CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 35417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Cuneo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Carmagnola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] n. a Cuneo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] n. a Fossano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 19/11/2020 -visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in data 12 luglio 2022 ha rinunziato alla trattazione orale [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del Gip del Tribunale di Cuneo che, in data 11/6/2019, aveva riconosciuto: - [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati contestati ai capi 1),4),5),7),9)12),13),17),18)19),21)22),25),27,29),32) (furti in abitazione pluriaggravati, rapina impropria aggravata, indebito utilizzo di carte di pagamento), condannandola alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 1400,00 di multa; -[OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1),5),9),12),13),14),15),29), condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1200,00 di multa; -[OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati contestati ai capi 1),4),5),9),12),13),16),19),33),34) con condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1200,00 di multa; -[OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascritti ai capi 33) e 34), condannandolo alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa. Il processo ha ad oggetto la consumazione di una serie di furti (uno delle quali trasmodato in rapina impropria-capo 12) realizzati con analoghe modalità operative in danno di anziane vittime, alle quali venivano fraudolentemente sottratte le chiavi -solitamente ad opera della [OSCURATO:PERSONA]- mentre si trovavano fuori casa, subito dopo utilizzate dai complici per introdursi nelle dimore apprendendo svariati beni mentre il Debar ostacolava o ritardava il ritorno a casa delle pp.00. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 il vizio della motivazione in relazione all'art. 116 cod.pen. La difesa in relazione alla rapina impropria sub 12) contesta il ritenuto concorso anomalo della prevenuta in quanto, alla luce del ruolo dell'imputata, consistente nell'asportazione delle chiavi di casa della persona offesa, la stessa non poteva in concreto prevedere che il figlio della Bodino, con la stessa non convivente, allertato dalla madre, si recasse nell'appartamento, utilizzando per accedervi un altro mazzo di chiavi. Inoltre, come confermato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non era a conoscenza che lo stesso portava con sé nell'occasione uno spray al peperoncino. Secondo il difensore difetta del tutto la prova circa l'adesione psichica della [OSCURATO:PERSONA] al reato diverso e la stessa prevedibilità dell'evento lesivo violento;2.2 il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 62 n. 6 cod.pen. I difensori lamentano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, segnalando il comportamento resipiscente della ricorrente, la quale ha ammesso le proprie responsabilità e ha compiuto uno sforzo risarcitorio che avrebbe dovuto condurre al riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3. Il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dal capo 25). Assume la difesa che l'avvenuto riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 5, cod.pen., evidentemente sulla base di un degrado sensoriale della vittima, avrebbe dovuto condurre la Corte territoriale a valutare con rigore l'avvenuto riconoscimento dell'imputato da parte della Michelis, che l'aveva visto di sfuggita una sola volta, fornendone una descrizione non collimante con le caratteristiche somatiche del ricorrente. Aggiunge il difensore che, nella specie, è stato ritenuto il tentativo di furto in assenza di una sequenza operativa univocamente diretta alla consumazione del reato, in quanto il presunto autore è stato avvistato nei pressi dello stabile, senza che vi sia prova dell'introduzione nell'appartamento, dal quale nulla risultava asportato; 3.1 il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante del risarcimento del danno con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, avendo la sentenza impugnata valorizzato in senso ostativo i numerosi episodi delittuosi e l'assenza di resipiscenza, denotata, al contrario, dallo sforzo risarcitorio attuato dal prevenuto. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.I'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 116 cod.pen. La difesa sostiene che la Corte di merito ha valutato in maniera erronea le doglianze difensive relative al riconoscimento della diminuente ex art. 116 cod.pen., ritenendo che il rientro a casa della p.o., cui erano state sottratte le chiavi proprio al fine della commissione del furto, costituisca un evento immaginabile e prevedibile da parte degli imputati. Tuttavia, nella specie l'imputato, il cui ruolo era quello di ritardare quanto più possibile il rientro della vittima nella propria abitazione per agevolare la commissione del furto da parte dell'autore materiale, non poteva rappresentarsi la circostanza dell'autonomo intervento presso l'abitazione da depredare di un terzo, ovvero del figlio della vittima, non convivente; 4.1 