CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26935/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15578-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1352/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2011 per l'IRES e altro e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva il ricorso ritenendo legittimo il comportamento dell'Ufficio che aveva provveduto alla ripresa fiscale di un debito iscritto a bilancio per un milione di euro considerandolo inesistente e quindi considerandolo quale sopravvenienza attiva; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente l'appello della parte contribuente ritenendo che l'erronea rappresentazione in bilancio dell'importo di un milione di euro non aveva dato luogo ad alcun risparmio o evasione d'imposta e non può pertanto sottoporsi a tassazione tale somma; vanno tuttavia confermate le sanzioni irrogate in quanto vi è stato comunque un comportamento irregolare e consapevole cui non è stato posto rimedio con le opportune e successive variazioni contabili; la società contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Ric. 2020 n. 15578 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.lgs. n.471 del 1997, 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., in quanto la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver escluso che nei fatti rappresentati dall'Agenzia fosse configurabile una fattispecie imponibile, avrebbe dovuto far discendere anche la declaratoria di illegittimità del provvedimento sanzionatorio perché nessuna infedeltà dichiarativa era stata perpetrata e perché, sanzionandosi un comportamento irregolare e consapevole che come tale non trova consacrazione in nessuna norma repressiva, si è violato il principio di legalità. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]