestata la natura mafiosa delsupposto sodalizio del capo A ma unicamente la partecipazione di * il tribunale delriesame a dimostrazione della genericità della motivazione si dilunga invece sulla naturamafiosa del sodalizio.* il ricorso “La difesa aveva dedotto piuttosto la estraneità partecipativa aqualsiasi sodalizio criminale o meno del tutto illogicamente derivata da … due emergenzeistruttorie l annotazione dell 08.02.2023 sulla lite tra * * * * ed ** * del 5 febbraio 2023 quando * e * avevano sollecitatol intervento delle forze dell ordine e quindi riferito alla volante intervenuta di essere statiminacciati da * con un coltello poiché ritenuti responsabili di un furto avvenutoall interno di un abitazione il cui titolare * * era rinchiuso nel carcere laconversazione progressivo n. * del 14.09.2024 riportata nell ordinanza impugnataalla pagina 33 tra l utenza intestata all odierno indagato e quella in uso al coindagato* * in cui l interlocutore di * * chiede a questi dellostupefacente e segnatamente 5 * * 5G ritenuta droga in linguaggioconvenzionale . * atto di riesame si rappresentava come da un punto di vista puramentematematico tali uniche due emergenze non potessero essere di alcun rilievo statistico inchiave accusatoria”.Il ricorso soggiunge “In ogni caso entrambe le emergenze investigative nessunadelle quali di così eclatante forza dimostrativa ma entrambe colorate da una evidenteoccasionalitàlogicamente incompatibile con la stabile partecipazione dell indagato alleassociazioni di cui ai capi A e B difettavano di oggettività materiale ed univocitàinterpretativa alla luce degli stessi esiti delle indagini. Per quanto riguarda l episodio del 5febbraio 2023 la stessa * * di Sassari che descrive l accaduto nellacomunicazione dell 8 febbraio 2023 attribuiva la lite a pregressi debiti di droga collegandoperaltro l * non a * ma a * * cui non viene contestata l appartenenzaalle associazioni in contestazione …. Per quanto riguarda invece la conversazione *del 14.09.2024 veniva invece eccepito il difetto di una paternità accertata della vocedell interlocutore di * in quanto come riferito da * * * nellalettera inviata al suo precedente legale nell occasione non era egli l interlocutore di* * bensì * * * al quale aveva prestato il proprio telefono* * con il quale viveva e lavorava insieme ad * … In terzo luogo ilriferimento nella conversazione * alla piccoletta * * appariva piùcoerente con la persona di * * quantomeno in ragione dei rapporti che questiaveva con * * a sua volta coinvolto in affari proprio con * *committente appunto di * *All udienza fissata per la discussione del riesame il pubblico ministero produceva letrascrizioni di cinque conversazioni intercettate tra il 23 gennaio e il 2 febbraio del 2019intercorse la prima tra * * ed * * “Mike e le altre quattro tra * ** ed * * * . Il ricorso precisa che tali conversazioni non risultavanonegli atti a disposizione come comprovato anche dalla circostanza che alcun cenno a esseè stato dedicato né nel decreto di fermo né nelle ordinanze cautelari intervenute.* il ricorso “L ordinanza impugnata in relazione alla condotta partecipativadell indagato in un sodalizio criminale risulta affetta da un errore nell applicazione dellalegge nonché da errori motivazionali sub specie di contraddittorietà con gli atti processualie di omessa o comunque manifesta illogicità della motivazione. Invero da un primo punto divista l ordinanza impugnata appare frutto di un errore nell individuazione dellapartecipazione associativa rilevante ai sensi dell art. 416 bis c.p. con una confusione tra lafattispecie partecipativa e i meri contributi che ancorché apprezzabili sono posti da soggettiche ne rimangono estranei”.Del resto secondo il ricorso “la motivazione dell ordinanza impugnata appare carentenell individuazione di quegli specifici atti o comportamenti indicativi del consapevole apportodell accusato al perseguimento degli interessi di una qualsivoglia consorteria criminale.Come si è visto la motivazione appare per lo più meramente assertiva con riguardo al