CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34678/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 5 023 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma pressol’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 2 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto:violazioneart. 14 d. Lgs. 546/92; litisconsorzionecessario Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Campania sez. stacc ata di Salerno n. 3706 / 0 5 / 2 0 depositata i n data 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatoleper l’anno 201 3; - la CTP accoglieva il ricorso; l’Agenzia delle Entrate appellava la pronuncia;la CTR accoglieva in parte l’appello; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidatodue motiv i ; - lasocietà resiste con controricorso; Consideratoche: - preliminarmente, va rilevato come il presente giudizio, derivante dall’emissionedi un avviso di accertamento a carico dell’intimata societàper IVA e IRAP 2013, abbia avuto luogo in assenza dei soci della medesima, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno ricevuto i conseguenti accertamenti quanto alla maggioreIRPEF loro accertata ex art. 5 TUIR e li han no impugnati dandoorigine agli autonomi giudizi ai quali si fa riferimento anche inricorso per cassazione; - sul punto, è noto che «l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di personee di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile- anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo» (così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza della S.C. è pacifica: si vedano a mero titolo esemplificativo Cass. n. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 27603 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni della società, senza rideterminazionedel reddito: cfr. Cass. n. 9527 del 11/05/2016); - detto litisconsorzio non viene meno allorquando, come in ipotesi, si discuta di IRAP e IVA (si veda l'epigrafe della sentenza impugnata): da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass. S.U . n. 13452 del 29/05/2017; Cass. S.U. n. 10145del 20/06/2012; Cass. n. 29128 del 13/11/2018; Cass. n. 19599 del 24/07/2018; Cass. n. 13767 del 31/07/2012); dall'altro, se è vero che in tema di IVA non si pone un problema dilitisconsorzio, è altrettanto v ero che allorquando l'Ufficio abbia contestualmenteproceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l'IRAP), fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernentel'imponibile IVA non si s ottrae al vincolo necessario delsimultaneus processus per l'inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione (Cass. n. 6303 del 14/03/2018;Cass. n. 21340 del 21/10/2015; Cass. n. 26071 del 30/12/2015); - la necessità dell'integr azione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è esclusa unicamente nel caso di contemporaneapendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto (cfr. Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3 830 del 18/02/2010), con possibile riunionesanante in appello (Cass. n. 3789 del 15/02/2018), ma nonin sede di legittimità (Cass. n. 13595 del 30/05/2017); - la CTR e prima di essa la CTP, non disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti de i soci sebbene sollecitata in tal senso,hanno pertanto, disatteso il consolidato orientamento della Corte, con conseguente nullità della sentenza impugnata e della Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 sentenza di primo grado, anche questa intervenuta nei soli confrontidella società qui inti mata; - in conclusione, va dichiarata la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, con conseguente rinvio alla C orte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino , in diversa composizione, perchéprovveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti deilitisconsorti pretermessi ; - le spese del l’intero giudizio s ono compens ate; p.q.m. pronunciandosul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugna