CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27059/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 42451/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio inerente al rispetto delle circolari che disciplinano l'accesso dei genitori negli istituti scolastici (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che l'ulteriore motivo di ricorso è inammissibile perché rivolto a sollecitare una diversa valutazione dell'adeguatezza della pena sostitutiva rispetto alle finalità di prevenzione e rieducazione sociale della pena sulla base della riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. D P.Q.M