CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 20177/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4 febbraio 2022 la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sulle istanze con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva introdotto incidente di esecuzione avverso il decreto del Procuratore generale territoriale del 22.03.2021 che aveva rigettato l'istanza del medesimo Guzzetta, condannato in espiazione di pena detentiva, di applicazione del principio di fungibilità all'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti. A ragione della decisione la Corte ha affermato trattarsi d'istanza avente lo stesso oggetto di quella già valutata con ordinanza emessa il 22 luglio 2021 con era stata dichiarata la competenza a decidere della Procura generale. 2. Ricorre per cassazione Guzzetta, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendo - con un unico, articolato motivo - l'annullamento di entrambe le ordinanze. La difesa - dopo aver ricordato che, con ordinanza del 3 giugno 2020, la Corte di appello di Catania aveva riconosciuto l'istituto della continuazione tra reati separatamente giudicati e rideterminato, in favore di Guzzetta, la pena unica complessiva di diciannove anni e due mesi di reclusione - ha posto in rilievo come il ricorrente, non vedendosi notificare alcun provvedimento da parte della Procura generale di Catania con il quale si fosse data esecuzione dell'ordinanza di cui si è detto, formulava all'uopo che, tuttavia, la Procura generale rigettava, con provvedimento in data 22 marzo 2021, in quanto ritenuta in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Conseguentemente, il ricorrente personalmente, il 3 maggio 2021, formulava nuova istanza, questa volta alla Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, chiedendo l'esecuzione nell'ordinanza con la quale era stato riconosciuto l'istituto della continuazione e la rideterminazione del fine pena. Dopo diversi solleciti, il 24 maggio 2022, era notificata al ricorrente l'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, con la quale la Corte di appello affermava di aver già provveduto su analoga istanza avente il medesimo oggetto con provvedimento del 22 luglio 2021. Così ricostruita la vicenda, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., avendo la Corte non solo provveduto de plano, in assenza di contraddittorio tra le parti, in violazione del diritto di difesa, ma rimettendo una propria decisione alla Procura generale; ha inoltre impugnato il provvedimento precedente, emesso il 22.07.2021 (inesattamente indicato con la data del 22.07.2022), dalla stessa Corte di appello, richiamato nel proprio successivo provvedimento, ma dal ricorrente dedotto come a lui mai notificato. 3. Con requisitoria scritta depositata il 23 novembre 2022 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono di seguito. 2. In primo luogo entrambe le ordinanze impugnate sono state emesse de plano, fuori dei casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Segnatamente le decisioni avvicendatesi si sono risolte, non già nella declaratoria d'inammissibilità dell'istanza, bensì nella trasmissione degli atti al Procuratore generale territoriale, ritenuto competente. L'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevede che l'udienza in camera di consiglio - fissata ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione dell'incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori - si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è, tuttavia, possibile la decisione d'inammissibilità dell'istanza, adottata de plano con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata. Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, dep. 18/10/2013, Pretto, Rv. 257159), il procedimento esecutivo deve, pertanto, sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione del Pubblico Ministero e con l'obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, ai fini della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo. Consegue a tali rilievi che, qualora il giudice dell'esecuzione abbia, invece, come nel caso che ci occupa, omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475). 3. Risulta, inoltre, che il Giudice dell'esecuzione, con la prima ordinanza, abbia erroneamente attribuito alla Procura generale una competenza sua propria. Questa Corte ha statuito che il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell'art. 663 cod. proc. pen., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile di essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dai ~dannato senza limiti di tempo (Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019, Pantellaro, Rv. 276488; Sez. 1, n. 36236 del 23/09/2010 - dep. 11/10/2010, Zagamí, Rv. 248298). 4. Per le ragioni sin qui esposte, le due ordinanze impugnate, affette da nullità assoluta, vanno dunque annullate con rinvio al Giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio, ossequikte dei suindicati principi. P.Q.M. Annulla le ordinanze impugnate con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Così d