CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 30738/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA KG-C- tz- sul ricorso 23563-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. 1573/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 9/06/2021, e avverso la sentenza di primo grado del [OSCURATO:PERSONA] n. 689/2020, depositata il 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna n. 1573/2021, che ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal ricorrente, perché privo di una ragionevole probabilità di essere accolto, nonché contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Modena n. 689/2020, che aveva rigettato l'opposizione proposta dal ricorrente contro il decreto che gli aveva ingiunto il pagamento di euro 10.320. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso - rivolto avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'appello e contro la sentenza del Tribunale - non presenti evidenza decisoria e che la causa vada quindi rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione seconda civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 13 maggio 20