suocontributo operativo che tuttavia non viene meglio individuato e manifestamente illogicanella parte in cui afferma l uso di un linguaggio convenzionale asseritamente presente in piùdialoghi intercettati lo stretto contatto con altri personaggi di spicco del gruppo l adesionealle regole e ai dictatgerarchici e la dedizione all attività di spaccio. Tuttavia tali elementi purindicati rimangono soltanto dichiarati ma sprovvisti di base probatoria poiché le richiamate prove le conversazioni telefoniche del 2019 l episodio del 5 febbraio 2023 e laconversazione del 14.09.2024 non consentono logicamente di materializzareconcretamente la messa a disposizione di * * * in favore diqualsivoglia sodalizio criminale”.Il ricorso ulteriormente sottolinea “Per quanto riguarda le conversazioni telefoniche del2019 il Tribunale le ritiene indicative dell attività di trasporto di droga di * ** per conto e nell interesse del * pag. 31 ordinanza impugnata . Taleconclusione appare manifestamente illogica per una pluralità di ragioni. In primo luogoall epoca * * * non rientrava nemmeno tra i nominativi dell indagine sul“cult” né viene individuato come appartenente ad alcun sodalizio. Il suo nome viene infattimenzionato per la prima volta nell informativa del 4 aprile 2025 con riferimento alla secondafase delle indagini in seguito alla scoperta del reperto occasionale del 5 febbraio 2023. Insecondo luogo in tali conversazioni * ha come interlocutore soltanto * * e noncome erroneamente ritenuto dal Tribunale anche * * che non ha chiamato *bensì * * * * utile infatti rinviare al relativo passaggio contenuto nellaconversazione n. 2761 del 1 febbraio 2019 dove è l interlocutore A identificato in * * adire “Chiudi e fammi rispondere a una chiamata. * ...” subentra la chiamata di *con il numero 3511266365 . In terzo luogo il tenore delle conversazioni e in particolare diquella del 2 febbraio 2019 n. 2778 è palesemente indicativo di un rifiuto dell * di operarealcun traffico di stupefacenti. * non solo esterna le difficoltà dei viaggi ma proprio inragione della sua preoccupazione dichiara apertamente “io non penso ad andarci”. Inquarto luogo data l assenza di materialità della condotta l ipotizzato episodio il trasporto didroga in Sardegna da parte dell * su commissione di * * appare confinato ailimiti di un mero atto preparatorio non risultando nemmeno un effettiva organizzazione delviaggio per il quale l * non aveva accettato il biglietto ma avrebbe invece chiesto l invio disoldi. In ogni caso tali contatti potrebbero essere rivelatori di affari tra l * e ** ma non tra l * e i sodalizi in contestazione considerata l assenza assoluta dialcun dato riferito e riferibile ai * e ai loro affari. Pertanto la conclusione cui giunge ilTribunale ossia che l * trasportasse droga per conto e nell interesse del “Cult” è un saltologico che non solo non trova riscontro nelle conversazioni ma è smentito dalla circostanzache * * è soggetto estraneo alle consorterie in contestazione”.Ad avviso della difesa “stona con l ipotesi accusatoria la circostanza che tra tutte leconversazioni intercettate l * avesse utilizzato il linguaggio cultista esclusivamente inquella del 14.09.2024. * il dato viene a confortare l affermazione dell * stesso cheha dichiarato di non essere stato lui ad effettuare quella chiamata ma suo amico ** * al quale aveva prestato il telefono. Si nota peraltro che contrariamente allaposizione di molti altri indagati manca un riconoscimento vocale dell interlocutore di quellaconversazione e l unicità del reperto presente in un unica conversazione telefonica nelvastissimo compendio probatorio stona effettivamente con il rientro in Sardegna dell *per appena un mese come risulta dall estratto conto *Ad avviso del ricorso “il dato di mancanza che appare dirimente è l assenza del benchéminimo elemento che colleghi l odierno ricorrente a qualsivoglia cult a parte mere asserzionidi appartenenza non supportate da dati concreti. Così si è a lungo disquisito sugli oggettisimbolici del cult il berretto rosso o nero i colori