l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante ex art. 628, comma 3 n. 3 quinquies, cod.pen. La difesa, premesso che all'imputato è stata contestata sia l'aggravante ex art. 61 n. 5 che quella prevista dall'art. 628, comma 3 n. 3quinquies, cod.pen., ritiene che detta ultima circostanza debba riferirsi alla condotta come giuridicamente qualificata sicché, nel caso a giudizio, poiché l'aggressione che ha fatto progredire il furto in rapina impropria ha interessato persona infrasessantacinquenne, la circostanza non può trovare applicazione; 4.2 la violazione della legge penale in relazione al ritenuto concorso tra le circostanze di cui agli artt. 61 n. 5 e 628, comma 3 n. 3 quinquies, cod.pen. Osserva la difesa che le due circostanze sono espressione della medesima ratio in quanto presidiano lo stesso bene giuridico. Si pone pertanto un problema di coordinamento delle due disposizioni e poiché, testualmente, quella di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen. appare di portata più ampia di quella specificamente prevista per la rapina, che valorizza esclusivamente il dato anagrafico, il ricorrente assume debba trovare applicazione solo quest'ultima, che costituisce specificazione dell'aggravante comune. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 5. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 133b1s cod.pen. poiché la Corte di merito non ha tenuto conto nella dosimetria della pena del comportamento processuale dell'imputato e della marginalità del contributo prestato ai fatti delittuosi ascrittigli; 5.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. nonostante la p.o. del capo 33 abbia reso dichiarazione in ordine all'avvenuto risarcimento e la p.o. del capo 34 abbia rimesso la querela e non abbia rassegnato le conclusioni nella fase d'appello; 5.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla misura della provvisionale accordata alla p.c. Porracchia in quanto sproporzionata e non rapportata all'effettivo danno dalla stessa subito. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. Quanto al primo motivo, il difensore lamenta il vizio della motivazione in relazione al ritenuto concorso ex art. 116 cod.pen. nella rapina ascritta al capo 12 per difetto della prevedibilità in concreto dell'evento non voluto. In particolare, poiché nel modus operandi del gruppo il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] era quello di rubare le chiavi all'anziana vittima e consegnarle al [OSCURATO:PERSONA], il quale materialmente realizzava il furto nell'abitazione mentre il Debar era incaricato di ostacolare intempestivi avvicinamenti a casa della p.o., che potevano interferire con la consumazione del reato, secondo il difensore l'imputata non poteva rappresentarsi l'intervento del figlio della Bodino, con la stessa non convivente. L'eccezionalità di siffatto intervento escluderebbe ogni coefficiente di colpevolezza in capo alla prevenuta.La tesi non persuade. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, Rv. 273977;Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014 Rv. 261003). Ricorrendo dette condizioni il soggetto che non ha voluto il reato diverso, pur avendolo previsto e ritenuto sicuramente evitabile, risponde di un reato doloso sulla base di un atteggiamento colposo, consistente nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta concorsualnnente prevista con dolo, anche all'attività altrui, la quale come tale non è finalisticamente controllabile (Sez. 6, n. 17502 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272893; Sez. 5, n. 44359 del 18/03/2015, Rv. 265728; n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280489). Di detti principi i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione sia quanto alla prevedibilità della possibile degenerazione dell'azione illecita originariamente divisata che con riguardo alla ritenuta impossibilità di qualificare come evento imprevedibile l'intervento del figlio della vittima presso l'abitazione della madre nel corso dell'azione delittuosa. 2. Manifestamente infondate s'appalesano anche le censure che concernono l'apparato circostanziale e il giudizio di comparazione. La Corte di merito ha, infatti, correttamente argomentato il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, stante l'assenza di un integrale ristoro di tutti i danni, materiali e morali, patiti da ciascuna delle pp.00. e ha congruamente giustificato l'impossibilità di rivedere il giudizio di comparazione alla luce della pluralità dei fatti contestati, dell'intensità del dolo e della personalità dell'agente. 3.Analogamente inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata ha, infatti, disatteso le censure difensive in punto di attendibilità del riconoscimento fotografico operato dalla p.o. con ampia e persuasiva motivazione, dando conto del fatto che la vittima [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto non solo il prevenuto ma anche la complice [OSCURATO:PERSONA], la quale in ordine ai fatti contestati, tra cui il concorso nel furto di cui trattasi, ha reso confessione. Né può riconoscersi pregio ai rilievi in punto di integrazione di un tentativo punibile dal momento che l'esecuzione del reato, iniziato con il furto delle chiavi, era in fase di attuazione allorché la vittima aveva incontrato l'imputato al cancello di casa ed era stata dal medesimo pretestuosamente indirizzata in farmacia dove si sarebbero trovate le chiavi smarrite. Non possono dunque nutrirsi dubbi né sull'idoneità né sulla unidirezionalità degli atti in corso d'esecuzione da parte dell'imputato.Le doglianze relative all'apparato circostanziale ed al giudizio di comparazione sono di tenore sovrapponibile a quelle articolate nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] e per le stesse ragioni vanno disattese. 4.11 primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Infatti, il pur suggestivo sviluppo argomentativo delle censure è insuscettibile di inficiare il giudizio di responsabilità nei confronti del prevenuto per il capo 12 a titolo di concorso anomalo. L'imputato collaborava in maniera sistematica con la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], ne conosceva e condivideva il modus operandi e aveva con gli stessi confidenza e consuetudine di vita in quanto fidanzato della figlia (sent. primo grado,pag.4) sicché risulta logicamente insostenibile l'addotta ignoranza del possesso da parte del [OSCURATO:PERSONA] di uno spray urticante nel corso delle azioni furtive né costituisce evento eccezionale, svincolato dalla sequenza causale di base, l'intervento di un terzo, congiunto o meno che sia della vittima, nella fase esecutiva dell'illecito o immediatamente dopo. 4.1. Inammissibili per carenza d'interesse risultano le censure relative all'apparato circostanziale (motivi secondo e terzo) e, in particolare, al concorso tra le aggravanti di cui agli artt. 61 n. 5 e 628, comma 3 n. 3 quinquies, cod.pen. Il primo giudice, con statuizioni integralmente confermate in appello, ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche bilanciandole nel senso dell'equivalenza con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e con le altre aggravanti non privilegiate contestate al capo 12. Alla luce della qualificazione della recidiva e della natura del reato cui inerisce, il giudizio di bilanciamento non poteva che risolversi nell'affermata equivalenza e l'eventuale esclusione dell'aggravante comune ex art. 61 n. 5 cod.pen. non era suscettibile di determinare un diverso esito comparativo. Pertanto, difetta in capo al ricorrente un interesse concreto alla deduzione. 4.2 Infatti, L'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. prescrive che per proporre impugnazione bisogna avervi interesse, concetto che il massimo consesso nomofilattico ha declinato in una prospettiva utilitaristica consistente nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep.2017,Rv. 269199; Sez. 5, n. 2747 del 6/10/2021, dep. 2022, Rv. 282542). L'interesse, che è presupposto e condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, dunque, consistere in una utilità pratica, come tale riconosciuta dalla legge, e deve mirare ad evitare una lesione giuridica derivante dal provvedimento impugnato; pertanto, qualora si censuri, allo scopo di conseguire l'esatta applicazione della legge, la violazione di una norma di diritto, perché sussista un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza deve verificarsi se dalla stessa sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e se nel nuovo giudizio possa attingersi insieme un risultato giuridicamente corretto e praticamente favorevole. Nella specie, il vizio denunziato dal ricorrente prospetta quale unica conseguenza possibile dell'accoglimento la mera sostituzione del provvedimento impugnato con altro di identico tenore, e per tal via denota l'assenza di un concreto interesse alla sua rimozione. 5. Inammissibile risulta anche il ricorso proposto nell'interesse del Bagnasco, reo confesso in relazione ai capi 33 e 34 della rubrica. A differenza di quanto assume il difensore i giudici di merito hanno tenuto conto dell'ammissione di responsabilità del prevenuto e dello stato di incensuratezza (sent. 1 grado pag. 51), riconoscendo all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti pur a fronte della gravità dei fatti sicché le doglianze difensive risultano generiche ed aspecifiche e mirano ad una rivisitazione del trattamento sanzionatorio non supportata da rilievi in questa sede scrutinabili. Quanto al diniego dell'attenuante del risarcimento del danno i giudici d'appello hanno ribadito l'impossibilità di ravvisarne i presupposti. E in effetti, come riconosciuto dallo stesso difensore nell'atto d'appello, in relazione al capo 34 è stata effettuata un'offerta, incongrua, di euro 500,00, non accettata dalla parte civile, peraltro a dibattimento in corso, mentre con riguardo al capo 33 la dichiarazione satisfattoria relativa a una cifra non precisata proviene da tale [OSCURATO:PERSONA] laddove la p.o. risulta essere [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita. 5.1 Il terzo motivo relativo all'entità della provvisionale è parimenti destituito di fondamento alla luce del costante insegnamento di legittimità. Infatti, questa Corte è ferma nel ritenere che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773- 02;n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 277711). 6.Alla stregua delle considerazioni che precedono tutti i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 a carico