CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 novembre 2025
Cassazione n. 00116/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent.n.1636/2025 sez. [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32269/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] cui 06td7vv; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] cui 06td7bj; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 03/04/2025 della corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Catania adita con atto di appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 116/2026 Roma, lì, 02/01/2026 rispettivamente, il primo in ordine al reato ex art. 73 dpr 309/90 e il secondo in ordine ai reati ex artt. 73 dpr 309/90 e 697 c.p., provvedeva ex art. 599 bis cod. proc. pen. a rideterminare la pena loro applicata confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza sopra indicata propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo un unico comune motivo di impugnazione. 2. Deducono di essere entrambi Albanesi, alloglotti e di non conoscere la lingua italiana e lamentano la mancata traduzione della sentenza impugnata oltre che la mancata traduzione orale anche del dispositivo, così deducendo la violazione degli artt. 143 cod. proc. pen. 111 Cost, 6 paragrafo 3 lett. a) ed e) della CEDU. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile innanzitutto perché proposto al di fuori dei limiti di legge stabiliti in ordine alla impugnabilità di una sentenza adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. In propositp, come noto, in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019 ) Rv. 276102 - 01). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]