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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25997/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ASMARA (Eritrea) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 18 novembre 2014 il Tribunale di Catania, in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, oltre statuizioni accessorie, per il reato di associazione a delinquere finalizzato all'immigrazione irregolare.

Con sentenza del 12 aprile 2021 la Corte di appello di Catania, ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, di seguito descritto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce, sotto il profilo della motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto responsabile l'imputato del reato associativo senza che a lui sia stato mai contestato alcun reato fine, che i pagamenti tramite [OSCURATO:PERSONA] che sono stati ritenuti essere provento del reato sono in altro punto della sentenza riferiti avere come destinatari gli stessi migranti, che le intercettazioni in atti provano che non vi sono conversazioni tra l'imputato e due associati che gestivano lo snodo di Milano, che la mancata escussione in giudizio dei migranti fatti entrare irregolarmente non era giustificata dalla loro posizione processuale ibrida di possibili imputati ed ha impedito di avere contezza in modo preciso di un segmento dell'attività della organizzazione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Le censure formulate nell'unico motivo di ricorso investono non l'erronea qualificazione giuridica del fatto attribuiti all'imputato o vizi della procedura giurisdizionale che ha portato alla sua condanna, ma soltanto la struttura logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata.

Le censure mirano a contestare la correttezza dell'applicazione dei criteri dì valutazione degli elementi probatori mediante il quale si è formato il convincimento del giudice.

Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova, però, è molto ristretto, perchè non può, naturalmente, consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori.

L'ambito di sindacato è ancora più ristretto in caso, quale quello in esame, in cui il giudizio sulla prova è oggetto di doppia conforme, atteso che nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione").

Nel caso in esame, il ricorrente censura come profilo di contraddittorietà della motivazione l'aver individuato una associazione a delinquere, ma il non aver contestato all'imputato alcun reato fine.

In realtà, nel capo di imputazione contestato ai coimputati che sono stati processati separatamente, riprodotto nella intestazione della sentenza solo per stralcio, si leggono anche contestazioni per diversi episodi del reato di cui all'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n, 286, sia pure non rivolte anche all'odierno imputato; l'associazione per delinquere si è estrinsecata, pertanto, in reati fine ben individuati.

Ed, in presenza di reati fine ben individuati, tutto ciò che doveva verificare il giudice del merito per giungere ad un giudizio di responsabilità era se lo stesso avesse dato o meno un contributo causale al funzionamento dell'associazione.

La difesa del ricorrente sostiene che questo contributo non vi è stato, e che i pagamenti di denaro che sono transitati attraverso l'imputato fossero destinati in realtà agli stessi migranti che entravano in contatto con la organizzazione, ma è difficile ritenere che sia viziata da illogicità la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto, invece, che fosse indizio inequivoco del ricevere denaro per agevolare l'ingresso in Italia di uno straniero la conversazione tra l'imputato ed altro coimputato, in cui il secondo dice al primo che a breve avrebbe ricevuto 1.200 euro per un ragazzo che era con lui e di fargli sapere per quale ragazzo fossero, così lui avrebbe provveduto a farlo partire (conversazione 11 settembre 2013, progr. 5309) o la conversazione tra gli stessi due soggetti in cui parlano dell'organizzazione del viaggio per un ragazzo nigeriano che vuole andare in Germania o Svizzera e del fatto che avrebbero ricevuto 1.000 euro da dividere tra loro due ed un terzo (conversazione 22 agosto 2013, progr. 2897).

Peraltro, va anche ricordato che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Sez. 3, Sentenza n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558; Sez. 5, Sentenza n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259516).

Nello stesso senso va osservato che non è censurabile sotto il profilo della illogicità della motivazione la mancanza di contatti telefonici con altri coimputati di Milano, atteso che non sempre in una associazione per delinquere i rapporti tra gli associati sono di pari intensità, o sono più intensi in ragione della prossimità geografica.

Né è censurabile sotto il profilo della illogicità della motivazione il non aver sentito i migranti coinvolti nel traffico - argomento già proposto in appello, e che il giudice di appello ha ritenuto infondato, sostenendo vi fosse prova sufficiente dell'esistenza della struttura organizzativa - atteso che l'apprezzamento sulla completezza della istruttoria e della sufficienza della prova per giungere ad un giudizio di responsabilità è valutazione che compete al giudice del merito.