tipici i braccialetti con il logo dei* nel caso di * * * manca alcun collegamento diquesto genere al gruppo incriminato non detenendo egli alcun basco tipico né avendoostentato in qualche occasione alcun oggetto simbolico e nemmeno i colori del gruppo rosso nero . Così come manca qualsiasi dato probatorio relativo all esecuzione degli ordiniimpartiti dai vertici alla sua partecipazione alle riunioni del gruppo con diritto di parola alsuo assoggettamento al versamento di eventuali quote associative o periodiche o alle regoledella confraternita all adozione dei segni distintivi del culto e al rispetto delle regole impostedalla confraternita. Non solo * non ha segni distintivi del culto ma non risultapartecipe ad alcuna delle riunioni pur documentate del gruppo sassarese né destinatario dialcuna richiesta di contribuzione materiale o di obbedienza alle regole né infine di ordiniimpartiti dai vertici o quadri intermedi con i quali non è peraltro dato rinvenire alcun contatto.Non vi è inoltre né è stato indicato alcun elemento fattuale che lo vede come autore diazioni violente finalizzate al reclutamento coattivo di connazionali per gli scopi del gruppo oper il controllo del territorio”.Ad avviso della difesa “sono stati documentati dei dati logicamente incompatibili con lasua partecipazione punibile ad una consorteria mafiosa. * * * èinfatti omosessuale ed è stato riconosciuto rifugiato proprio in ragione della persecuzione in* per la sua condizione personale. * già tale condizione è del tutto incompatibilecon l appartenenza ad una consorteria mafiosa quale quella in contestazione … la condottadocumentata del sig. * * * negli anni ma anche durante la primafase delle indagini è diametralmente opposta e logicamente incompatibile con quella di unappartenente ad un sodalizio di qualsiasi natura. Come documentato e contrariamente aquanto ritenuto dal Tribunale egli negli anni non solo si è più volte rivolto alle autorità dipolizia per la richiesta di protezione internazionale ma anche per difendere i propri diritti così nell occasione della minaccia subita da * il 5.02.2023 ma ha impegnato il propriotempo in attività di formazione e lavorativa”.2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge art. 73 e 74 TU * e il vizio dellamotivazione con riguardo alla gravità indiziaria per il capo B e per il capo 56 .Il tribunale del riesame ritiene in maniera del tutto immotivata * dedito all attività dispaccio al dettaglio e partecipe ad attività organizzative funzionali all approvvigionamentodello stupefacente in particolare procacciando corrieri per l importazione in * Perquanto riguarda tale aspetto ad avviso del ricorso “alcun dato probatorio viene indicato néesso è dato rinvenire circa l attività di spaccio al dettaglio dell * o il suo reclutamento dicorrieri di droga per il trasporto in *Per quanto riguarda gli altri elementi il ricorso richiama il precedente motivoosservando “che le conversazioni riportate alla pagina 30 31 dell ordinanza impugnata nonsono logicamente valorizzabili per sostenere la gravità indiziaria nemmeno perl associazione di cui al capo B in quanto dette conversazioni sono avvenute con soggettiestranei al sodalizio contestato ai capi A e B senza alcuna spendita del nome di soggettiritenuti intranei ad essa il nominativo dell * stesso entra nelle indagini soltanto nellaseconda fase a partire dal 2023 il tenore delle conversazioni ed in particolare di quella del2 febbraio 2019 n. 2778 è palesemente indicativo di un rifiuto dell * di operare alcuntrasporto di stupefacenti. * non solo esterna le difficoltà dei viaggi ma proprio per la suapreoccupazione dichiara apertamente io non penso ad andarci”.2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e ilvizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari poiché la difesa avevadimostrato lo status di rifugiato l attività formativa e lavorativa dal 2018 l attività lavorativain provincia di Verona dal 2024 la collaborazione prestata nel chiarire i fatti.Il pericolo di fuga è quindi insussistente mentre il pericolo di inquinamento probatorio èassertivamente dedotto.