CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 04692/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17370-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO N 119, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. 11850/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 11011 partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - questa Corte, con ordinanza n. 11850, pubblicata il 6/5/2021, dichiarò inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ltd e TITI International s.a. e avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 25/10/2018, che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l'appello della Manente; - la pronuncia d'inammissibilità di questa Corte è sorretta dalla seguente motivazione: <<il ricorso è inammissibile per tardività perché proposto oltre sessanta giorni dalla notifica della sentena d'appello; il controricorrente ha depositato la copia autentica della sentenza d'appello notificata in data 26.102018, ai fini della decorrena del cosiddetto termine breve; il ricorso per cassazione, benché procedibile, in quanto la copia della sentenza notificata è stata prodotta dalla parte controricorrente (Casscqione civile se un. 0210512017, n. 10648), è stato notificato in data 25.11.2019, quando era già decorso il termine breve di impugnaione»; - avverso la menzionata decisione di legittimità la Manente propone ricorso per revocazione (ulteriormente illustrato da memoria), ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., prospettando quanto segue: poiché la [OSCURATO:PERSONA] ltd era intervenuta "ad adiuvandum" in appello, non avrebbe potuto sostituirsi alla TITI International s.a., rimasta contumace; da qui conseguiva che <<tutta l'attività da essa compiuta, compresa la notifica della sentenk> à della Corte di Appello impugnata, non può che essere considerata inesistente; il suo intervento, dunque, risulta inammissibile»; [OSCURATO:PERSONA] condivide il giudizio di palese inammissibilità espresso dal Relatore in seno alla sua proposta di cui appresso. Ric. 2021 n. 17370 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -2- <<La ricorrente neppure si perita di prospettare una evidenza assimilabile, all'errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., richiamato tassativamente dall'art. 391 bis cod. proc. civ. L'errore di fatto revocatorio ricorre, come risulta dalla piana descri.ione normativa, "quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita"; cioè deve annidarsi in una oggettiva dispercezione da parte del Giudice di legittimità della ricostruzione fattuale siccome operata dalla sentenza d'appello o rappresentata dai documenti esaminabili (allorquando la Cassazione è eccezionalmente giudice del fatto); e certamente tale non può considerarsi un apprezzamento o una conseguenza giuridica, come nel caso di specie, non potendo il Giudice della legittimità essere chiamato a decidere nuovamente la causa in una sorta di anomalo nuovo giudizio, a seguito d'una impropria opposizione. [OSCURATO:PERSONA] reiteratamente ha avuto modo di chiarire che il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valuta ione; né, con riguardo al sistema delle l'inpugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata Ric. 2021 n. 17370 sez. M2 - ud. 18-11-2021 -3- amministra.zione della giustkia (Sez. U, n. 8984, 1110412018, Rv. 648127; dr., anche, Se. U., n. 30994, 2711212017; Se. 6, n. 14937, . 151612017)». Non v'è luogo a regolamento delle spese non avendo la controparte svolto difese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 18 novembre 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]rATO [OSCURATO:PERSONA] C