In definitiva, le doglíanze mosse dal ricorrente non riescono a colorare di illogicità la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono, in realtà, in un tentativo di ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01), e che conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ASMARA (Eritrea) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 novembre 2014 il Tribunale di Catania, in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, oltre statuizioni accessorie, per il reato di associazione a delinquere finalizzato all'immigrazione irregolare. Con sentenza del 12 aprile 2021 la Corte di appello di Catania, ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, di seguito descritto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce, sotto il profilo della motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto responsabile l'imputato del reato associativo senza che a lui sia stato mai contestato alcun reato fine, che i pagamenti tramite [OSCURATO:PERSONA] che sono stati ritenuti essere provento del reato sono in altro punto della sentenza riferiti avere come destinatari gli stessi migranti, che le intercettazioni in atti provano che non vi sono conversazioni tra l'imputato e due associati che gestivano lo snodo di Milano, che la mancata escussione in giudizio dei migranti fatti entrare irregolarmente non era giustificata dalla loro posizione processuale ibrida di possibili imputati ed ha impedito di avere contezza in modo preciso di un segmento dell'attività della organizzazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Le censure formulate nell'unico motivo di ricorso investono non l'erronea qualificazione giuridica del fatto attribuiti all'imputato o vizi della procedura giurisdizionale che ha portato alla sua condanna, ma soltanto la struttura logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata. Le censure mirano a contestare la correttezza dell'applicazione dei criteri dì valutazione degli elementi probatori mediante il quale si è formato il convincimento del giudice. Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova, però, è molto ristretto, perchè non può, naturalmente, consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori. L'ambito di sindacato è ancora più ristretto in caso, quale quello in esame, in cui il giudizio sulla prova è oggetto di doppia conforme, atteso che nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione"). Nel caso in esame, il ricorrente censura come profilo di contraddittorietà della motivazione l'aver individuato una associazione a delinquere, ma il non aver contestato all'imputato alcun reato fine. In realtà, nel capo di imputazione contestato ai coimputati che sono stati processati separatamente, riprodotto nella intestazione della sentenza solo per stralcio, si leggono anche contestazioni per diversi episodi del reato di cui all'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n, 286, sia pure non rivolte anche all'odierno imputato; l'associazione per delinquere si è estrinsecata, pertanto, in reati fine ben individuati. Ed, in presenza di reati fine ben individuati, tutto ciò che doveva verificare il giudice del merito per giungere ad un giudizio di responsabilità era se lo stesso avesse dato o meno un contributo causale al funzionamento dell'associazione. La difesa del ricorrente sostiene che questo contributo non vi è stato, e che i pagamenti di denaro che sono transitati attraverso l'imputato fossero destinati in realtà agli stessi migranti che entravano in contatto con la organizzazione, ma è difficile ritenere che sia viziata da illogicità la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto, invece, che fosse indizio inequivoco del ricevere denaro per agevolare l'ingresso in Italia di uno straniero la conversazione tra l'imputato ed altro coimputato, in cui il secondo dice al primo che a breve avrebbe ricevuto 1.200 euro per un ragazzo che era con lui e di fargli sapere per quale ragazzo fossero, così lui avrebbe provveduto a farlo partire (conversazione 11 settembre 2013, progr. 5309) o la conversazione tra gli stessi due soggetti in cui parlano dell'organizzazione del viaggio per un ragazzo nigeriano che vuole andare in Germania o Svizzera e del fatto che avrebbero ricevuto 1.000 euro da dividere tra loro due ed un terzo (conversazione 22 agosto 2013, progr. 2897). Peraltro, va anche ricordato che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Sez. 3, Sentenza n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558; Sez. 5, Sentenza n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259516). Nello stesso senso va osservato che non è censurabile sotto il profilo della illogicità della motivazione la mancanza di contatti telefonici con altri coimputati di Milano, atteso che non sempre in una associazione per delinquere i rapporti tra gli associati sono di pari intensità, o sono più intensi in ragione della prossimità geografica. Né è censurabile sotto il profilo della illogicità della motivazione il non aver sentito i migranti coinvolti nel traffico - argomento già proposto in appello, e che il giudice di appello ha ritenuto infondato, sostenendo vi fosse prova sufficiente dell'esistenza della struttura organizzativa - atteso che l'apprezzamento sulla completezza della istruttoria e della sufficienza della prova per giungere ad un giudizio di responsabilità è valutazione che compete al giudice del merito. In definitiva, le doglíanze mosse dal ricorrente non riescono a colorare di illogicità la motivazione della sentenza impugnata e si risolvono, in realtà, in un tentativo di ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01), e che conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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