* asserito è il pericolo di reiterazione per il timore di ritorsioni in caso diabbandono dell associazione e delle attività connesse.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. È inammissibile la deduzione dell omessa risposta al motivo di riesame chededuceva l omessa autonoma valutazione.2.1. Deve essere ricordato che «in tema di motivazione delle ordinanze cautelaripersonali la necessità di una autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei graviindizi di colpevolezza introdotta all art. 292 comma 1 lett.c cod. proc. pen. dalla legge 16aprile 2015 n. 47 impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all adozione dellamisura mentre invece gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nellarichiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta costituendo il dato oggettivo postoalla base della richiesta» * 6 n. 46792 del 11/09/2017 * * 271507 .Si è in proposito precisato che non vi sono schemi rigidi l osservanza dei qualiconsente di ritenere soddisfatto il requisito dell autonoma valutazione essendo il giudicelibero di adottare le formule più opportune a giustificare la decisione.D altra parte si è affermato che «in tema di misure cautelari personali la necessità diun autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi dicolpevolezza richiesta dall art. 292 comma primo lett. c cod. proc. pen. così comemodificato dalla legge 16 aprile 2015 n. 47 deve ritenersi assolta quando l ordinanzabenché redatta con la tecnica del c.d. copia incolla accolga la richiesta del * solo pertalune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati in quanto il parziale diniegoopposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono di per sé indice diuna valutazione critica e non meramente adesiva della richiesta cautelare nell interocomplesso delle sue articolazioni interne» * 2 n. 25750 del 04/05/2017 * in proc.* * 270662 .2.2. Come il ricorso non contesta il * ha operato un manifesto rinvio per relationemagli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini così come ricostruiti nella sua richiestadal pubblico ministero dando conto nella parte finale del provvedimento in modo che deveessere ritenuto sufficiente degli elementi e delle ragioni che inducevano gli stessi agiustificare l applicazione della misura così * * 1 n. 30327 del 9 maggio 2025 *288341 .Anche dopo la riforma è consentito un rinvio come in questo caso operato nella partefinale del provvedimento del * all atto del PM per relationem o per incorporazionedovendo emergere dall ordinanza pertanto solo un giudizio critico del giudice che in effettirisulta sussistente sulle ragioni relative all applicazione della misura.Infatti le critiche sviluppate in sede di riesame come riproposte nel ricorso percassazione sono soltanto formalmente caratterizzate dalla denuncia dell omessa autonomavalutazione ma in concreto sono rivolte a criticare le valutazioni compiute dal *2.3. Né è sostenibile che il dedotto vizio di nullità dell ordinanza impugnata discendadalla circostanza che il tribunale del riesame non ha fornito risposta esplicita alla anzidettadoglianza perché il tenore del provvedimento rimanda non solo implicitamente a unavalutazione di sufficiente analisi operata dal * procedente.Del resto nel senso della insussistenza del vizio di “mancata personalizzazione” siapur con riferimento a soggetto coindagato si veda * 1 n. 40712 del 2025 ** recentemente depositata e relativa alla medesima indagine oggi all esame.3. La difesa con il secondo e il terzo motivo si duole del fatto che il tribunale delriesame abbia valutato anche la mafiosità dell associazione denominata ** * allorquando detto vizio non era stato dedotto con riferimentoall odierno ricorrente ciò da cui risulterebbe ulteriore prova dell assenza di valutazionipersonalizzate a opera del Tribunale di *La circostanza appare ininfluente sotto i profili oggi in valutazione. Se l ordinanzaavesse ritenuto insussistente l associazione mafiosa non vi sarebbe stata la condottapartecipativa dell odierno ricorrente.* invece l esistenza dell associazione confermata in sede cautelare da * 140712/2025 cit. il tribunale del riesame ha esaminato la posizione del ricorrente pagg. 3034 dando conto in modo congruo e assolutamente logico degli elementi indicanti i graviindizi di colpevolezza per tutti e tre i reati contestati.In tali chiari passaggi motivazionali si rimanda a una pluralità di conversazionitelefoniche nello specifico cinque tra il 23 gennaio e il 2 febbraio 2019 nelle quali si utilizzauno “slang cultista” e si riferisce di attività di trasporto di droga.A ciò si aggiunge l episodio del 5 febbraio 2023 l interpretazione del quale non puòessere posta in discussione in sede di legittimità e la conversazione del 14 settembre 2024logicamente giudicata di particolare pregnanza indiziaria allorquando * fa riferimento allanecessità che intervenga “la piccoletta” ovvero * * certamente soggettopartecipe del sodalizio anche in questo caso l interpretazione circa l individuazione delsoggetto interessato non è sindacabile a maggior ragione perché le argomentazionidifensive sono sviluppate in termini di maggiore coerenza di una diversa individuazione.3.1. Si tratta come il ricorso non riesce a confutare di un insieme di elementi probatoriche rimandano a un ruolo sia per la distanza temporale tra i diversi momenti dicoinvolgimento sia per il linguaggio criptico e la conoscenza esatta di persone e luoghi noncertamente occasionale di * ma stabilmente inserito in un circuito criminale ampiamentedescritto in termini di organizzazione mafiosa e dedita al narcotraffico in diverse articolazionipur caratterizzate da forti e vincolanti legami di soggezione e intimidazione anche di soggettial di fuori del territorio nazionale.La stabile e organica partecipazione è stata logicamente fatta discendere dalla duratanel tempo dello stabile coinvolgimento di * in episodi ritenuti indicativi dell associazionecriminale dalla conoscenza di persone e cose e dall uso e conoscenza del linguaggiocriptico e codif icato nonché dei r i tuali comunicativi e identif icativi uti l izzatiinequivocabilmente riferit i al la detta organizzazione.Le critiche difensive del resto cercano senza successo di confutare la rilevantecircostanza che * abbia utilizzato i ridetti codici comunicativi e di comportamento nonchéplatealmente palesato la soggezione gerarchica e la sottoposizione a rigide regole criminali.Del resto il ricorso non è in grado di superare la logica affermazione secondo la quale ilcoinvolgimento di * riguarda entrambe le associazioni contestate cui rinvia da un latoquanto si è detto circa l esistenza dei gravi indizi della partecipazione all associazione ex art.416 bis cod. pen. e dall altro lato il diretto coinvolgimento nelle attività dell associazione exart. 74 TU * nonché alla condotta di cessione di droga del capo 56 che il ricorsogenericamente tenta di qualificare in termini di tentativo impossibile o di atti meramentepreparatori.D altro canto l esistenza di entrambe le associazioni è stata confermata dalla più voltecitata * 1 n. 40712 del 2025.4. Il motivo di ricorso sulle esigenze cautelari è inammissibile perché invita la Corte arivalutare alcuni elementi di contorno sulla personalità dell indagato pur in presenza di unapresunzione relativa e della individuazione di condotte associative recentissime 2024 .Quanto alle esigenze cautelari e alla inadeguatezza di misure gradate anche per essela motivazione offerta nel provvedimento impugnato che fa leva sulla presunzione dipericolosità per il delitto di partecipazione a una associazione mafiosa è esaustiva eplausibile e dimostra che sono state considerate le situazioni soggettive e personali delricorrente essendo emerso con riguardo alla attualità che le condotte partecipative si sonosviluppate senza soluzione di continuità e in epoca recente così dimostrando lapermanenza del vincolo associativo elemento che di per sé consente di affermare lapersistente attualità delle esigenze cautelari.5. Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *