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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25749/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990.

A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione non essendo stato argomentato alcunchè sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen e comunque poiché il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato nella ipotesi penalmente irrilevante di uso personale delle sostanze detenute.

Il ricorso è inammissibile.

La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata, che, in accoglimento dei motivi di appello, aveva riqualificato il fatto contestato nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990.

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

Inoltre, non risulta mai essere stata prospettata alcuna doglianza circa la riconducibilità del fatto a mero uso personale delle sostanze (censura che, comunque, risulta manifestamente infondata attesa la etertgeneità delle sostanze detenute, il confezionamento in dosi pronte per la vendita, il possesso di una consistente somma pari ad €.697 in contanti, dati deponenti senza possibilità di equivoco alcuno per una attività di spaccio).

Va infine ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente (ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013) Rv. 256130 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione non essendo stato argomentato alcunchè sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen e comunque poiché il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato nella ipotesi penalmente irrilevante di uso personale delle sostanze detenute. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata, che, in accoglimento dei motivi di appello, aveva riqualificato il fatto contestato nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Inoltre, non risulta mai essere stata prospettata alcuna doglianza circa la riconducibilità del fatto a mero uso personale delle sostanze (censura che, comunque, risulta manifestamente infondata attesa la etertgeneità delle sostanze detenute, il confezionamento in dosi pronte per la vendita, il possesso di una consistente somma pari ad €.697 in contanti, dati deponenti senza possibilità di equivoco alcuno per una attività di spaccio). Va infine ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente (ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013) Rv. 256130 - 01). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
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