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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07555/2023

Testo disponibile della fonte

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vio del messaggio, la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all’uso di tali coordinate elettroniche (c.d.

“opt out”).

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione della regola iuris citata.

In primo luogo il form di raccolta dati era privo del consenso prestato per il trattamento di mailing marketing, in contrasto con l’art.23, comma 3, del D.L.vo. 196/2003, che prevede l’obbligo di prestare il consenso per un trattamento chiaramente individuato.

In relazione alla specifica censura, relativa alla violazione dell’art.130, comma 4 del D. Lgs 196/2003, va evidenziato che, come risulta dalla sentenza impugnata, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato non si inserivano in un contesto di vendita del servizio ma riguardavano clienti che avevano effettuato la prova del servizio, senza concludere alcun contratto con [OSCURATO:SOCIETA]., a “potenziali clienti”, a soggetti cui la società offriva una promozione o un omaggio (pag.5 del ricorso).

Ne consegue che, correttamente, è stato ravvisato un obbligo di acquisizione del consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali ogniqualvolta si utilizzi un sistema automatizzato per l’invio delle comunicazioni di marketing.

L’art. 130, comma 4 D.L.vo. 196/2003, nel prevedere la deroga al consenso solo qualora il titolare del trattamento abbia fornito i propri dati nel contesto della vendita, include soltanto i “clienti paganti”, ovvero i clienti che abbiano concluso un contratto di vendita e,in tale contesto abbiano autorizzato la società all’utilizzo delle coordinate di posta elettronica ai fini della vendita diretta mentre, contrariamente non rientrano in tale regime derogatorio i “clienti non paganti”, ovvero coloro che si siano solamente registrati o abbiano effettuato una prova del servizio.

La citata norma, nel prevedere che non sia necessario il consenso al trattamento dei dati se il titolare del trattamento utilizza le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, non può essere quindi applicata ai clienti che avevano effettuato la registrazione per provare il servizi, senza concludere alcun contratto con la [OSCURATO:SOCIETA].

In tale ipotesi, non rileva che l’utente abbia manifestato un interesse al servizio registrandosi sul sito o abbia richiesto di usufruire del servizio in quanto la deroga prevista dal’art.130 del D. Lgs 196/2003 non si estende alla mera registrazione sul sito, né ai contratti a titolo gratuito ma solamente nell’ipotesi in cui vi sia stato un rapporto contrattuale di vendita del bene o del servizio e, in tale occasione, sia stato espresso il consenso all’invio di mailing marketing.

Non basta, pertanto che la prova sia finalizzata alla vendita ma è necessario, ai fini dell’applicazione del regime derogatorio di cui all’art.130, comma IV del D. Lgs 196/2003 che il contratto di vendita sia stato perfezionato.

Ne consegue che, in assenza del consenso regolarmente acquisito, non rileva che le e-mail inviate contenessero l’informazione relativa alla possibilità di disattivazione del servizio.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Come richiesto dal Procuratore Generale, stante il rilievo nomofilattico della questione va espresso il seguenteprincipio di diritto: “L’art. 130, comma 4 del d. lgs. 196/2003 va interpretato nel senso che non è necessario il consenso dell’interessato se il titolare del trattamento utilizza, ai fini della a vendita diretta di propri prodotti o servizi le coordinate di posta elettronica fornite dal medesimo nel contesto della vendita, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.

Deve essere richiesto il consenso, ai sensi dell’art. 130, comma 1 e 2 del d. lgs. 196/2003 nell’ipotesi in cui l’interessato abbia solamente effettuato la registrazione sul sito web, abbia concluso un contratto di prova o comunque abbia concluso un contratto a titolo gratuito con il titolare del trattamento”.

Non deve provvedersi sulle spese avendo l’[OSCURATO:PERSONA] per la Privacy depositato un atto di costituzione.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.M.Q.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vio del messaggio, la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all’uso di tali coordinate elettroniche (c.d. “opt out”). Il Tribunale ha fatto corretta applicazione della regola iuris citata. In primo luogo il form di raccolta dati era privo del consenso prestato per il trattamento di mailing marketing, in contrasto con l’art.23, comma 3, del D.L.vo. 196/2003, che prevede l’obbligo di prestare il consenso per un trattamento chiaramente individuato. In relazione alla specifica censura, relativa alla violazione dell’art.130, comma 4 del D. Lgs 196/2003, va evidenziato che, come risulta dalla sentenza impugnata, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato non si inserivano in un contesto di vendita del servizio ma riguardavano clienti che avevano effettuato la prova del servizio, senza concludere alcun contratto con [OSCURATO:SOCIETA]., a “potenziali clienti”, a soggetti cui la società offriva una promozione o un omaggio (pag.5 del ricorso). Ne consegue che, correttamente, è stato ravvisato un obbligo di acquisizione del consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali ogniqualvolta si utilizzi un sistema automatizzato per l’invio delle comunicazioni di marketing. L’art. 130, comma 4 D.L.vo. 196/2003, nel prevedere la deroga al consenso solo qualora il titolare del trattamento abbia fornito i propri dati nel contesto della vendita, include soltanto i “clienti paganti”, ovvero i clienti che abbiano concluso un contratto di vendita e,in tale contesto abbiano autorizzato la società all’utilizzo delle coordinate di posta elettronica ai fini della vendita diretta mentre, contrariamente non rientrano in tale regime derogatorio i “clienti non paganti”, ovvero coloro che si siano solamente registrati o abbiano effettuato una prova del servizio. La citata norma, nel prevedere che non sia necessario il consenso al trattamento dei dati se il titolare del trattamento utilizza le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, non può essere quindi applicata ai clienti che avevano effettuato la registrazione per provare il servizi, senza concludere alcun contratto con la [OSCURATO:SOCIETA]. In tale ipotesi, non rileva che l’utente abbia manifestato un interesse al servizio registrandosi sul sito o abbia richiesto di usufruire del servizio in quanto la deroga prevista dal’art.130 del D. Lgs 196/2003 non si estende alla mera registrazione sul sito, né ai contratti a titolo gratuito ma solamente nell’ipotesi in cui vi sia stato un rapporto contrattuale di vendita del bene o del servizio e, in tale occasione, sia stato espresso il consenso all’invio di mailing marketing. Non basta, pertanto che la prova sia finalizzata alla vendita ma è necessario, ai fini dell’applicazione del regime derogatorio di cui all’art.130, comma IV del D. Lgs 196/2003 che il contratto di vendita sia stato perfezionato. Ne consegue che, in assenza del consenso regolarmente acquisito, non rileva che le e-mail inviate contenessero l’informazione relativa alla possibilità di disattivazione del servizio. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Come richiesto dal Procuratore Generale, stante il rilievo nomofilattico della questione va espresso il seguenteprincipio di diritto: “L’art. 130, comma 4 del d. lgs. 196/2003 va interpretato nel senso che non è necessario il consenso dell’interessato se il titolare del trattamento utilizza, ai fini della a vendita diretta di propri prodotti o servizi le coordinate di posta elettronica fornite dal medesimo nel contesto della vendita, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. Deve essere richiesto il consenso, ai sensi dell’art. 130, comma 1 e 2 del d. lgs. 196/2003 nell’ipotesi in cui l’interessato abbia solamente effettuato la registrazione sul sito web, abbia concluso un contratto di prova o comunque abbia concluso un contratto a titolo gratuito con il titolare del trattamento”. Non deve provvedersi sulle spese avendo l’[OSCURATO:PERSONA] per la Privacy depositato un atto di costituzione. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.M.Q. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princ
Sentenza Cassazione n. 07555/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris