CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2014
Cassazione n. 26269/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3577/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio n. 20, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e associati, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -intimata - Oggetto : Tributi-Cartella di pagamento -Rinvio. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6067/07/14, depositata il 10 giugno 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 6067/07/14 del 10/06/2014, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 433/08/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2006; 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo exart. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 1.2. la CTR rigettava l’appello di Porricelli evidenziando che: a) le eccezioni concernenti la regolare notifica della cartella di pagamento erano infondate; b) non vi era alcun obbligo di invio, da parte dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) dell’avviso bonario; c) gli interessi maturavano in ragione del semplice ritardo nel pagamento ed erano calcolati ex lege; d) il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento, sicché la stessa era esente dai vizi denunciati e completa di tutti gli elementi previsti dal d.m. 28 giugno 1999; 2. Porricelli impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; 3. Equitalia resisteva in giudizio con controricorso, mentre AE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. con memoria del 27/01/2022 il ricorrente deduce di avere aderito alla definizione agevolata della controversia con conseguente regolare pagamento delle rate scadute; 1.1. appare pertanto necessario che l’Amministrazione finanziaria deduca in merito a quanto affermato con la predetta memoria. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo affinché l’Agenzia delle entrate deduca in ordine all’intervenuta definizione