CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07433/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 20072/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO- ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e SILVIOCRAPOLICCHIO- controricorrenti -Numero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.3461/2021 depositata il 10/05/2021.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente eALESSANDRO PACE per i controricorrenti;1. L’Agenzia del Demanio proponeva appello avverso lasentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto la domanda diBennati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CroceCorrado, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] costituito con atto del 14 gennaio 1928 sugli immobiliposseduti dagli attori.2. Si costituivano in giudizio gli appellati.3. La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame. Inparticolare, la Corte affermava di condividere e far propria lasentenza del Tribunale e, la stessa qualificazione della parteappellante del rapporto come coenfiteusi, essendo indubbio che ifrazionamenti erano stati effettuati legittimamente, che vi era statoun godimento separato delle porzioni, che alcune di queste eranostate nel tempo oggetto di affrancazione. Ciò determinaval'applicazione dell’art. 961, secondo comma, c.c. che prevede lariduzione proporzionale del canone, che va parametrato allaporzione goduta. A riprova di ciò alcune porzioni erano stateaffrancate per importi di gran lunga inferiori a lire 1000.Numero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026Sotto altro profilo, la Corte osservava che l’amministrazionefinanziaria non aveva mai provveduto nel tempo a rideterminare oesigere canoni superiori per le singole porzioni come avrebbepotuto e dovuto. Sicché all'epoca di entrata in vigore della legge16/1974 il canone stabilito originariamente per l'intero immobile inlire 50.000 doveva intendersi proporzionalmente ridotto per imolteplici lotti in misura di gran lunga inferiore a £. 1000 conconseguente estinzione dell'enfiteusi.4. L’Agenzia del Demanio ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] illustrato da memoria.6. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità dellasentenza per motivazione omessa o apparente ex artt. 132, comma2 n. 4, c.p.c. e 118 disp. attuazione c.p.c.La sentenza d'appello sarebbe nulla ai sensi dell'art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., risultando del tutto priva dell'esposizione deimotivi sui quali la decisione si fonda, estrinsecandosi inargomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi", cioè, inparticolare, non essendo indicati gli elementi da cui il giudice hatratto il proprio convincimento ovvero tali elementi sono indicatisenza un'adeguata disamina logico-giuridica.Parte ricorrente ripercorre i propri motivi di appello edevidenzia come la Corte d’Appello abbia solo rimandato allaNumero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026sentenza di primo grado rendendo di fatto impossibile comprenderele motivazioni poste a base della propria pronuncia.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione efalsa applicazione dell'art. 1 l.n. 16/74, nonché dell'art. 14 dellepreleggi e degli artt. 957, 961 e 971 c.c.La decisione non sarebbe corretta, nella parte in cui hainterpretato e ritenuto applicabile la citata legge n. 16/74,facendone derivare l'estinzione del diritto di enfiteusi e ilconsolidamento del diritto di proprietà in capo agli attori.E invero, quando, per una qualsiasi causa, il diritto reale sucosa altrui si estingue, il diritto del proprietario si espande,assumendo automaticamente il carattere di piena proprietà. Effettodell'estinzione è dunque la consolidazione dell'enfiteusi nella nudaproprietà, operante automaticamente senza bisogno di pronunciaal riguardo (cessata l'enfiteusi il proprietario riacquista il godimentodella cosa). Qualunque sia la costruzione dogmatica che si accolgadell'istituto della consolidazione, che non è un modo di estinzioneparticolare dell'enfiteusi, ma riguarda tutti i diritti reali su cosaaltrui ed è anzi un aspetto particolare del fenomeno dellaconfusione, sarebbe certo che, essendo il diritto reale su cosa altruiuna limitazione del diritto di proprietà, per effetto della coesistenzanella medesima persona del diritto reale e della proprietà, lalimitazione scompare e la proprietà riacquista la pienezza propria.Per il ricorrente non può sostenersi che il bene si trasferisca incapo all’enfiteuta mancando sia l'elemento formale, posto che iltrasferimento di un bene immobile è soggetto al requisito dellaforma ab sustantiam e della sua trascrizione, sia l'elementosostanziale, posto che un trasferimento della res publica ad unprivato è possibile solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui ilNumero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026trasferimento gratuito sia correlato ad un interesse pubblicistico ditipo assistenziale riferito ad un bene di ridotte dimensioni ed utilitàe non trasmodi in una indebita locupletazione in danno dellacollettività.Per parte ricorrente la norma in oggetto fa espressoriferimento ai rapporti reali e personali costituiti anteriormente alladata del 28 ottobre 1941 cui corrispondeva il versamento di uncanone in misura inferiore a lire 1.000 annue.La ricorrente richiama gli artt. 961 c.c. (solidarietà delpagamento del canone) e l'art. 971 c.c. a tutela del concedente eritiene che, in ogni caso, il Giudice avrebbe erroneamente ritenutocondizionante, ai fini dell’estinzione del diritto di enfiteusi, la solaentità