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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 ottobre 2023

Cassazione n. 30300/2023

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iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 16395 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, pec ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] e Iva 2013 Comune di Anzio, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura speciale apposta su foglio separato in calce al controricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 107, pec ; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4030/08/2020, depositata in data 15 dicembre2020, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l’appello proposto dal Comune di Anzio, in persona del sindaco pro tempore, avverso la sentenza n. 2435/26/2019 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto ente avverso: 1) un avviso di accertamento con cui, per il 2013, previo p.v.c. della G.d.F., aveva recuperato l’Iva- oltre interessi e sanzioni - sui corrispettivi versati da [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore del servizio idrico integrato, a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui accesi dal Comune per il finanziamento relativo agli impianti affidati in gestione; 2) avviso di accertamento concernente l’omessa contabilizzazione ai fini Irap dei suddetti corrispettivi, oltre interessi e sanzioni.-in punto di diritto, la CTR ha ritenuto che l’onere di pagare da parte del concessionario del servizio idrico le rate in scadenza dei mutui stipulati dal Comune per l’acquisto degli impianti affidati in gestione costituiva un’obbligazione ex lege (ex art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006) esulante dal corrispettivo della concessione – rappresentato dal canone –ed integrante un semplice rimborso al Comune delle rate di mutuo da parte del concessionario ([OSCURATO:SOCIETA].) - quale accollante nelle forme del l’accollo interno - senza necessità di comunicazione al mutuante; pertanto, i versamenti dovevano essere considerati come “mere cessioni di denaro” come tali escluse dall’applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 633/72; -il Comune di Anzio resiste con controricorso illustrato con memoria ; -in data 9 ottobre 2023 il Comune ha depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 197/22 ovvero di definizione dello stesso ove ne ricorrano i presupposti di legge; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo, l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nonché dell'art. 153 del d.

Igs.3 aprile 2006 n. 152„ in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., perché la CTR erroneamente ha escluso che il pagamento delle rate di ammortamento del finanziamento erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti al Comune di Fondi (LT) per la concessione in uso della rete idrica alla "[OSCURATO:SOCIETA]." costituiscono corrispettivo assoggettabile ad IVA.

Rileva l'Ufficio che il rapporto tra il gestore e l'ente locale trova una sua specifica disciplina nella Convenzione del 2002, dalla quale emerge che il diritto d'uso degli impianti idrici su cui insistono i pregressi finanziamenti è trasferito in cambio del pagamento di un corrispettivo, commisurato al mutuo residuo, con pagamenti regolamentati secondo un piano di rimborso pluriennale e scadenze coincidenti con quelle dei ratei dei mutui. 2.In data 9 ottobre 2023, il Comune ha depositato, in relazione agli atti impositivi impugnati, domande di definizione agevolata e relative ricevute di comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché quietanze di versamento in data 29.9.2023 rispettivamente dell’importo di €.4.287,00 (IVA) e dell’importo di €. 742,00(imposte dirette), quali rate dovute. 3.Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. 4.Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit.«L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200);“Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione e' motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.

Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201). 5.Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio. 6.Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.

PQM [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio.

Le spese di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 16395 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, pec ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] e Iva 2013 Comune di Anzio, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura speciale apposta su foglio separato in calce al controricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 107, pec ; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4030/08/2020, depositata in data 15 dicembre2020, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l’appello proposto dal Comune di Anzio, in persona del sindaco pro tempore, avverso la sentenza n. 2435/26/2019 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto ente avverso: 1) un avviso di accertamento con cui, per il 2013, previo p.v.c. della G.d.F., aveva recuperato l’Iva- oltre interessi e sanzioni - sui corrispettivi versati da [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore del servizio idrico integrato, a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui accesi dal Comune per il finanziamento relativo agli impianti affidati in gestione; 2) avviso di accertamento concernente l’omessa contabilizzazione ai fini Irap dei suddetti corrispettivi, oltre interessi e sanzioni.-in punto di diritto, la CTR ha ritenuto che l’onere di pagare da parte del concessionario del servizio idrico le rate in scadenza dei mutui stipulati dal Comune per l’acquisto degli impianti affidati in gestione costituiva un’obbligazione ex lege (ex art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006) esulante dal corrispettivo della concessione – rappresentato dal canone –ed integrante un semplice rimborso al Comune delle rate di mutuo da parte del concessionario ([OSCURATO:SOCIETA].) - quale accollante nelle forme del l’accollo interno - senza necessità di comunicazione al mutuante; pertanto, i versamenti dovevano essere considerati come “mere cessioni di denaro” come tali escluse dall’applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 633/72; -il Comune di Anzio resiste con controricorso illustrato con memoria ; -in data 9 ottobre 2023 il Comune ha depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 197/22 ovvero di definizione dello stesso ove ne ricorrano i presupposti di legge; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, l'Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nonché dell'art. 153 del d. Igs.3 aprile 2006 n. 152„ in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., perché la CTR erroneamente ha escluso che il pagamento delle rate di ammortamento del finanziamento erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti al Comune di Fondi (LT) per la concessione in uso della rete idrica alla "[OSCURATO:SOCIETA]." costituiscono corrispettivo assoggettabile ad IVA. Rileva l'Ufficio che il rapporto tra il gestore e l'ente locale trova una sua specifica disciplina nella Convenzione del 2002, dalla quale emerge che il diritto d'uso degli impianti idrici su cui insistono i pregressi finanziamenti è trasferito in cambio del pagamento di un corrispettivo, commisurato al mutuo residuo, con pagamenti regolamentati secondo un piano di rimborso pluriennale e scadenze coincidenti con quelle dei ratei dei mutui. 2.In data 9 ottobre 2023, il Comune ha depositato, in relazione agli atti impositivi impugnati, domande di definizione agevolata e relative ricevute di comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché quietanze di versamento in data 29.9.2023 rispettivamente dell’importo di €.4.287,00 (IVA) e dell’importo di €. 742,00(imposte dirette), quali rate dovute. 3.Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. 4.Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit.«L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200);“Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione e' motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201). 5.Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio. 6.Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. PQM [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio. Le spese di
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