CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 41414/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]] SADOK nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Modena, a loro richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. le pene rispettive di un anno di reclusione ed € 5.000,00 di multa a titolo di continuazione e di un anno e due mesi di reclusione ed C 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Contro la sentenza hanno proposto distinto ricorso gli imputati, il primo deducendo la mancanza di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e il secondo l'omessa esclusione della contestata recidiva. Nessuna delle censure rientra nel novero di quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen. e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 3.000,00 P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 ottobre 2021 Il consigliere sore [OSCURATO:PERSONA]