della somma dovuta a titolo di canone dal singolo coenfiteutaalla data di entrata in vigore della legge n. 16/74. Tenuto contoanche del criterio di stretta interpretazione delle norme di derogaa principi generali.A parere dell’Agenzia del demanio, dunque, la norma intenderiferirsi solo ed esclusivamente ai rapporti (nella specie di enfiteusi)pendenti alla data del 28.10.1941 per i quali sia statooriginariamente determinato un corrispettivo inferiore a L. 1.000annue e non ad altre tipologie di rapporti quali quelli sostituiti e/omodificati nel corso degli anni (consensualmente o meno).In caso di frazionamento anche se il coenfiteuta versi unimporto inferiore a L. 1.000 è pur vero che trattasi solo edesclusivamente del pagamento pro quota dell'unico canone pari aL 50.000 (superiore a quello indicato nella legge citata) e che, inogni caso, non potrebbe mai prodursi l'effetto estintivo voluto dallalegge n. 16/74 nella considerata unicità ed indivisibilitàdell'originario rapporto di enfiteusi. Peraltro, anche se è possibileNumero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026l’affrancazione parziale ci vuole sempre il consenso del concedenteche può invece pretendere l’affrancazione dell’intero lotto.Se invece che di successione nel rapporto si deve intenderecome costituzione di un nuovo rapporto allora mancherebbe ilpresupposto temporale (rapporti di enfiteusi "costituitianteriormente, alla data del 28 ottobre 1941"). Altrimenti dovrebbetrattarsi di una novazione del rapporto originario in più rapportisingoli che, irragionevolmente, opererebbe ex tunc.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione degli articoli 5 e 6 della legge n. 1138/1970.Parte ricorrente, per quel che concerne la determinazione delcanone enfiteutico delle aree sulle quali insistono i fabbricatipremette che la Corte Costituzionale, anche in tal caso, hadichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa che stabilivai criteri di determinazione del suddetto canone enfiteutico laddoveometteva di prevedere l'aggiornamento periodico del valore diriferimento prescelto per la determinazione del capitale diaffrancazione relativo alle enfiteusi urbane costituite sia prima del28 ottobre 1941 che successivamente a tale data. In particolare laCorte Costituzionale con sentenza n. 53 del 1974 ha dichiaratol'illegittimità, tra gli altri, degli articoli 5 e 6 della legge 113811970(che prevedevano rispettivamente il divieto di revisione del canonedelle enfiteusi urbane e la rivalutazione IST A T del canone, arichiesta della parte interessata, per il periodo l gennaio 1963 - 31dicembre 1968) limitatamente alla parte in cui comprendevanonella nuova normativa anche ì rapporti di enfiteusi urbana ededificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941La stessa Corte, con sentenza n. 160 del 2008, ha dichiaratol'illegittimità degli artt. 5 e 6, nella parte in cui, per le enfiteusiNumero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, nonprevedevano che il valore di riferimento per la determinazione delcapitale per l'affrancazione delle stesse fosse periodicamenteaggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazioneidonei a mantenerne adeguata. con una ragionevoleapprossimazione, la corrispondenza con la effettiva realtàeconomica.Il Consiglio di Stato, anche in virtù della menzionata pronunciadella Corte Costituzionale, ha ammesso la possibilità diaggiornamento dei canoni enfiteutici di fondi rustici che siano neltempo mutati, come avvenuto nel caso de qua, in fondi urbani,laddove l'urbanizzazione del fondo enfiteutico rustico sia avvenutasecundum legem ovvero sia assistita da titoli abilitanti (sia ex antesia in virtù di sanatoria).[OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe dunque errato nell'interpretareed applicare la legge n. 16/1974, non ricorrendone i presupposti ele condizioni.4. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso evidenziandoche la questione attinente all’interpretazione della l. n. n. 16/1974in relazione ai presupposti per l’estinzione dei canoni sui fondiconcessi in enfiteusi in epoca antecedente al 28 ottobre 1941 sipresenta analoga a quella sollevata in altri ricorsi sia pure a partiinvertite a causa del contrasto interpretativo che si è verificatopresso la Corte d’Appello di Roma.Con la sentenza del 17 luglio 2025, n. 19765, su conclusioniconformi del medesimo P.G. è stato affermato il seguente principiodi diritto, così massimato: in tema di estinzione del rapportoenfiteutico, l’art. 1 della l. n. 16 del 1974 - ratione temporis vigente- va interpretato nel senso che il vincolo deve essere stato costituitoNumero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026in data antecedente al 28 ottobre 1941 e con canone inferiore amille lire annue; ne consegue che - al fine dell’applicazione dellasuddetta norma - nel caso in cui il fondo sul quale è costituito ilvincolo sia stato, nel corso del tempo, oggetto di divisione ofrazionamenti con successive affrancazioni, il canone deverideterminarsi in misura proporzionale al valore del singoloimmobile risultante dalla divisione, con riferimento alla data dientrata in vigore della l. n. 16 del 1974.A parere dell’Ufficio di Procura occorre dare continuità a talestatuizione di modo che è a escludersi che il vincolo unico originariosi sia frazionato, senza la costituzione di novelli vincoli, di cuimanca il relativo atto costitutivo, quanto al pagamento del canoneenfiteutico per effetto del subingresso di nuovi proprietari inragione degli effettuati frazionamenti e affrancazione.5. I tre motivi di ricorso, che stante la loro evidenteconnessione possono essere trattati congiuntamente, sonoinfondati.La Corte intende dare continuità al precedente richiamato dalP.G.. In tale sentenza si è evidenziata l'applicabilità al caso di speciedell’art. 1 della l. n. 16/1974 che testualmente recita: «Sono estintii rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente, alladata del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le amministrazioni e leaziende autonome dello Stato, comprese l'Amministrazione delfondo per il culto, l'Amministrazione del fondo di beneficenza e direligione nella città di Roma e l'Amministrazione dei patrimoniriuniti ex economali hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici,censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate, in misurainferiore a lire 1.000 annue».Numero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026Si è detto, infatti, che ricorrono i presupposti per ritenereestinti i rapporti in base alla norma sopra citata. Il caso deciso èanalogo a quello in esame. Infatti, tra le parti non è contestato chenella fattispecie in esame l’originario vincolo enfiteutico sia sorto indata anteriore al 28 ottobre 1941, in particolare il Demanio delloStato, con atto 14 gennaio 1928, ha concesso in enfiteusi perpetuaalla [OSCURATO:PERSONA] fra Ravennati [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la [OSCURATO:PERSONA] di Ostia.Successivamente, con atto del 19 aprile 1941 rep. 42827 del NotaioGuido [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Società AnonimaBonifiche ed Appoderamenti (SA.B.A.) l'utile dominio su una partedell'area delle Saline di Ostia di cui era ancora titolare il Demaniodello Stato giusto N.O. del Ministero delle Finanze nota 10.02.1941prot. 108311 e quest’ultima società (S.A.BA.), con atti 27 dicembre1946 e 10 aprile 1947 del [OSCURATO:PERSONA], ha venduto l'utiledominio di una parte dell'area delle Saline di Ostia alla "SocietàCooperativa Edilizia [OSCURATO:PERSONA]".Negli anni successivi, la S.A.B.A. e la [OSCURATO:PERSONA], ognuno perproprio conto, hanno lottizzato l'intero comprensorio e venduto isingoli lotti. Si legge nell’atto del 1941 che il nulla osta a venderealla società anonima bonifiche l'utile dominio di parte della tenutaconcesso con nota del 10 febbraio 1941 da parte del Ministero dellefinanze - provveditorato generale dello Stato era subordinato alfatto che la cooperativa avesse ottemperato attraverso l'ufficiotecnico erariale alla determinazione della quota di canoneenfiteutico afferente alla parte di tenuta oggetto del contratto.L'ufficio tecnico erariale aveva determinato la superficie e avevaassegnato il canone enfiteutico in lire 8117. Pertanto, alla data delNumero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/202610 aprile 1941 risulta già assentito un primo frazionamento almomento della cessione del domino utile con determinazione delnuovo canone in lire 8117.Le successive vicende che hanno caratterizzato i terrenioggetto del vincolo enfiteutico costituito nel 1928 rilevano nellamisura in cui risulta che i terreni sono stati oggetti di successivi attidi cessione e di lottizzazione e, in alcuni casi, ai frazionamenti èseguita anche la relativa affrancazione determinata con riferimentoa canoni inferiori alle mille lire previste dalla legge del 1974.In altri termini, ciò che rileva ai fini del presente ricorso, èche il frazionamento dei terreni ha comportato necessariamente lamodifica del canone enfiteutico che originariamente ammontava a50.000 lire per l'intera area e che successivamente si èprogressivamente ridotto in misura proporzionale alla parte diterreno oggetto del frazionamento a seguito di lottizzazione consuccessive divisioni o cessioni fino all’acquisto da parte degli odierniricorrenti.1.3 La l.n. 16/1974 nel prevedere l’estinzione dei canonienfiteutici inferiori a lire 1000 (mille) ha costituito uno dei correttivifinalizzati ad eliminare, per ragioni di antieconomicità, dirittiperpetui in capo alle Amministrazioni. In altri termini, ha postorimedio ad un fenomeno di "riesumazione" di canoni enfiteutici dinon particolare rilievo economico, a lungo dimenticati e spessobasati su stipulazioni troppo risalenti nel tempo. L'applicazionedella normativa comporta la rinuncia per legge del canoneenfiteutico e l'estinzione del rapporto.L’art. 1 della legge citata deve interpretarsi nel senso che,per l’estinzione del rapporto, il vincolo enfiteutico deve esserecostituito in data antecedente al 28 ottobre 1941 e al momento diNumero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026entrata in vigore della legge il canone – in relazione alla porzionedi immobile in questione – deve essere inferiore alle mille lireannue.Il vincolo enfiteutico è comunque unico e il frazionamentoagisce solo sul canone ma non determina l’insorgere di un nuovo ediverso vincolo enfiteutico. Infatti, in presenza di frazionamenticertamente assentiti e di affrancazione di alcuni terreni dell’unicooriginario lotto oggetto della convenzione del 1928 è indubbio chevia stato un godimento separato delle porzioni. In tal senso, deverichiamarsi il principio di carattere generale secondo cui in caso didivisione del fondo oggetto di enfiteusi, salvo deroghe previstedall’originaria convenzione, si determina una riduzioneproporzionale del canone che va parametrato alla porzione goduta.Anche il codice civile dispone che, in tali casi, il canoneenfiteutico sia ridotto proporzionalmente al valore della singolaporzione di terreno (art. 961, secondo comma, c.c.). La normacitata prevede al primo comma che «l'obbligo del pagamento delcanone grava solidalmente su tutti i confiteuti e sugli eredi finchédura la comunione» e, al secondo comma, che «Nel caso in cuisegua la divisione e il fondo venga goduto separatamente daglienfiteuti o dei loro eredi ciascuno risponde per gli obblighi inerentiall’enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione».L'art. 957, secondo comma, c.c. considera inderogabile lafattispecie contemplata nell'art. 961, secondo comma, c.c..Dunque, anche in presenza di un rapporto enfiteutico nonperfettamente riconducibile a quello disciplinato dal Codice Civile,trattandosi di enfiteusi atipiche o di diritto pubblico, devecomunque farsi applicazione di tale principio di carattere generale,tenuto conto anche del fatto che l’Amministrazione finanziaria perNumero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026più di 30/40 anni non ha mai proceduto alla riscossione dei canoniné ha mai ritenuto di rideterminarne il valore quanto ai terrenioggetto del giudizio mentre, in altri casi, ricompresi comunquenell’unico originario lotto del 1928, lo ha rideterminato anche inmisura inferiore alle 1000 lire o, in altri ancora, ha addirittura fattoriferimento all’intervenuta estinzione del vincolo ex l. n. 16 del1974.1.4 Così richiamati i principi stabiliti nel precedente sopracitato deve ulteriormente osservarsi in riferimento alla doglianza dimancanza di motivazione che, nella specie, la pur sinteticamotivazione della Corte d’Appello abbia comunque esplicitato leragioni della decisione, dando modo di comprendere il relativopercorso logico giuridico anche mediante l’espressa condivisionedella decisione di primo grado. La censura di cui al primo motivo,pertanto, risulta infondata.Sul punto non può che ribadirsi che a partire dalla notasentenza a Sezioni Unite n. 8053/2014 questa Corte ha chiarito chedopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operatadalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte dellacassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva dettaanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza"Numero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026della motivazione (cfr. Cass. Sez. Un. n.8053/2014); - nel caso dispecie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corted’Appello ha sufficientemente motivato sia in relazione agli interessicoinvolti nel giudizio presupposto che alla rilevanza della causariconoscendo un moltiplicatore annuo superiore al minimo edevidenziando che le maggiorazioni hanno carattere discrezionale enella specie oggetto dell’equa riparazione era solo la durata delgiudizio di appello.1.5 Parte ricorrente richiama le sentenze della CorteCostituzionale sulla rideterminazione dei canoni e, tuttavia, nonoffre alcun argomento per poter affermare che al momento dientrata in vigore della legge sopra citata il canone enfiteutico inrelazione ai beni immobili di cui si discute fosse superiore a lire1000 annue limitandosi ad affermare che deve farsi riferimento soloal canone originariamente previsto, tesi che per le ragioni sopraindicate non può essere condivisa.Neanche è condivisibile l’argomentazione secondo la quale inmancanza del consenso del proprietario, ovvero del demanio, nonsi può ritenere frazionato il canone. Tale tesi trascura di considerareche anche successivamente, come dimostrato nel giudizio, variterreni sono stati oggetto di frazionamento, affrancazione odichiarazione di estinzione da parte dello stesso demanio. Pertanto,risulta evidente che aver consentito il frazionamento del godimentoe del relativo canone per parte dei terreni ha necessariamentecomportato una dichiarazione implicita di consenso alfrazionamento e alla rideterminazione del canone anche per larestante parte. Né la legge del 1974 può interpretarsi nel senso cheall’estinzione del vincolo il terreno è tornato nella piena proprietàdello Stato essendo la volontà del legislatore chiaramente rivoltaNumero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026ad ottenere il risultato opposto di consolidare con una sorta diaffrancazione ope legis la posizione dell’enfiteuta.In conclusione, deve darsi continuità al principio di dirittoaffermato nel precedente citato secondo cui: In tema di estinzionedel rapporto enfiteutico, l'art. 1 della l. n. 16 del 1974 - rationetemporis vigente - va interpretato nel senso che il vincolo deveessere stato costituito in data antecedente al 28 ottobre 1941 e concanone inferiore a mille lire annue; ne consegue che - al finedell'applicazione della suddetta norma - nel caso in cui il fondo sulquale è costituito il vincolo sia stato, nel corso del tempo, oggettodi divisione o frazionamenti con successive affrancazioni, il canonedeve rideterminarsi in misura proporzionale al valore del singoloimmobile risultante dalla divisione, con riferimento alla data dientrata in vigore della l. n. 16 del 1974. (Cass. Sez. 2, 17/07/2025,n. 19765, Rv. 676002 - 01).6. La Corte rigetta i tre motivi di ricorso.7. Le spese del giudizio possono essere compensate ricorrendoi presupposti di cui all’art 92 c.p.c. stante il contrasto interpretativoche si è verificato presso la Corte d’Appello di Roma e l’assenza diprecedenti circa l’interpretazione della l. n. 16 del 1974, inparticolare circa la data di riferimento ai fini della determinazionedel canone avente efficacia estintiva.Numero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:PROPRIETÀDott. [OSCURATO:PERSONA] - PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] - ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 20072/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO- ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione in persona dellegale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e SILVIOCRAPOLICCHIO- controricorrenti -Numero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.3461/2021 depositata il 10/05/2021.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi di ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente eALESSANDRO PACE per i controricorrenti;1. L’Agenzia del Demanio proponeva appello avverso lasentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto la domanda diBennati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CroceCorrado, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] costituito con atto del 14 gennaio 1928 sugli immobiliposseduti dagli attori.2. Si costituivano in giudizio gli appellati.3. La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame. Inparticolare, la Corte affermava di condividere e far propria lasentenza del Tribunale e, la stessa qualificazione della parteappellante del rapporto come coenfiteusi, essendo indubbio che ifrazionamenti erano stati effettuati legittimamente, che vi era statoun godimento separato delle porzioni, che alcune di queste eranostate nel tempo oggetto di affrancazione. Ciò determinaval'applicazione dell’art. 961, secondo comma, c.c. che prevede lariduzione proporzionale del canone, che va parametrato allaporzione goduta. A riprova di ciò alcune porzioni erano stateaffrancate per importi di gran lunga inferiori a lire 1000.Numero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026Sotto altro profilo, la Corte osservava che l’amministrazionefinanziaria non aveva mai provveduto nel tempo a rideterminare oesigere canoni superiori per le singole porzioni come avrebbepotuto e dovuto. Sicché all'epoca di entrata in vigore della legge16/1974 il canone stabilito originariamente per l'intero immobile inlire 50.000 doveva intendersi proporzionalmente ridotto per imolteplici lotti in misura di gran lunga inferiore a £. 1000 conconseguente estinzione dell'enfiteusi.4. L’Agenzia del Demanio ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] illustrato da memoria.6. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità dellasentenza per motivazione omessa o apparente ex artt. 132, comma2 n. 4, c.p.c. e 118 disp. attuazione c.p.c.La sentenza d'appello sarebbe nulla ai sensi dell'art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., risultando del tutto priva dell'esposizione deimotivi sui quali la decisione si fonda, estrinsecandosi inargomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi", cioè, inparticolare, non essendo indicati gli elementi da cui il giudice hatratto il proprio convincimento ovvero tali elementi sono indicatisenza un'adeguata disamina logico-giuridica.Parte ricorrente ripercorre i propri motivi di appello edevidenzia come la Corte d’Appello abbia solo rimandato allaNumero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026sentenza di primo grado rendendo di fatto impossibile comprenderele motivazioni poste a base della propria pronuncia.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione efalsa applicazione dell'art. 1 l.n. 16/74, nonché dell'art. 14 dellepreleggi e degli artt. 957, 961 e 971 c.c.La decisione non sarebbe corretta, nella parte in cui hainterpretato e ritenuto applicabile la citata legge n. 16/74,facendone derivare l'estinzione del diritto di enfiteusi e ilconsolidamento del diritto di proprietà in capo agli attori.E invero, quando, per una qualsiasi causa, il diritto reale sucosa altrui si estingue, il diritto del proprietario si espande,assumendo automaticamente il carattere di piena proprietà. Effettodell'estinzione è dunque la consolidazione dell'enfiteusi nella nudaproprietà, operante automaticamente senza bisogno di pronunciaal riguardo (cessata l'enfiteusi il proprietario riacquista il godimentodella cosa). Qualunque sia la costruzione dogmatica che si accolgadell'istituto della consolidazione, che non è un modo di estinzioneparticolare dell'enfiteusi, ma riguarda tutti i diritti reali su cosaaltrui ed è anzi un aspetto particolare del fenomeno dellaconfusione, sarebbe certo che, essendo il diritto reale su cosa altruiuna limitazione del diritto di proprietà, per effetto della coesistenzanella medesima persona del diritto reale e della proprietà, lalimitazione scompare e la proprietà riacquista la pienezza propria.Per il ricorrente non può sostenersi che il bene si trasferisca incapo all’enfiteuta mancando sia l'elemento formale, posto che iltrasferimento di un bene immobile è soggetto al requisito dellaforma ab sustantiam e della sua trascrizione, sia l'elementosostanziale, posto che un trasferimento della res publica ad unprivato è possibile solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui ilNumero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026trasferimento gratuito sia correlato ad un interesse pubblicistico ditipo assistenziale riferito ad un bene di ridotte dimensioni ed utilitàe non trasmodi in una indebita locupletazione in danno dellacollettività.Per parte ricorrente la norma in oggetto fa espressoriferimento ai rapporti reali e personali costituiti anteriormente alladata del 28 ottobre 1941 cui corrispondeva il versamento di uncanone in misura inferiore a lire 1.000 annue.La ricorrente richiama gli artt. 961 c.c. (solidarietà delpagamento del canone) e l'art. 971 c.c. a tutela del concedente eritiene che, in ogni caso, il Giudice avrebbe erroneamente ritenutocondizionante, ai fini dell’estinzione del diritto di enfiteusi, la solaentità della somma dovuta a titolo di canone dal singolo coenfiteutaalla data di entrata in vigore della legge n. 16/74. Tenuto contoanche del criterio di stretta interpretazione delle norme di derogaa principi generali.A parere dell’Agenzia del demanio, dunque, la norma intenderiferirsi solo ed esclusivamente ai rapporti (nella specie di enfiteusi)pendenti alla data del 28.10.1941 per i quali sia statooriginariamente determinato un corrispettivo inferiore a L. 1.000annue e non ad altre tipologie di rapporti quali quelli sostituiti e/omodificati nel corso degli anni (consensualmente o meno).In caso di frazionamento anche se il coenfiteuta versi unimporto inferiore a L. 1.000 è pur vero che trattasi solo edesclusivamente del pagamento pro quota dell'unico canone pari aL 50.000 (superiore a quello indicato nella legge citata) e che, inogni caso, non potrebbe mai prodursi l'effetto estintivo voluto dallalegge n. 16/74 nella considerata unicità ed indivisibilitàdell'originario rapporto di enfiteusi. Peraltro, anche se è possibileNumero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026l’affrancazione parziale ci vuole sempre il consenso del concedenteche può invece pretendere l’affrancazione dell’intero lotto.Se invece che di successione nel rapporto si deve intenderecome costituzione di un nuovo rapporto allora mancherebbe ilpresupposto temporale (rapporti di enfiteusi "costituitianteriormente, alla data del 28 ottobre 1941"). Altrimenti dovrebbetrattarsi di una novazione del rapporto originario in più rapportisingoli che, irragionevolmente, opererebbe ex tunc.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione degli articoli 5 e 6 della legge n. 1138/1970.Parte ricorrente, per quel che concerne la determinazione delcanone enfiteutico delle aree sulle quali insistono i fabbricatipremette che la Corte Costituzionale, anche in tal caso, hadichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa che stabilivai criteri di determinazione del suddetto canone enfiteutico laddoveometteva di prevedere l'aggiornamento periodico del valore diriferimento prescelto per la determinazione del capitale diaffrancazione relativo alle enfiteusi urbane costituite sia prima del28 ottobre 1941 che successivamente a tale data. In particolare laCorte Costituzionale con sentenza n. 53 del 1974 ha dichiaratol'illegittimità, tra gli altri, degli articoli 5 e 6 della legge 113811970(che prevedevano rispettivamente il divieto di revisione del canonedelle enfiteusi urbane e la rivalutazione IST A T del canone, arichiesta della parte interessata, per il periodo l gennaio 1963 - 31dicembre 1968) limitatamente alla parte in cui comprendevanonella nuova normativa anche ì rapporti di enfiteusi urbana ededificatoria costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941La stessa Corte, con sentenza n. 160 del 2008, ha dichiaratol'illegittimità degli artt. 5 e 6, nella parte in cui, per le enfiteusiNumero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026urbane costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, nonprevedevano che il valore di riferimento per la determinazione delcapitale per l'affrancazione delle stesse fosse periodicamenteaggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazioneidonei a mantenerne adeguata. con una ragionevoleapprossimazione, la corrispondenza con la effettiva realtàeconomica.Il Consiglio di Stato, anche in virtù della menzionata pronunciadella Corte Costituzionale, ha ammesso la possibilità diaggiornamento dei canoni enfiteutici di fondi rustici che siano neltempo mutati, come avvenuto nel caso de qua, in fondi urbani,laddove l'urbanizzazione del fondo enfiteutico rustico sia avvenutasecundum legem ovvero sia assistita da titoli abilitanti (sia ex antesia in virtù di sanatoria).[OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe dunque errato nell'interpretareed applicare la legge n. 16/1974, non ricorrendone i presupposti ele condizioni.4. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso evidenziandoche la questione attinente all’interpretazione della l. n. n. 16/1974in relazione ai presupposti per l’estinzione dei canoni sui fondiconcessi in enfiteusi in epoca antecedente al 28 ottobre 1941 sipresenta analoga a quella sollevata in altri ricorsi sia pure a partiinvertite a causa del contrasto interpretativo che si è verificatopresso la Corte d’Appello di Roma.Con la sentenza del 17 luglio 2025, n. 19765, su conclusioniconformi del medesimo P.G. è stato affermato il seguente principiodi diritto, così massimato: in tema di estinzione del rapportoenfiteutico, l’art. 1 della l. n. 16 del 1974 - ratione temporis vigente- va interpretato nel senso che il vincolo deve essere stato costituitoNumero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026in data antecedente al 28 ottobre 1941 e con canone inferiore amille lire annue; ne consegue che - al fine dell’applicazione dellasuddetta norma - nel caso in cui il fondo sul quale è costituito ilvincolo sia stato, nel corso del tempo, oggetto di divisione ofrazionamenti con successive affrancazioni, il canone deverideterminarsi in misura proporzionale al valore del singoloimmobile risultante dalla divisione, con riferimento alla data dientrata in vigore della l. n. 16 del 1974.A parere dell’Ufficio di Procura occorre dare continuità a talestatuizione di modo che è a escludersi che il vincolo unico originariosi sia frazionato, senza la costituzione di novelli vincoli, di cuimanca il relativo atto costitutivo, quanto al pagamento del canoneenfiteutico per effetto del subingresso di nuovi proprietari inragione degli effettuati frazionamenti e affrancazione.5. I tre motivi di ricorso, che stante la loro evidenteconnessione possono essere trattati congiuntamente, sonoinfondati.La Corte intende dare continuità al precedente richiamato dalP.G.. In tale sentenza si è evidenziata l'applicabilità al caso di speciedell’art. 1 della l. n. 16/1974 che testualmente recita: «Sono estintii rapporti perpetui reali e personali, costituiti anteriormente, alladata del 28 ottobre 1941, in forza dei quali le amministrazioni e leaziende autonome dello Stato, comprese l'Amministrazione delfondo per il culto, l'Amministrazione del fondo di beneficenza e direligione nella città di Roma e l'Amministrazione dei patrimoniriuniti ex economali hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici,censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate, in misurainferiore a lire 1.000 annue».Numero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026Si è detto, infatti, che ricorrono i presupposti per ritenereestinti i rapporti in base alla norma sopra citata. Il caso deciso èanalogo a quello in esame. Infatti, tra le parti non è contestato chenella fattispecie in esame l’originario vincolo enfiteutico sia sorto indata anteriore al 28 ottobre 1941, in particolare il Demanio delloStato, con atto 14 gennaio 1928, ha concesso in enfiteusi perpetuaalla [OSCURATO:PERSONA] fra Ravennati [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la [OSCURATO:PERSONA] di Ostia.Successivamente, con atto del 19 aprile 1941 rep. 42827 del NotaioGuido [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Società AnonimaBonifiche ed Appoderamenti (SA.B.A.) l'utile dominio su una partedell'area delle Saline di Ostia di cui era ancora titolare il Demaniodello Stato giusto N.O. del Ministero delle Finanze nota 10.02.1941prot. 108311 e quest’ultima società (S.A.BA.), con atti 27 dicembre1946 e 10 aprile 1947 del [OSCURATO:PERSONA], ha venduto l'utiledominio di una parte dell'area delle Saline di Ostia alla "SocietàCooperativa Edilizia [OSCURATO:PERSONA]".Negli anni successivi, la S.A.B.A. e la [OSCURATO:PERSONA], ognuno perproprio conto, hanno lottizzato l'intero comprensorio e venduto isingoli lotti. Si legge nell’atto del 1941 che il nulla osta a venderealla società anonima bonifiche l'utile dominio di parte della tenutaconcesso con nota del 10 febbraio 1941 da parte del Ministero dellefinanze - provveditorato generale dello Stato era subordinato alfatto che la cooperativa avesse ottemperato attraverso l'ufficiotecnico erariale alla determinazione della quota di canoneenfiteutico afferente alla parte di tenuta oggetto del contratto.L'ufficio tecnico erariale aveva determinato la superficie e avevaassegnato il canone enfiteutico in lire 8117. Pertanto, alla data delNumero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/202610 aprile 1941 risulta già assentito un primo frazionamento almomento della cessione del domino utile con determinazione delnuovo canone in lire 8117.Le successive vicende che hanno caratterizzato i terrenioggetto del vincolo enfiteutico costituito nel 1928 rilevano nellamisura in cui risulta che i terreni sono stati oggetti di successivi attidi cessione e di lottizzazione e, in alcuni casi, ai frazionamenti èseguita anche la relativa affrancazione determinata con riferimentoa canoni inferiori alle mille lire previste dalla legge del 1974.In altri termini, ciò che rileva ai fini del presente ricorso, èche il frazionamento dei terreni ha comportato necessariamente lamodifica del canone enfiteutico che originariamente ammontava a50.000 lire per l'intera area e che successivamente si èprogressivamente ridotto in misura proporzionale alla parte diterreno oggetto del frazionamento a seguito di lottizzazione consuccessive divisioni o cessioni fino all’acquisto da parte degli odierniricorrenti.1.3 La l.n. 16/1974 nel prevedere l’estinzione dei canonienfiteutici inferiori a lire 1000 (mille) ha costituito uno dei correttivifinalizzati ad eliminare, per ragioni di antieconomicità, dirittiperpetui in capo alle Amministrazioni. In altri termini, ha postorimedio ad un fenomeno di "riesumazione" di canoni enfiteutici dinon particolare rilievo economico, a lungo dimenticati e spessobasati su stipulazioni troppo risalenti nel tempo. L'applicazionedella normativa comporta la rinuncia per legge del canoneenfiteutico e l'estinzione del rapporto.L’art. 1 della legge citata deve interpretarsi nel senso che,per l’estinzione del rapporto, il vincolo enfiteutico deve esserecostituito in data antecedente al 28 ottobre 1941 e al momento diNumero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026entrata in vigore della legge il canone – in relazione alla porzionedi immobile in questione – deve essere inferiore alle mille lireannue.Il vincolo enfiteutico è comunque unico e il frazionamentoagisce solo sul canone ma non determina l’insorgere di un nuovo ediverso vincolo enfiteutico. Infatti, in presenza di frazionamenticertamente assentiti e di affrancazione di alcuni terreni dell’unicooriginario lotto oggetto della convenzione del 1928 è indubbio chevia stato un godimento separato delle porzioni. In tal senso, deverichiamarsi il principio di carattere generale secondo cui in caso didivisione del fondo oggetto di enfiteusi, salvo deroghe previstedall’originaria convenzione, si determina una riduzioneproporzionale del canone che va parametrato alla porzione goduta.Anche il codice civile dispone che, in tali casi, il canoneenfiteutico sia ridotto proporzionalmente al valore della singolaporzione di terreno (art. 961, secondo comma, c.c.). La normacitata prevede al primo comma che «l'obbligo del pagamento delcanone grava solidalmente su tutti i confiteuti e sugli eredi finchédura la comunione» e, al secondo comma, che «Nel caso in cuisegua la divisione e il fondo venga goduto separatamente daglienfiteuti o dei loro eredi ciascuno risponde per gli obblighi inerentiall’enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione».L'art. 957, secondo comma, c.c. considera inderogabile lafattispecie contemplata nell'art. 961, secondo comma, c.c..Dunque, anche in presenza di un rapporto enfiteutico nonperfettamente riconducibile a quello disciplinato dal Codice Civile,trattandosi di enfiteusi atipiche o di diritto pubblico, devecomunque farsi applicazione di tale principio di carattere generale,tenuto conto anche del fatto che l’Amministrazione finanziaria perNumero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026più di 30/40 anni non ha mai proceduto alla riscossione dei canoniné ha mai ritenuto di rideterminarne il valore quanto ai terrenioggetto del giudizio mentre, in altri casi, ricompresi comunquenell’unico originario lotto del 1928, lo ha rideterminato anche inmisura inferiore alle 1000 lire o, in altri ancora, ha addirittura fattoriferimento all’intervenuta estinzione del vincolo ex l. n. 16 del1974.1.4 Così richiamati i principi stabiliti nel precedente sopracitato deve ulteriormente osservarsi in riferimento alla doglianza dimancanza di motivazione che, nella specie, la pur sinteticamotivazione della Corte d’Appello abbia comunque esplicitato leragioni della decisione, dando modo di comprendere il relativopercorso logico giuridico anche mediante l’espressa condivisionedella decisione di primo grado. La censura di cui al primo motivo,pertanto, risulta infondata.Sul punto non può che ribadirsi che a partire dalla notasentenza a Sezioni Unite n. 8053/2014 questa Corte ha chiarito chedopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operatadalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte dellacassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva dettaanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza"Numero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026della motivazione (cfr. Cass. Sez. Un. n.8053/2014); - nel caso dispecie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corted’Appello ha sufficientemente motivato sia in relazione agli interessicoinvolti nel giudizio presupposto che alla rilevanza della causariconoscendo un moltiplicatore annuo superiore al minimo edevidenziando che le maggiorazioni hanno carattere discrezionale enella specie oggetto dell’equa riparazione era solo la durata delgiudizio di appello.1.5 Parte ricorrente richiama le sentenze della CorteCostituzionale sulla rideterminazione dei canoni e, tuttavia, nonoffre alcun argomento per poter affermare che al momento dientrata in vigore della legge sopra citata il canone enfiteutico inrelazione ai beni immobili di cui si discute fosse superiore a lire1000 annue limitandosi ad affermare che deve farsi riferimento soloal canone originariamente previsto, tesi che per le ragioni sopraindicate non può essere condivisa.Neanche è condivisibile l’argomentazione secondo la quale inmancanza del consenso del proprietario, ovvero del demanio, nonsi può ritenere frazionato il canone. Tale tesi trascura di considerareche anche successivamente, come dimostrato nel giudizio, variterreni sono stati oggetto di frazionamento, affrancazione odichiarazione di estinzione da parte dello stesso demanio. Pertanto,risulta evidente che aver consentito il frazionamento del godimentoe del relativo canone per parte dei terreni ha necessariamentecomportato una dichiarazione implicita di consenso alfrazionamento e alla rideterminazione del canone anche per larestante parte. Né la legge del 1974 può interpretarsi nel senso cheall’estinzione del vincolo il terreno è tornato nella piena proprietàdello Stato essendo la volontà del legislatore chiaramente rivoltaNumero registro generale 20072/2021Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7433/2026Data pubblicazione 28/03/2026ad ottenere il risultato opposto di consolidare con una sorta diaffrancazione ope legis la posizione dell’enfiteuta.In conclusione, deve darsi continuità al principio di dirittoaffermato nel precedente citato secondo cui: In tema di estinzionedel rapporto enfiteutico, l'art. 1 della l. n. 16 del 1974 - rationetemporis vigente - va interpretato nel senso che il vincolo deveessere stato costituito in data antecedente al 28 ottobre 1941 e concanone inferiore a mille lire annue; ne consegue che - al finedell'applicazione della suddetta norma - nel caso in cui il fondo sulquale è costituito il vincolo sia stato, nel corso del tempo, oggettodi divisione o frazionamenti con successive affrancazioni, il canonedeve rideterminarsi in misura proporzionale al valore del singoloimmobile risultante dalla divisione, con riferimento alla data dientrata in vigore della l. n. 16 del 1974. (Cass. Sez. 2, 17/07/2025,n. 19765, Rv. 676002 - 01).6. La Corte rigetta i tre motivi di ricorso.7. Le spese del giudizio possono essere compensate ricorrendoi presupposti di cui all’art 92 c.p.c. stante il contrasto interpretativoche si è verificato presso la Corte d’Appello di Roma e l’assenza diprecedenti circa l’interpretazione della l. n. 16 del 1974, inparticolare circa la data di riferimento ai fini della determinazionedel canone avente efficacia estintiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 19 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA] OriliaP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 19 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]