CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 1992
Cassazione n. 15038/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/1992 avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo sulla prescrizione del reato è manifestamente infondato atteso che le censure sul punto sono generiche perché non mettono in discussione la correttezza del computo del periodo di sospensione, ma solo la ininfluenza sul termine massimo di prescrizione in contrasto con la inequivoca applicazione della sospensione al termine di prescrizione compreso quello massimo non superabile per effetto degli atti interruttivi; ritento che i residui motivi in punto di 131 bis c.p. e pene sostitutive oltre ad essere stato dedotti in modo generico non risultano essere neppure stati dedotti nei motivi di appello. rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore i Il Presidente