CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 agosto 1964
Cassazione n. 45595/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/1964 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli, a seguito di annullamento con rinvio ex art. 627 commi 2 e 3 cod. proc. pen., ha rideterminato la pena di anni 1 mesi 5 di reclusione ed euro 4.700,00 di multa, per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, posto che il giudice del rinvio non ha rivalutato complessivamente il trattamento sanzionatorio ma si è limitato ad escludere la continuazione con la condotta di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di diversa tipologia (cocaina e hashish), posto che le due condotte costituiscono un'unica ipotesi di reato, e non distinte violazioni della legge penale, senza, tuttavia, effettuare una rivalutazione complessiva del trattamento sanzionatorio e, con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice del rinvio sostanzialmente confermato la quantificazione della pena commisurata dal primo giudice, tuttavia concedendo la sospensione condizionale della pena. Considerato che con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato ed articolato i motivi di ricorso. Considerato che entrambi i motivi sono manifestamente infondati perché inerenti ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato ed in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, posto che il giudice dell'appello, quale giudice del rinvio, ha ritenuto di rideterminare, richiamando espressamente i criteri di cui all'art.133 cod. pen., la pena per il reato residuo in anni uno e mesi cinque di reclusione e in euro 4700,00 di multa, eliminando l'aumento previsto per il reato in continuazione; il giudice, altresì, ha ritenuto, facendo riferimento alla concreta gravità del fatto, alla condotta del prevenuto e al quantitativo di sostanza stupefacente detenuta e ceduta illegittimamente, nonché all'incensuratezza dell'imputato, di concedere comunque il beneficio della sospensione condizionale della pena, negata dal primo giudice. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore