CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36630/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il furto di alcolici e cosmetici del valore di 1.275,00 euro; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché, nel motivare il riconoscimento del beneficio in parola, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Così deciso il 14/09