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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 44149/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28 novembre 2022 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo i vizi di violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e di contraddittorietà della motivazione in relazione alla omessa riqualificazione della condotta criminosa, fondata sulla sola considerazione della qualità della sostanza (cocaina), nonostante la sua modesta quantità, e delle sue modalità di occultamento (in una inferriata). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1.1 Giova, innanzitutto, rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione; si veda anche Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez.

U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668).

In considerazione della necessità di una siffatta valutazione complessiva degli elementi della fattispecie, la configurabilità della fattispecie di lieve entità non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272529).

In applicazione di tale principio, è stato, pertanto, ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). 1.2 La sentenza impugnata, senza in alcun modo confrontarsi con la consolidata ermeneusi di questa Corte sul tema, ha escluso la qualificabilità della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base di una motivazione carente e contraddittoria.

Pur ritenendo, infatti, non elevato il quantitativo di cocaina detenuto dalla ricorrente (ciò in contrasto con quanto affermato nella sentenza di primo grado), ha negato l'invocata riqualificazione sulla base di elementi in parte inidonei a rivelare l'offensività della condotta criminosa (quali la qualità e le modalità di occultamento della sostanza) e in altra parte estranei ai parametri indicati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (la condanna per reato della stessa indoie e la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale).

2. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso il 17 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28 novembre 2022 dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo i vizi di violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e di contraddittorietà della motivazione in relazione alla omessa riqualificazione della condotta criminosa, fondata sulla sola considerazione della qualità della sostanza (cocaina), nonostante la sua modesta quantità, e delle sue modalità di occultamento (in una inferriata). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1.1 Giova, innanzitutto, rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione; si veda anche Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). In considerazione della necessità di una siffatta valutazione complessiva degli elementi della fattispecie, la configurabilità della fattispecie di lieve entità non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272529). In applicazione di tale principio, è stato, pertanto, ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). 1.2 La sentenza impugnata, senza in alcun modo confrontarsi con la consolidata ermeneusi di questa Corte sul tema, ha escluso la qualificabilità della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base di una motivazione carente e contraddittoria. Pur ritenendo, infatti, non elevato il quantitativo di cocaina detenuto dalla ricorrente (ciò in contrasto con quanto affermato nella sentenza di primo grado), ha negato l'invocata riqualificazione sulla base di elementi in parte inidonei a rivelare l'offensività della condotta criminosa (quali la qualità e le modalità di occultamento della sostanza) e in altra parte estranei ai parametri indicati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (la condanna per reato della stessa indoie e la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale). 2. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 17 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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