CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21312/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 35174/2018proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della 84° [OSCURATO:PERSONA] di Torino 2011, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat o e difeso, anche in via disgiunta, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Piemonte, n. 39, in forza di procura speciale in calce al controricorso.-controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el PIEMONTE n. 1337 / 7/ 201 8 , depositata in data 4 settembre 2018 , notificatain data 28 settembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la dichiarazione fiscale modello UNICO società di capitali 2013, anno di imposta 2012 , il [OSCURATO:PERSONA] della 84 ° [OSCURATO:PERSONA] 2011 aveva indicatoal quadro RX42 un credito IVA di Euro 118.888,00, del qualechiedeva il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n.633/1972 sul presupposto della intervenuta cessazione dell'attività. 2. All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia delle Entrate aveva rigettato l'istanza di rimborso, ritenendo che le attività svolte dal Comitato e i costi sostenuti fossero da ricondurre all'attività istituzionale, estranea al campo di applicazione dell'IVA. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Torino, con la sentenza n. 1860/2016, depositata in data 24 novembre 2016, aveva accolto il ricorso, qualificando come commerciale l'attività svolta dal Comitato. 4. [OSCURATO:PERSONA] one tributaria regionale, adita dal l'Agenzia delle Entrate, ha rigettato l'appello sulla base delle seguenti considerazioni: -) era evidente la differenza tra l'attività svolta dall'[OSCURATO:PERSONA] e quella dal Comitato organizzatore , il primo operava senza scopo di lucro, mentre il secondo come vero imprenditore commerciale; -) dall'analisi dell'attività svolta dal Comitato erachiara la reale attività esercitata che risultavasupportata dalla documentazione in atti e tutto era organizzato e riferito alla commercializzazione sia di spazi pubblicitari e spazi di parcheggio sia di vendita di beni quali gadgets e libri che di servizi come si rilevava dalle fatture prodotte che confermavano la professionalità della struttura creata; -) la qualifica di ente commerciale si riscontrava dall'origine del Comitato che veniva a ppositamente costituito con l'obiettivo di ottenere dei ricavi e non rilevava per il riconoscimento del rimborso che la P.I. nonfosse stata cessata, mentre risulta va determinante la condotta tenuta dal contribuente che si era comportato come ente commerciale rispettando tutte le norme relative agli obblighi di emissione fatture, alla contabilizzazione dei costi, alla presentazione delle dichiarazioni Iva e redditi,nonché al pagamento di Ires e Irap; -) la cessazione dell'attività risultava dall'assenza nelle dichiarazioni Iva degli anni successivi di qualsiasi operazione, evidenziando un risultato finale pari a zero. 5.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 6. [OSCURATO:PERSONA] della 84° [OSCURATO:PERSONA] di Torino 2011 resiste con controricorsoe memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comitato controricorrente per violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., in quanto l'Agenzia delle Entrate non aveva impugnato la sentenza anche sotto il profilo, rilevante ai fini della decisione, del riconoscimento, da parte dei giudici di merito, dell'insussistenza dell'obbligo di tenere una contabilità separata. 1.1In proposito, va ricordato che « L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito» (Cass., Sez. U., 22 novembre 2022, n. 34388) e che «l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire, sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ., va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata» (Cass., 29 maggio 2018, n. 13395; Cass., 4 aprile 2004, n. 6546; Cass., 23 maggio 2008, n. 13373). 1.2Nella specie, tale utilità dev'essere individuata nella riapertura del dibattito processuale in ordine alla sussistenza dei presupposti del rimborso del credito Iva di euro 118.888,00, richiesto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, ricollegabile all'eventuale accoglimento della censur a moss a alla pronun cia impugnat a , il cui annullamento imporrebbe di procedere al riesame del merito della controversia; nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che l'Agenzia delle Entrate non abbia impugnato la statuizione dei giudici di secondo grado sull'insussistenza dell'obbligo in capo al Comitato di tenere una contabilità separata per l'attività commerciale (sul punto passata in autorità di cosa giudicata), trattandosi di una affermazione che non incide sull'utilità giuridica dell'eventuale decisione di accoglimento del ricorso, dato che, per quanto già detto, per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione, l'Agenzia delle Entrate consegue, comunque , il risultato p ratico favorevole del riesame del merito della controversia, con specifico riferimento ai profili di censura sollevati con l'unico motivo proposto. 2. In via gradatamente preliminare deve essere disattesa anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio dell'autosufficienzae specificamente per la violazione del disposto di cui all'art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc.civ...1Sotto il primo profilo, perché l'Agenzia delle Entrate ha denunciato il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., indicando, alle pagine 6 - 15 del ricorso per cassazione, le norme di legge di cui intendeva lamentare la violazione, esaminando il contenuto precettivo e raffrontandolo con le affermazioniin diritto contenute nella sentenza impugnata, espressamente richiamata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (cfr. Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745). 2.2 Sotto il secondo pr ofilo , perché le questioni prospettate dall'Agenzia ricorrente, investendo non già l'accertamento dei fatti compiuto dal Giudice di merito (come di qui a poco si dirà), ma la violazione di norme di legge, non presuppongono l'esame di atti o documenti diversi dalla sentenza impugnata, dalla quale si evincono tutti gli elementi necessari per la loro risoluzione(cfr. Cass., 19 marzo 2014, n. 6290, in motivazione). 3. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della Direttiva n. 2006/112/CE e dell'art. 4 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva violato le norme richiamate, omettendo di esplicitarne il contenuto ed impiegando una nozione di «attività economica» difforme da quella delineata dalla giurisprudenza comunitaria e da codesta Corte.Ciò che rilevava, nella giurisprudenza comunitaria, ai fini della valutazione dell'economicità era la capacità dell'attività di generare compensi, ritratti dalle prestazioni di servizi, in grado di compensare il controvalore effettivo del servizio, e di generare introiti dotati di carattere di stabilità dallo sfruttamento di beni materiali o immateriali, senza che la presenza di sussidi o finanziamenti pubblici avesserilevanza al fine di garantire il compimento delle attività medesime. Secondo, poi, la normativa nazionale, quel che rilevava, ai fini dell'integrazione del presupposto soggettivo dell'esercizio d'impresa da parte di un ente privato, era se lo stesso avesse quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o agricola, accertamento di fatto che doveva esserecompiuto sia in base a quanto indicato nell'atto costitutivo, sia in base all'attivitàin concreto svolta, così come affermato anche dalla Corte di cassazione. Le conclusioni cui era giunta la Commissione tributaria regionale si ponevano in aperto contrasto con tali orientamenti giurisprudenziali: era giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro e l'economicità, ossia l'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, doveva essere dimostrata sulla base di dati oggettivi, e non già dalla mera previsione di un corrispettivo per i servizi resi; le clausole statutarie del [OSCURATO:PERSONA] davano conto dell'esistenza di un'attività prevalentemente preordinata all'organizzazione (l' [OSCURATO:PERSONA] ) a carattere gratuito, ove la partecipazione del pubblico era libera e non assoggettata ad alcun corrispettivo, ed ove le prestazioni di servizi e le cessioni di beni poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto natura strumentale e collaterale all'attività istituzionale, costituita, appunto dall'organizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA] . 3.1Il motivo è , innanzi tutto , ammissibile . 3.2Ed invero, va precisato che il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata (cfr. Cass., 30 aprile 2018, n. 10320). 3.3 Ciò posto, nel caso in esame, il vizio denunciato è quello di violazione dell'art. 9 della Direttiva n. 2006/112/CE e dell'art. 4 del d.P.R. n. 633/1972e l'Agenzia ricorrente , come già detto, nel rispetto del principio di specificità del motivo, ha indicato per quali aspetti la decisione impugnata si pone in contrasto con le norme di legge indicate ed avrebbe potuto essere diversa, esaminando il contenuto precettivo delle norme richiamate e raffrontandolo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata. 3.4 La doglianza, dunque, non mira, in sé, a contestare l’accertamento sulla natura di ente svolgente attività commerciale operato dalla Commissione tributaria regionale, ma critica la violazione dei criteri previsti dalla legge in base ai quali è stato operato il sudd etto accertamento. 3.5Il motivo, ammissibile, è, tuttavia, in fondato. 3.6 Deve premettersi che il diritto alla detrazione, per gli enti non commerciali, è disciplinato dall'art. 19 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 Gli enti non commerciali, infatti, come è stato affermato da autorevole dottrina, agiscono in qualità di soggetti IVA limitatamente alle operazioni attive effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole e la norma di cui all'art. 19 ter del d. P.R. n. 633 del 1972 dispone, simmetricamente, che le operazioni passive danno diritto alla detrazione della relativa imposta se preordinate allo svolgimento delle attività commerciali o agricole. In tal modo, garantendo il rispetto del principio che regola il diritto di detrazione, in base al quale la detrazione dell'imposta assolta a monte è ammessa a condizione che, a valle, i beni e servizi acquistati siano utilizzati, in via prospettica, per compiere operazioni imponibili o ad esse assimilate ai fini della detrazione. Il secondo comma dell'art. 19 ter del d.P.R. n. 633 del 1973, poi,stabilisce, quale ulteriore condizione per l'esercizio della detrazione, che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa alla attività principale, conforme alle disposizioni di cui agli artt.20 e 20 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, prevedendo anche che l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola. La detrazione non è ammessa, a norma del terzo comma dell'art. 19 ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, oppure quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. 3.7Così delineata sinteticamente la disciplina della detrazione dell'IVA prevista per gli enti non commerciali, la controversia in esame ha avuto origine dal provvedimento di diniego del rimborso dell'IVA chiesto dal [OSCURATO:PERSONA] della 84° [OSCURATO:PERSONA] per difetto del presupposto soggettivo, stante il mancato esercizio di un'attività commerciale e, in ogni caso, non avendo tenuto la contabilità separata prevista dall'art.19 ter, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 (già si è detto come la statuizione dei giudici di merito, errata, sull'insussistenza dell'obbligo di tenuta di una contabilità separata sia passata in giudicato, non essendo stata oggetto di impugnazione). 3.7.1Nello specifico, come si legge a pag. 4 della sentenza impugnata, l'attività svolta dal Comitato è consistita nella commercializzazione di spazi pubblicitari e di parcheggio, nella vendita di beni, quali gadgets e libri, e nella vendita di servizi. Più in particolare, come si ricava dal controricorso (pag. 3), il Comitato aveva ricavato dallo sfruttamento del marchio per spese di sponsorizzazione e pubblicità, dalla vendita delle prestazioni e dei relativi spazi pubblicitari e dalla vendita del «Kit adesione Amici degli Alpini», introiti per euro 100.000,00; dalla fornitura ai partecipanti ed al pubblico dei servizi di ospitalità e di alloggiamento, introiti per euro 116.269,00 e dalla vendita di articoli ufficiali, quali capi di abbigliamento, gadgets ed articoli promozionali, riportanti il marchio della Adunata, introiti per euro 18.300,00. 3.8 Sulla questione di fondo, relativa alla valutazione dell’attività dell’ente -se esso consista, o meno, nell’esercizio esclusivo o principale di attività commerciali -e sulla individuazione dei parametri in base ai quali debba essere operato un tale accertamento, ancorati alle indicazioni previamente definite con lo statuto o, comunque, con atti formali, ovvero, in concreto, con riguardo all’attività effettivamente svolta dall’ente, questione che investe le stesse nozioni di attività economica, di prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, nonché degli ulteriori requisiti per la qualificazione delle operazioni come imponibili e per l’insorgenza e l’esercizio del diritto di detrazione e del conseguente diritto di rimborso, questa Corte ha ritenuto necessario e fondante ai fini dell’applicazione dell’art. 19 ter d.P.R. n. 633 del 1972 un accertamento in concreto in ordine al carattere prevalente o meno dell’attività commerciale esercitata da questi soggetti ( cfr. Cass., 25 maggio 2001,n. 7145; Cass., 2 dicembre 2004, n. 22644 ; Cass., 26 agosto 2015, n. 17169, in motivazione) . 3.9 Successivamente, questa Corte, tenuto conto che la controversia riguarda l’Iva, sicché non si può prescindere dalla disciplina unionale e dalle decisioni de lla Corte di giustizia , ha affermato il seguente principio di diritto: «In caso di attività svolte da enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, la valutazione sulla esclusività o prevalenza dell’esercizio di attività commerciale o agricola va operata in concreto e non in astratto in base alle sole risultanze statutarie e formali, dovendosi valutare se e in quale misura le operazioni realizzate dall’ente: a) siano riconducibile alle attività economiche di cui dall’art. 4, par. 2, della direttiva n. 77/388/CE (e, poi, all’art. 9 della direttiva n. 2006/112/CE), b) siano effettuate a titolo oneroso e c) comportino lo sfruttamento di un bene al fine di conseguirne introiti. Ai fini di tale verifica non rilevano né lo scopo perseguito dall’attività, né il conseguimento di risultati, mentre è necessario che: 1) sussista un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi ed il corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo, ossia un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni; 2) l’attività sia diretta al conseguimento stabile di introiti, tenuto conto, a tale scopo, delle condizioni in cui è effettuata la prestazione in raffronto a quelle in cui essa viene di solito realizzata, dell’entità della clientela, dell’importo degli introiti, dei criteri di determinazione delle tariffe, dei compensi e/o dei prezzi praticati, nonché degli altri elementi pertinenti, sì da verificare se le somme percepite, ancorché di importo ridotto rispetto ai costi sostenuti, costituiscano un effettivo corrispettivo dotato di stabilità o siano assimilabili ad un canone, inidoneo a conferire carattere di economicità alla prestazione» (C ass., 23 dicembre 2022, n. 37737). 3.9.1 Questa Corte, nella sentenza citata (la n. 37737 del 2002) ha, in particolare, richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia ( in particolare Corte di giustizia, 6 ottobre 2009, SPÖ [OSCURATO:PERSONA], C-267/08, punti 17, 19 e 20; Corte di giustizia, 2 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA], C- 263/15, punti 19 e ss; Corte di giustizia, 15 aprile 2021, EQ, C- 846/19, punti 26 e ss), che ha affermato che, ai fini dello svolgimento di una attività economica, non è rilevante la qualifica del soggetto passivo, che può anche essere un ente territoriale (e, dunque, a maggior ragione un [OSCURATO:PERSONA]), dovendosi verificare unicamente se l’attività svolta: a) sia qualificabile come attività economica riconducibile ad una delle operazioni indicate nella direttiva;b) sia stata effettuata a titolo oneroso; c) comporti lo sfruttamento di un bene per ricavarne introiti dotati di stabilità. 3.9.2 La Corte, sempre nella sentenza richiamata, ha, poi, osservato che: -) la nozione di attività economica è definita dalla direttiva n. 2006/112/CE con una ampia latitudine poiché è «comprensiva di tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi e, in particolare, delle operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità» , con la precisazione che la nozione stessa è considerata in termini obbiettivi nel senso che «l’attività è considerata di per se stessa, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati» (CGUE, SPÖ, punti 15-17; Corte di giustizia, 5 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] SARL, punto 22);. -) in questa prospettiva, dunque, non ha rilievo – per l’ascrizione dell’attività svolta tra quelle astrattamente rilevanti ai fini della Sesta Direttiva – il fatto che essa è stata realizzata in funzione del perseguimento di obbiettivi e finalità pubblicistiche dell’ente; né ha ha rilievo per la valutazione della natura dell’attività la circostanza che le operazioni siano state finanziate, anche in misura considerevole, con sovvenzioni e/o aiuti pubblici poiché, come già rilevato, la nozione di attività economica «ha un carattere oggettivo e si applica indipendentemente non solo dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, ma altresì dal modo di finanziamento scelto dall’operatore interessato, anche quando si tratta di sovvenzioni pubbliche» (CGUE, [OSCURATO:PERSONA], punto 38). 3.9.3 Ancora, sotto lo sp ecifico profilo della onerosità della prestazione, ha precisato che: -) una prestazione di servizi deve ritenersi effettuata a titolo oneroso, e, quindi, configura una operazione imponibile, «soltanto quando tra il prestatore e l’utente intercorra un rap porto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente» (Corte di giustizia, 12 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C-520/14, punto 24; Corte di giustizia, 29 ottobre 2009, Commissione CE c.Repubblica di Finlandia, C-246/08, punto 45; CGUE, SPÖ, punto 19; CGUE, EQ, punto 36); -) la circostanza che un’operazione economica « venga svolta ad un prezzo superiore o inferiore al prezzo di costo è irrilevante » ai fini della qualificazione di tale operazione come « negozio a titolo oneroso» poiché questa nozione presuppone « unicamente l’esistenza di un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi ed il corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo» (CGUE, [OSCURATO:PERSONA], punto 26; CGUE, EQ, punto 43). 3.9.4 Infine, quanto al «conseguimento d i introiti» rilevante ai fini della Sesta Direttiva, ha sottolineato che: -) l’operazione, per essere imponibile, deve determinare lo sfruttamento del bene (materiale od immateriale) per ricavarne introiti aventi un certo grado di stabilità; -) la Corte di giustizia ha precisato che tale requisito impone di verificare se il corrispettivo ricevuto per le prestazioni «non costituisca una remunerazione solo parziale delle prestazioni effettuate o da effettuare e che la sua entità non sia stata stabilita in ragione dell’esistenza di altri fattori eventuali e idonei, se del caso, a rimettere in discussione il nesso diretto tra le prestazioni e il loro corrispettivo»(CGUE, [OSCURATO:PERSONA], punto 49); -) la Corte di giustizia ha posto in risalto situazioni in cui l’entità delle somme percette per i servizi prestati risulti sproporzionata al valore della prestazione, sì da determinare la qualificazione del corrispettivo percepito a mero “canone” o, addirittura, a far escludere che la prestazione fosse in realtà rivolta al mercato, assolvendo, invece, alla realizzazione di un servizio e/o interesse pubblico in via assolutamente prevalente («In tal senso si è espressa la Corte (CGUE, [OSCURATO:PERSONA], punto 33) con riguardo ad una vicenda relativa ad un servizio di trasporto scolastico fornito da un Comune dietro versamento di “contributi”, che, tuttavia, non erano dovuti da tutti gli utilizzatori ma solo da un terzo di essi, sicché ammontavano solo al 3% del totale dei costi di trasporto, mentre il saldo era finanziato con fondi pubblici, sicché «uno scarto del genere tra i costi di funzionamento e gli importi percepiti come corrispettivo per i servizi offerti è tale da suggerire che il contributo a carico dei genitori debba essere assimilato a un canone piuttosto che ad una retribuzione vera e propria».In termini analoghi (CGUE, Commissione CE c. Repubblica di Finlandia, punto 50) con riferimento ai servizi di consulenza giuridica prestati dietro parziale remunerazione da parte degli uffici di assistenza pubblica, dove la Corte ha rilevato che solo un terzo del lavoro di assistenza era parzialmente retribuito dai beneficiari, per un valore totale di 1,9 milioni di euro a fronte di spese lorde di gestione pari a 24,5 milioni di euro, sicché «lo scarto è tale da suggerire che la remunerazione parziale a carico dei beneficiari debba essere assimilata a un canone, la cui riscossione non conferisce da sola carattere economico ad una determinata attività, piuttosto che ad una retribuzione vera e propria. Con esito diverso, ma in linea con i medesimi principi, si è affermato (CGUE, EQ, punto 53), con riguardo ad una attività di rappresentante legale di maggiorenni, che l’attività restava soggetta all’Iva poiché il prestatore traeva dalla attività «redditi a carattere permanente» e il livello del compenso era determinato «secondo criteri che ne garantiscano l’idoneità a coprire le spese di funzionamento sostenute da tale prestatore». -) la sussistenza del requisito deve essere verificata in concreto sulla base di una pluralità di parametri, esemplificativamente indicati dalla Corte di giustizia, nel raffronto tra le circostanze nelle quali l’interessato effettua la prestazione di servizi in questione e quelle in cui viene di solito realizzata questo tipo di prestazione di servizi, nell’entità della clientela e quanta di essa fornisce una controprestazione, nell’importo degli introiti, nei criteri di determinazione delle tariffe e/o dei compensi e, comunque, in tutte le circostanze rilevanti nella specifica vicenda (CGUE, [OSCURATO:PERSONA], punti 30 e 31; CGUE, Commissi one CE c. Repubblica di Finlandia, punti 47- 49). 3.10 Questa Corte, dunque, dopo un'attenta ricognizione degli indirizzi giurisprudenziali emergenti sul piano comunitario, ha affermato che la valutazione del carattere non esclusivo o prevalente dell'esercizio di attività commerciali o agricole, indispensabile per l'applicazione delle disposizioni in materia di detrazione IVA da parte degli enti non commerciali, va operata in concreto e non, in astratto, in base alle sole risultanze statutarie e formali, dovendosi valutare se e in quale misura le operazioni realizzate dall'ente siano riconducibili alle attività economiche di cui all'art. 9 della Direttiva 2006/112/CE; siano effettuate a titolo oneroso e comportino lo sfruttamento di un bene al fine di conseguire introiti aventi carattere di stabilità e che, ai fini di tale verifica, non rilevano né lo scopo perseguito dall'ente, né il conseguimento di risultati, mentre è necessario, allo stesso tempo, che sussista un nesso diretto tra la cessione di beni o la prestazione di servizi e il corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo, ossia un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni; l'attività sia diretta al conseguimento stabile di introiti, tenuto conto, a tal fine, delle condizioni in cui è svolta l'attività in raffronto a quelle in cui essa viene di solito realizzata, dell'entità della clientela, dell'importo degli introiti, dei criteri di determinazione delle tariffe, dei compensi e/o dei prezzi praticati, nonché degli altri elementi pertinenti, sì da verificare se le somme percepite, anche se di importo ridotto rispetto ai costi sostenuti, costituiscano un effettivo corrispettivo dotato di stabilità o siano assimilabili ad un canone, inidoneo a conferire carattere di economicità alla prestazione. Inoltre, quale ulteriore corollario, la Corte ha stabilito che «in materia di IVA, l'onere di istituzione di una contabilità separata per le attività commerciali, onde fruire della detrazione dell'imposta relativa agli acquisti (art. 19, D.P.R. n. 633/1972) grava solo sugli enti che non abbiano per oggetto esclusivo, o anche soltanto principale, l'esercizio di attività commerciali od agricole, giusta il disposto del citato D.P.R. n. 633/1972, art. 19-ter", peraltro "anche se si tratti di enti pubblici» (Cass., 13 ottobre 2011, n.n. 210 75 e 21076; Cass., 2 dicembre 2004, n. 22644; Cass., 25 maggio 2001, n. 7145).3.11 A ciò va aggiunto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la soggettività passiva IVA degli enti non commerciali, riferita all'attività commerciale o agricola dai medesimi svolta, prescinde dallo scopo di lucro, che non costituisce, infatti, un requisito ai fini del presupposto soggettivo d'imposta in base all'art. 9 della Direttiva 2006/112/CE (Corte di giustizia, sentenza 20 marzo 2014, causa C - 72/13; Corte di Giustizia, sentenza 20 giugno 2013, causa C-219/12) ed anche questa Corte ha affermato che non rileva la mancanza dello scopo di lucro o la produzione di beni immateriali o la finalità mutualistica perseguita, stante che l'art. 4, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 sottende la compatibilità tra la natura commerciale dell'attività consortile e la destinazione ai propri associati, con finalità mutualistica, del risultato di tale attività commerciale e, più in generale, lo scopo mutualistico non è incompatibile con lo svolgimento di attività commerciale ed il perseguimento di uno scopo di lucro (Cass., 2 dicembre 2004, n. 22644). 3.12Ciò posto, la sentenza impugnata non merita censura , poiché la Commissione tributaria regionale, laddove ha affermato che « è chiara la reale attività esercitata che risulta supportata dalla documentazione in atti. Tutto è organizzato e riferito alla commercializzazione sia di spazi pubblicitari e spazi di parcheggio sia di vendita di beni quali gadgets e libri che di servizi come si rilevava dalle fatture prodotte che confermavano la professionalità della struttura creata», ha condotto una verifica in concreto in relazione all'attività effettivamente svoltadal Comitato, ritenendo che lo stess o fosse soggetto passivo agli effetti dell'Iva, avendo svolto un'attività commerciale, riconducibile, per quanto si è detto, nell'ambito della nozione di attività economica, ricavata dalla normativa comunitaria, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia; in tale contesto, non conforme ai principi suesposti è la prospettazione erariale che da un lato ha dato rilievo alla circostanza che l'attività istituzionale del [OSCURATO:PERSONA] si era resa possibile grazie all'apporto prevalente dei contributi degli enti pubblici, circostanza che, più adeguatamente, integra uno dei concorrenti parametri utili alla valutazione del requisito dell’idoneità dell’attività svolta di conseguire introiti , e, dall'altro, ha posto l'accento sulla natura dell'attività svolta dal Comitato, priva del carattere dell'antieconomicità, sotto lo specifico profilo che le prestazioni di servizi rese non avevano generato corrispettivi coerenti con il loro controvalore, data l'incapacità dei ricavi di coprire i costi diretti, prescindendo, per quanto già detto, la soggettività passiva IVA degli enti non commerciali, dallo scopo di lucro, che non costituisce un requisito ai fini del presupposto soggettivo d'imposta in base all'art. 9 della Direttiva 2006/112/CE.. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e l'Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla parte controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. 4.1Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U . , 25 novembre 2013, n. 26