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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20263/2026

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pore, rappresentata e difesa dagli avv.ti GiuseppeConoscenti e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore,INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1481/19 della Commissione TributariaRegionale della Toscana, pubblicata in data 21 ottobre 2019.Numero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/2026Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1.

Con sentenza n. 1481/19, pubblicata in data 21 ottobre2019, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana harigettato l’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenzan. 583/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Lucca,con la quale erano stati accolti parzialmente -ed, in particolare,relativamente all’IVA- i ricorsi -separatamente proposti e poiriuniti- avverso le ingiunzioni fiscali n. 3868 e n. 3866, emessedalla ASCIT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per conto del Comune diCapannori, con riferimento -rispettivamente- alla TIA 2013 eed alla TARI 2014.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tremotivi di impugnazione.3.

La ASCIT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito,depositando controricorso e, successivamente memoria,concludendo per la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.4.

Il Comune di Capannori, invece, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso poggia sui seguenti motivi:- con il primo motivo la ricorrente ha prospettato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997 e dell’art. 6,comma 2, d.P.R. n. 158 del 1999, in relazione agli artt. 2697c.c. e 115 c.p.c., nonché degli artt. 5 e 9 reg.

TIA del [OSCURATO:PERSONA] e della delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 207 del2014; la corte di merito, infatti, aveva invertito l’onere dellaNumero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/2026prova e considerato generiche le contestazioni che avevaarticolato, reputando che fosse stato dimostrato, per un verso,il “numero degli svuotamenti”, spettando alla contribuenteverificare il riempimento dei cassonetti prima di esporli per losvuotamento (che avrebbe imposto, volta per volta, la loro“movimentazione”, dai locali interni al piazzale esterno,nonostante si trattasse di cassonetti particolarmenteingombranti e pesanti), e che fosse stato determinato, peraltro verso, il quantitativo di rifiuti smaltito, nonostante glisvuotamenti fossero avvenuti quando i cassonetti erano vuoti osemivuoti e non le fosse stato consentito di esercitarequalsivoglia controllo “per mancanza di informazione”; ciò inquanto l’approvazione della tariffa “puntuale” era avvenuta indata 28 novembre 2013, ai fini della TIA, ed in data 8 aprile2014, ai fini della TARI, con decorrenza anticipata al 1°gennaio, ma “della modifica della metodologia -indiretta- dimisurazione dei rifiuti” aveva avuto contezza “solo con lafattura di conguaglio 2013, pacificamente recapitata … alla finedel 2014”, mentre quelle di acconto erano state “del tuttocorrispondenti, negli importi e nei parametri indicati, allemodalità precedenti di tariffazione, che si basavano sullasuperficie dei locali e sulla tipologia di attività”; i previgenticriteri di tassazione, invero, non erano ancorati al numero deglisvuotamenti per la determinazione della quota variabile dellatariffa e, pertanto, non era possibile ritenere che i contribuentifossero onerati di una verifica “incompatibile con i tempi diintroduzione del nuovo metodo di tariffazione, con la mancanzadi specifiche informazioni all’utenza e con l’assenza di uncalendario dei ritiri preventivamente comunicato”; inoltre, nonera stato tenuto conto, nell’emissione delle ingiunzioni fiscaliNumero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/2026impugnate, della delibera n. 207 del 2014, con la quale laGiunta Municipale aveva fissato un limite massimo di 104svuotamenti per l’anno 2013;- con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 668, legge n. 147 del 2013, inrelazione agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., degli artt. 5, 6 e 9del Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva digestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune diCapannori e della delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 207 del2014; la tariffa applicata, infatti, non aveva tenuto conto,analogamente a quanto era avvenuto per l’annualità 2013,della “effettività dei conferimenti”, in mancanza, oltre tutto, di“trasparenza informativa” ed in contrasto con i principi recepitianche a livello comunitario, che davano risalto alla necessitàche l’ammontare preteso fosse corrispondente alla quantità dirifiuti realmente conferita;- con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.l. n. 248 del2007 e degli artt. 52, comma 5, lett. b), num. 3, e 53 d.lgs. n.446 del 1997, in relazione all’art. 2697 c.c. ed all’art. 115c.p.c.; i giudici di secondo grado, infatti, avevano ritenuto chela gestione dei rifiuti solidi urbani, affidata ad una società atotale partecipazione pubblica, comportasse anche l’eserciziodel servizio di riscossione delle tariffe, nonostante lacontroricorrente, al momento dell’emissione delle ingiunzionifiscali impugnate, non fosse più a totale partecipazionepubblica, perché soggetta “a direzione e controllo del socioNumero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/2026unico [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, né era iscritta all’albo di cui all’art.5, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997.2.

Orbene, i motivi di ricorso, quali testé riepilogati, nonsono suscettibili di scrutinio nel merito, perché la controversianon poteva essere esaminata e decisa dai giudici tributari aditidalle parti, vertendosi in materia per la quale la giurisdizionespettava all’autorità giudiziaria ordinaria.3.

E’ opportuno rammentare, a tal proposito, chela giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda,da apprezzare in relazione al petitum sostanziale e, cioè, allospecifico oggetto ed alla reale natura della controversia, daidentificarsi non soltanto in funzione della concreta pronunciache si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causapetendi, costituita dal contenuto della posizione soggettivadedotta in giudizio, individuabile in relazione alla protezione adessa accordata, in astratto, dall’ordinamento, senza che, alriguardo, assuma rilievo decisivo la prospettazione dalla parte(cfr. Cass., sez. un., n. 20852/22, Cass., sez. un., n. 362/23 eCass., sez. un., n. 5375/25).Il criterio del petitum sostanziale, del resto, esclude che lagiurisdizione possa essere determinata secundum eventus litised impone che il suo accertamento consegua alla delibazionedei fatti allegati dall’attore, irrilevanti configurandosi, alcontrario, le difese del convenuto, destinate a riemergere sullascena processuale nel momento logicamente successivo dellavalutazione delle risultanze probatorie per la decisione delmerito della controversia (cfr. Cass., sez. un., n. 1470/94,Cass., sez. un., n. 10966/03, Cass., sez. un., n. 22643/09,Cass., sez. un., n. 2360/15, Cass., sez. un., n. 15748/19,Cass., sez. un., n. 13702/22 e Cass. n. 16796/25).Numero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/20263.1.

Ebbene, nella vicenda in esame, tenuto conto delpetitum sostanziale, attinente, con riferimento all’annualità2013, alla TIA e, con riferimento all’annualità 2014, alla TARI“puntuale” o “corrispettiva” (cfr., allegate in copia al fascicolodella ricorrente, le ingiunzioni fiscali n. 3868 e n. 3866, il cuiesame permette di arguire agevolmente la pretesa azionata,nonché le difese assunte, nel corso dei due gradi di merito,dalla controricorrente, sostanzialmente coincidenti, peraltro, aquelle della contribuente, con riferimento allo specifico oggettoed alla precipua natura del contenzioso qui riguardato), deveribadirsi che il giudice deputato a conoscere della controversiaera -ed è- quello ordinario e non quello tributario.3.2.

Quanto alla TIA (della quale si discute, come si è detto,con riferimento all’annualità 2013), questa Corte ha specificatoche la giurisdizione deve essere così ripartita: 1) spettano allagiurisdizione tributaria le controversie in materia di TIA 1aventi ad oggetto la debenza della tariffa dovuta ai sensidell’art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997 nel periodo di vigenza dellapredetta disposizione e, pertanto, fino alla data del 31 maggio2010, di entrata in vigore dell’art. 14 d.l. n. 78 del 2010,indipendentemente dalla data in cui le relative controversiesiano sorte; 2) spettano alla giurisdizione ordinaria lecontroversie in materia di TIA 2 sorte successivamente al 31maggio 2010, data di entrata in vigore del succitato art. 14 d.l.n. 78 del 2010, che hanno ad oggetto la debenza della tariffadovuta ai sensi dell’art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006; 3) spettanoalla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di TIA 1sorte successivamente alla data del 31 maggio 2010 che hannoad oggetto la debenza della tariffa dovuta per il periodosuccessivo all’abrogazione dell’art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997, adNumero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/2026opera dell’art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006, ma comunqueapplicata “in regime transitorio” (cfr. Cass., sez. un., n.20260/25).3.3.

Quanto, invece, alla TARI “puntuale” o “corrispettiva”(della quale si discute, come pure si è detto, con riferimentoall’annualità 2014), questa Corte ha osservato che trattasi diun’entrata di natura privatistica e non tributaria, con laconseguenza che il giudice competente a cui devono esseredevolute le relative controversie è quello ordinario e non quellotributario (cfr. Cass., sez. un., n. 11290/21).Ed, invero, l’art. 1, comma 668, legge n. 147 del 2013stabilisce che “i comuni che hanno realizzato sistemi dimisurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al serviziopubblico possono prevedere, con regolamento di cui all’art. 52d.lgs. n. 446 del 1997, l’applicazione di una tariffa aventenatura corrispettiva, in luogo della TARI”, ed, ancora, che,“nella determinazione della tariffa”, possono tenere conto “deicriteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del1999”.L’art. 1, comma 667, legge n. 147 del 2013, non di meno,dispone, nella prospettiva di dare attuazione al principio “chiinquina paga”, sancito dall’art. 14 Direttiva 2008/98/CE, che,“entro un anno dalla data di entrata in vigore della presentelegge, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela delTerritorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia edelle Finanze, sentita la [OSCURATO:PERSONA]Città edAutonomie Locali”, siano stabiliti “criteri per la realizzazione daparte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale dellaquantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi digestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri diNumero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/2026ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare uneffettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso acopertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione deirifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammessedal diritto dell’Unione Europea”.Questa disciplina -considerata alla luce della ratio legis che laispira, volta a conseguire, attraverso un modello tariffarioreputato particolarmente efficace nell’attuazione dellagerarchia gestionale dei rifiuti urbani di cui all’art. 179 d.lgs. n.152 del 2006, una correlazione sempre più marcata tra la realeproduzione dei rifiuti e l’ammontare da versare- permette diritenere che, attraverso una norma di rango primario (art. 1,comma 668, legge n. 147 del 2013), sia stata autorizzatal’adozione, ad opera dei comuni, di una tariffa del tuttoalternativa alla TARI, caratterizzata da corrispettività ed aventenatura privatistica, in vista della quale le amministrazionicomunali possono tenere conto dei criteri enunciati nelregolamento emanato con il d.P.R. n. 158 del 1999 (recantenorme per l’elaborazione di un metodo normalizzato perdefinire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiutiurbani), considerati idonei dal legislatore a fungere daparametri -predeterminati per legge e, quindi, affidabili- ancheai fini della determinazione e dell’applicazione della tariffa“puntuale” o “corrispettiva”.Con il decreto menzionato dall’art. 1, comma 667, legge n.147 del 2013 -che è stato concretamente adottato in data 20aprile 2017- sono stati individuati i criteri attraverso i qualirealizzare sistemi di misurazione puntuale della quantità dirifiuti conferiti o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzodi correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio: taleNumero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/2026provvedimento -avente natura sostanzialmente tecnica, perchéfunzionale all’individuazione delle modalità operative digestione del servizio e di ripartizione dei costi- ha costituito unpassaggio indispensabile nel varo di questa “nuova tariffa”,ancorché nella precipua ottica di perseguire una necessariauniformità di trattamento sul territorio nazionalenell’erogazione del servizio, essendo i comuni comunquelegittimati, già prima della sua emanazione, all’adozione dellatariffa, in forza dell’art. 1, comma 668, legge n. 147 del 2013.Anche perché, a ritenere diversamente, sarebbe di difficilecomprensione -anche in chiave sistematica, avuto riguardo,quindi, non solo all’ordito normativo che connotaspecificamente il d.m. 20 aprile 2017, ma anche alla disciplinagenerale con la quale è stata autorizzata l’istituzione dellatariffa “puntuale” o “corrispettiva”- la norma transitoriacontenuta nell’art. 10, secondo la quale “i comuni che, nellemore dell’emanazione del presente decreto, hanno applicatouna misurazione puntuale della parte variabile della tariffa,adeguano le proprie disposizioni regolamentari alleprescrizioni del presente decreto entro ventiquattro mesi dallasua entrata in vigore”: espressione che conferma vieppiù lalegittimità delle tariffe varate, anche antecedentementeall’emanazione del suddetto decreto, da moltissimeamministrazioni comunali, in virtù dell’art. 1, comma 668,legge n. 147 del 2013 e dei criteri rinvenibili nel d.P.R. n. 158del 1999, richiedendo solamente -la prefata disposizione- unadeguamento -per le esigenze di uniformità poc’anzimentovate- dei regolamenti locali con le quali le succitatetariffe siano state adottate.Numero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/2026In conclusione, trattandosi di una tariffa avente naturaprivatistica, fondata sul nesso sinallagmatico tra servizioeffettivamente reso e corrispettivo, la controversia de qua, cheverte proprio sull’applicazione di una siffatta tariffa, è attratta -come, del resto, questa Corte, con riferimento, peraltro, ad uncontenzioso inerente ad un’annualità di imposta antecedentealla promulgazione del d.m. 20 aprile 2017, ha recentementeribadito (cfr. Cass. n. 5536/26)- nella giurisdizione del giudiceordinario.4.

Non è lecito dubitare, d’altro canto, della rilevabilità, inquesta sede, del difetto di giurisdizione del giudice tributario,della riforma dell’art. 37 c.p.c., qual è quello che occupa questaCorte, deve escludersi la formazione del giudicato internoladdove il giudice di primo grado non si sia pronunciatoespressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio “inogni stato e grado” del processo o inerente a “questionifondanti”, decidendo la causa nel merito, e le parti non abbianoimpugnato la decisione in relazione a tale profilo (cfr. Cass. n.33240/25, che richiama, sul punto, Cass., sez. un., n.24172/25).5.

In conclusione, deve essere dichiarato il difetto digiurisdizione del giudice tributario, con conseguente cassazionedella sentenza impugnata, e deve essere dichiarata lagiurisdizione di quello ordinario, davanti al quale le partipotranno riassumere il giudizio, in applicazione dell’art. 59,comma 1, legge n. 69 del 2009, secondo il quale il giudice che,in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o digiudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica,Numero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/2026altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munitodi giurisdizione (cfr. Cass. n. 7388/26).Non è necessario, infine, che sulla questione di giurisdizionede qua si esprimano le Sezioni Unite, in applicazione delprincipio secondo il quale, ai sensi dell’art. 374, comma 1,ultima parte, c.p.c., le Sezioni Semplici della Corte Suprema diCassazione possono conoscere della questione di giurisdizione,non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite,quando queste ultime si siano già espresse su di essa,ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiarie precisi principi informatori, suscettibili di rappresentare unaguida orientativa per le Sezioni Semplici (cfr. Cass., sez. un.,n. 1599/22).6.

Le spese di lite, tenuto conto del consolidarsi degliorientamenti summenzionati riguardo al riparto di giurisdizionein subiecta materia in epoca successiva all’insorgere della lite,possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.MLa Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributarioa decidere la controversia e cassa la sentenza impugnata;dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al qualele parti potranno riassumere la causa nei termini di legge;compensa integralmente tra le parti le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, rappresentata e difesa dagli avv.ti GiuseppeConoscenti e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore,INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1481/19 della Commissione TributariaRegionale della Toscana, pubblicata in data 21 ottobre 2019.Numero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/2026Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con sentenza n. 1481/19, pubblicata in data 21 ottobre2019, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana harigettato l’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenzan. 583/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Lucca,con la quale erano stati accolti parzialmente -ed, in particolare,relativamente all’IVA- i ricorsi -separatamente proposti e poiriuniti- avverso le ingiunzioni fiscali n. 3868 e n. 3866, emessedalla ASCIT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per conto del Comune diCapannori, con riferimento -rispettivamente- alla TIA 2013 eed alla TARI 2014.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tremotivi di impugnazione.3. La ASCIT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito,depositando controricorso e, successivamente memoria,concludendo per la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.4. Il Comune di Capannori, invece, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso poggia sui seguenti motivi:- con il primo motivo la ricorrente ha prospettato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997 e dell’art. 6,comma 2, d.P.R. n. 158 del 1999, in relazione agli artt. 2697c.c. e 115 c.p.c., nonché degli artt. 5 e 9 reg. TIA del [OSCURATO:PERSONA] e della delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 207 del2014; la corte di merito, infatti, aveva invertito l’onere dellaNumero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/2026prova e considerato generiche le contestazioni che avevaarticolato, reputando che fosse stato dimostrato, per un verso,il “numero degli svuotamenti”, spettando alla contribuenteverificare il riempimento dei cassonetti prima di esporli per losvuotamento (che avrebbe imposto, volta per volta, la loro“movimentazione”, dai locali interni al piazzale esterno,nonostante si trattasse di cassonetti particolarmenteingombranti e pesanti), e che fosse stato determinato, peraltro verso, il quantitativo di rifiuti smaltito, nonostante glisvuotamenti fossero avvenuti quando i cassonetti erano vuoti osemivuoti e non le fosse stato consentito di esercitarequalsivoglia controllo “per mancanza di informazione”; ciò inquanto l’approvazione della tariffa “puntuale” era avvenuta indata 28 novembre 2013, ai fini della TIA, ed in data 8 aprile2014, ai fini della TARI, con decorrenza anticipata al 1°gennaio, ma “della modifica della metodologia -indiretta- dimisurazione dei rifiuti” aveva avuto contezza “solo con lafattura di conguaglio 2013, pacificamente recapitata … alla finedel 2014”, mentre quelle di acconto erano state “del tuttocorrispondenti, negli importi e nei parametri indicati, allemodalità precedenti di tariffazione, che si basavano sullasuperficie dei locali e sulla tipologia di attività”; i previgenticriteri di tassazione, invero, non erano ancorati al numero deglisvuotamenti per la determinazione della quota variabile dellatariffa e, pertanto, non era possibile ritenere che i contribuentifossero onerati di una verifica “incompatibile con i tempi diintroduzione del nuovo metodo di tariffazione, con la mancanzadi specifiche informazioni all’utenza e con l’assenza di uncalendario dei ritiri preventivamente comunicato”; inoltre, nonera stato tenuto conto, nell’emissione delle ingiunzioni fiscaliNumero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/2026impugnate, della delibera n. 207 del 2014, con la quale laGiunta Municipale aveva fissato un limite massimo di 104svuotamenti per l’anno 2013;- con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 668, legge n. 147 del 2013, inrelazione agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., degli artt. 5, 6 e 9del Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva digestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune diCapannori e della delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 207 del2014; la tariffa applicata, infatti, non aveva tenuto conto,analogamente a quanto era avvenuto per l’annualità 2013,della “effettività dei conferimenti”, in mancanza, oltre tutto, di“trasparenza informativa” ed in contrasto con i principi recepitianche a livello comunitario, che davano risalto alla necessitàche l’ammontare preteso fosse corrispondente alla quantità dirifiuti realmente conferita;- con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.l. n. 248 del2007 e degli artt. 52, comma 5, lett. b), num. 3, e 53 d.lgs. n.446 del 1997, in relazione all’art. 2697 c.c. ed all’art. 115c.p.c.; i giudici di secondo grado, infatti, avevano ritenuto chela gestione dei rifiuti solidi urbani, affidata ad una società atotale partecipazione pubblica, comportasse anche l’eserciziodel servizio di riscossione delle tariffe, nonostante lacontroricorrente, al momento dell’emissione delle ingiunzionifiscali impugnate, non fosse più a totale partecipazionepubblica, perché soggetta “a direzione e controllo del socioNumero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/2026unico [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, né era iscritta all’albo di cui all’art.5, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997.2. Orbene, i motivi di ricorso, quali testé riepilogati, nonsono suscettibili di scrutinio nel merito, perché la controversianon poteva essere esaminata e decisa dai giudici tributari aditidalle parti, vertendosi in materia per la quale la giurisdizionespettava all’autorità giudiziaria ordinaria.3. E’ opportuno rammentare, a tal proposito, chela giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda,da apprezzare in relazione al petitum sostanziale e, cioè, allospecifico oggetto ed alla reale natura della controversia, daidentificarsi non soltanto in funzione della concreta pronunciache si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causapetendi, costituita dal contenuto della posizione soggettivadedotta in giudizio, individuabile in relazione alla protezione adessa accordata, in astratto, dall’ordinamento, senza che, alriguardo, assuma rilievo decisivo la prospettazione dalla parte(cfr. Cass., sez. un., n. 20852/22, Cass., sez. un., n. 362/23 eCass., sez. un., n. 5375/25).Il criterio del petitum sostanziale, del resto, esclude che lagiurisdizione possa essere determinata secundum eventus litised impone che il suo accertamento consegua alla delibazionedei fatti allegati dall’attore, irrilevanti configurandosi, alcontrario, le difese del convenuto, destinate a riemergere sullascena processuale nel momento logicamente successivo dellavalutazione delle risultanze probatorie per la decisione delmerito della controversia (cfr. Cass., sez. un., n. 1470/94,Cass., sez. un., n. 10966/03, Cass., sez. un., n. 22643/09,Cass., sez. un., n. 2360/15, Cass., sez. un., n. 15748/19,Cass., sez. un., n. 13702/22 e Cass. n. 16796/25).Numero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/20263.1. Ebbene, nella vicenda in esame, tenuto conto delpetitum sostanziale, attinente, con riferimento all’annualità2013, alla TIA e, con riferimento all’annualità 2014, alla TARI“puntuale” o “corrispettiva” (cfr., allegate in copia al fascicolodella ricorrente, le ingiunzioni fiscali n. 3868 e n. 3866, il cuiesame permette di arguire agevolmente la pretesa azionata,nonché le difese assunte, nel corso dei due gradi di merito,dalla controricorrente, sostanzialmente coincidenti, peraltro, aquelle della contribuente, con riferimento allo specifico oggettoed alla precipua natura del contenzioso qui riguardato), deveribadirsi che il giudice deputato a conoscere della controversiaera -ed è- quello ordinario e non quello tributario.3.2. Quanto alla TIA (della quale si discute, come si è detto,con riferimento all’annualità 2013), questa Corte ha specificatoche la giurisdizione deve essere così ripartita: 1) spettano allagiurisdizione tributaria le controversie in materia di TIA 1aventi ad oggetto la debenza della tariffa dovuta ai sensidell’art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997 nel periodo di vigenza dellapredetta disposizione e, pertanto, fino alla data del 31 maggio2010, di entrata in vigore dell’art. 14 d.l. n. 78 del 2010,indipendentemente dalla data in cui le relative controversiesiano sorte; 2) spettano alla giurisdizione ordinaria lecontroversie in materia di TIA 2 sorte successivamente al 31maggio 2010, data di entrata in vigore del succitato art. 14 d.l.n. 78 del 2010, che hanno ad oggetto la debenza della tariffadovuta ai sensi dell’art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006; 3) spettanoalla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di TIA 1sorte successivamente alla data del 31 maggio 2010 che hannoad oggetto la debenza della tariffa dovuta per il periodosuccessivo all’abrogazione dell’art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997, adNumero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/2026opera dell’art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006, ma comunqueapplicata “in regime transitorio” (cfr. Cass., sez. un., n.20260/25).3.3. Quanto, invece, alla TARI “puntuale” o “corrispettiva”(della quale si discute, come pure si è detto, con riferimentoall’annualità 2014), questa Corte ha osservato che trattasi diun’entrata di natura privatistica e non tributaria, con laconseguenza che il giudice competente a cui devono esseredevolute le relative controversie è quello ordinario e non quellotributario (cfr. Cass., sez. un., n. 11290/21).Ed, invero, l’art. 1, comma 668, legge n. 147 del 2013stabilisce che “i comuni che hanno realizzato sistemi dimisurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al serviziopubblico possono prevedere, con regolamento di cui all’art. 52d.lgs. n. 446 del 1997, l’applicazione di una tariffa aventenatura corrispettiva, in luogo della TARI”, ed, ancora, che,“nella determinazione della tariffa”, possono tenere conto “deicriteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del1999”.L’art. 1, comma 667, legge n. 147 del 2013, non di meno,dispone, nella prospettiva di dare attuazione al principio “chiinquina paga”, sancito dall’art. 14 Direttiva 2008/98/CE, che,“entro un anno dalla data di entrata in vigore della presentelegge, con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela delTerritorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia edelle Finanze, sentita la [OSCURATO:PERSONA]Città edAutonomie Locali”, siano stabiliti “criteri per la realizzazione daparte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale dellaquantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi digestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri diNumero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/2026ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare uneffettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso acopertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione deirifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammessedal diritto dell’Unione Europea”.Questa disciplina -considerata alla luce della ratio legis che laispira, volta a conseguire, attraverso un modello tariffarioreputato particolarmente efficace nell’attuazione dellagerarchia gestionale dei rifiuti urbani di cui all’art. 179 d.lgs. n.152 del 2006, una correlazione sempre più marcata tra la realeproduzione dei rifiuti e l’ammontare da versare- permette diritenere che, attraverso una norma di rango primario (art. 1,comma 668, legge n. 147 del 2013), sia stata autorizzatal’adozione, ad opera dei comuni, di una tariffa del tuttoalternativa alla TARI, caratterizzata da corrispettività ed aventenatura privatistica, in vista della quale le amministrazionicomunali possono tenere conto dei criteri enunciati nelregolamento emanato con il d.P.R. n. 158 del 1999 (recantenorme per l’elaborazione di un metodo normalizzato perdefinire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiutiurbani), considerati idonei dal legislatore a fungere daparametri -predeterminati per legge e, quindi, affidabili- ancheai fini della determinazione e dell’applicazione della tariffa“puntuale” o “corrispettiva”.Con il decreto menzionato dall’art. 1, comma 667, legge n.147 del 2013 -che è stato concretamente adottato in data 20aprile 2017- sono stati individuati i criteri attraverso i qualirealizzare sistemi di misurazione puntuale della quantità dirifiuti conferiti o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzodi correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio: taleNumero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/2026provvedimento -avente natura sostanzialmente tecnica, perchéfunzionale all’individuazione delle modalità operative digestione del servizio e di ripartizione dei costi- ha costituito unpassaggio indispensabile nel varo di questa “nuova tariffa”,ancorché nella precipua ottica di perseguire una necessariauniformità di trattamento sul territorio nazionalenell’erogazione del servizio, essendo i comuni comunquelegittimati, già prima della sua emanazione, all’adozione dellatariffa, in forza dell’art. 1, comma 668, legge n. 147 del 2013.Anche perché, a ritenere diversamente, sarebbe di difficilecomprensione -anche in chiave sistematica, avuto riguardo,quindi, non solo all’ordito normativo che connotaspecificamente il d.m. 20 aprile 2017, ma anche alla disciplinagenerale con la quale è stata autorizzata l’istituzione dellatariffa “puntuale” o “corrispettiva”- la norma transitoriacontenuta nell’art. 10, secondo la quale “i comuni che, nellemore dell’emanazione del presente decreto, hanno applicatouna misurazione puntuale della parte variabile della tariffa,adeguano le proprie disposizioni regolamentari alleprescrizioni del presente decreto entro ventiquattro mesi dallasua entrata in vigore”: espressione che conferma vieppiù lalegittimità delle tariffe varate, anche antecedentementeall’emanazione del suddetto decreto, da moltissimeamministrazioni comunali, in virtù dell’art. 1, comma 668,legge n. 147 del 2013 e dei criteri rinvenibili nel d.P.R. n. 158del 1999, richiedendo solamente -la prefata disposizione- unadeguamento -per le esigenze di uniformità poc’anzimentovate- dei regolamenti locali con le quali le succitatetariffe siano state adottate.Numero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/2026In conclusione, trattandosi di una tariffa avente naturaprivatistica, fondata sul nesso sinallagmatico tra servizioeffettivamente reso e corrispettivo, la controversia de qua, cheverte proprio sull’applicazione di una siffatta tariffa, è attratta -come, del resto, questa Corte, con riferimento, peraltro, ad uncontenzioso inerente ad un’annualità di imposta antecedentealla promulgazione del d.m. 20 aprile 2017, ha recentementeribadito (cfr. Cass. n. 5536/26)- nella giurisdizione del giudiceordinario.4. Non è lecito dubitare, d’altro canto, della rilevabilità, inquesta sede, del difetto di giurisdizione del giudice tributario,della riforma dell’art. 37 c.p.c., qual è quello che occupa questaCorte, deve escludersi la formazione del giudicato internoladdove il giudice di primo grado non si sia pronunciatoespressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio “inogni stato e grado” del processo o inerente a “questionifondanti”, decidendo la causa nel merito, e le parti non abbianoimpugnato la decisione in relazione a tale profilo (cfr. Cass. n.33240/25, che richiama, sul punto, Cass., sez. un., n.24172/25).5. In conclusione, deve essere dichiarato il difetto digiurisdizione del giudice tributario, con conseguente cassazionedella sentenza impugnata, e deve essere dichiarata lagiurisdizione di quello ordinario, davanti al quale le partipotranno riassumere il giudizio, in applicazione dell’art. 59,comma 1, legge n. 69 del 2009, secondo il quale il giudice che,in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o digiudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica,Numero registro generale 13585/2020Numero sezionale 4846/2026Numero di raccolta generale 20263/2026Data pubblicazione 16/06/2026altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munitodi giurisdizione (cfr. Cass. n. 7388/26).Non è necessario, infine, che sulla questione di giurisdizionede qua si esprimano le Sezioni Unite, in applicazione delprincipio secondo il quale, ai sensi dell’art. 374, comma 1,ultima parte, c.p.c., le Sezioni Semplici della Corte Suprema diCassazione possono conoscere della questione di giurisdizione,non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite,quando queste ultime si siano già espresse su di essa,ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiarie precisi principi informatori, suscettibili di rappresentare unaguida orientativa per le Sezioni Semplici (cfr. Cass., sez. un.,n. 1599/22).6. Le spese di lite, tenuto conto del consolidarsi degliorientamenti summenzionati riguardo al riparto di giurisdizionein subiecta materia in epoca successiva all’insorgere della lite,possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.MLa Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributarioa decidere la controversia e cassa la sentenza impugnata;dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al qualele parti potranno riassumere la causa nei termini di legge;compensa integralmente tra le parti le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20263/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris