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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 31505/2026

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zione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto emesso in data 31 marzo 2026 la Corte di appello diBologna, quale giudice della prevenzione, ha respinto l'appello proposto dallaImpero srl, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], avverso ildecreto del Tribunale di Bologna del 07 novembre 2025, con cui era statarespinta la richiesta della società di essere ammessa al controllo giudiziariovolontario previsto dall'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011.Il Tribunale aveva affermato che la [OSCURATO:SOCIETA] costituiva una trasposizionedella [OSCURATO:SOCIETA], società colpita da una interdittiva antimafia, risultandoanch'essa di fatto dominata, tramite i propri parenti, da [OSCURATO:PERSONA],soggetto vicino all'associazione mafiosa denominata “locale di Cutro”, e cheanche in caso di accoglimento dell'istanza e di nomina di un amministratoregiudiziario non appariva possibile che la [OSCURATO:SOCIETA] potesse essere bonificata epotesse emendarsi dai collegamenti che manteneva con l'associazione criminosa,tramite il suo amministratore occulto.La Corte di appello ha ritenuto tale trasposizione ancora attuale e nonsuperata dalla sopravvenuta cessione di tutte le quote societarie dellaSantamaria srl, da parte dei soci (che erano contemporaneamente soci di questae della [OSCURATO:SOCIETA]), a [OSCURATO:PERSONA], effettuata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],permanendo il rapporto parentale tra costoro, i rapporti economici tra la Imperosrl e la [OSCURATO:SOCIETA], e stante il fatto che i mezzi operativi della [OSCURATO:SOCIETA] srlappartengono, in realtà, alla [OSCURATO:SOCIETA], che li ha ceduti gratuitamente allanuova società.

Inoltre dalla banca dati dell'INPS risulta che la [OSCURATO:SOCIETA] ha unsolo dipendente, quel [OSCURATO:PERSONA] che ha recentemente acquistato tutte lequote societarie della [OSCURATO:SOCIETA], già condannato per reati fiscali e socio inaffari di tale [OSCURATO:PERSONA], condannato per illecita concorrenza in appaltipubblici; nessuna critica è stata mossa in merito alla qualifica di [OSCURATO:SOCIETA], egli ha ceduto in comodato gratuito treautocarri.

La Corte di appello ha perciò ritenuto che, per le ragioni indicate, laImpero srl costituisca ancora attualmente il braccio operativo della Santamariasrl.

Conseguentemente, ha ritenuto che l'influenza mafiosa sulla [OSCURATO:SOCIETA] nonsia occasionale.La Corte ha anche ritenuto che il modulo organizzativo di cui alla legge n.231/2001, adottato dalla stessa, non consenta una prognosi positiva dibonificabilità.

Il modello presentato, infatti, è un modulo in bianco privo di dati edi obblighi precisi e puntuali, in particolare in merito ai criteri di scelta deipartners commerciali, onde evitare di intrattenere rapporti con società colpite daprovvedimenti inibitori, in merito al controllo sull'operato dell'amministratore, aicriteri di nomina degli organi di vigilanza e ai loro poteri, nonché in merito allaeffettiva costituzione di un organo di vigilanza.2.

Avverso il decreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art.34-bis d.lgs. n. 159/2011, e il vizio di motivazione.La Corte ha fondato la sua valutazione negativa sul legame di sangue cheesisterebbe tra l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], el'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], benché quest'ultimo ne sia il genero e quinditra i due sussista solo un rapporto di affinità, e benché la giurisprudenzaamministrativa abbia stabilito che i rapporti parentali sono irrilevanti, a menoche si dimostri una loro incidenza nella gestione della società.

Ha richiamato ilrapporto commerciale tra le due società, risalente al 2023, e la situazione dellaImpero srl descritta nel provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura, manon ha compiuto la necessaria valutazione prognostica sulla emendabilità dellasituazione e sulle possibilità di recupero dell'impresa all'economia sana.La occasionalità dell'infiltrazione mafiosa è stata negata solo per il rapportoparentale tra i soci, per il fatto di operare nello stesso settore economico e nellostesso territorio della [OSCURATO:SOCIETA] e per i rapporti commerciali intrattenuti conquest'ultima sino al 2023, ma questi elementi sono in parte erronei, in partetravisanti e in parte irrilevanti.In ordine ai rapporti commerciali, il decreto afferma erroneamente che essinon sono stati oggetto di doglianza, ed inoltre ha omesso di tenere contodell'avvenuta cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] da parte dei soci dellaImpero srl e del cambio di sede di questa, atti che dimostrano l'interruzione deirapporti di partecipazione con la prima società e, in ogni caso, la manifestazionedi volontà di bonificare la società.

La Corte di appello, invece, ha valorizzato sologli elementi negativi posti a base dell'interdittiva, senza valutare se le misureadottate dalla società consentano di formulare una prognosi positiva diemendabilità, considerato che il controllo giudiziario mira proprio ad accertarel'effettività del percorso di bonifica.Anche i requisiti della occasionalità dell'infiltrazione mafiosa e dellabonificabilità della società sono valutati in modo assiomatico e senza un concretoriferimento alla società ricorrente.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso la società deduce la violazione deld.lgs. n. 231/2001.Il decreto impugnato afferma che il modello organizzativo adottato sarebbeun “modulo in bianco”, mentre esso risponde ai canoni tipizzati; anche inrelazione all'organo di vigilanza vengono precisati i poteri, i requisiti e la suaindipendenza rispetto all'amministratore e ai soci.

Anche in questo caso lamotivazione è travisante e apparente, e trascura il fatto che il controllogiudiziario ha la specifica finalità di verificare l'effettiva attuazione delle misure dibonifica adottate da una società sospettata di infiltrazione mafiosa.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso, per genericità e mancanza di specificità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato.2.

Il controllo giudiziario su un'azienda, previsto all'art. 34-bis d.lgs. n.159/2011, richiede che questa sia stata colpita da una interdittiva antimafia,abbia impugnato tale provvedimento, e il giudice ritenga che l'attività diagevolazione mafiosa attribuita all'impresa sia occasionale e suscettibile dibonifica, ovvero di eliminazione di ogni possibilità di infiltrazione mafiosa.

Lasottoposizione a tale controllo, ai sensi del comma 6 della predetta norma, puòessere richiesta dall'impresa stessa, interessata, nel periodo di pendenzadell'impugnazione, a proseguire l'attività in vista di una sua piena restituzione allibero mercato, quale impresa sana.

In tal caso, questa Corte ha stabilito che«In tema di misure di prevenzione, ai fini dell'ammissione alla misura delcontrollo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011,n. 159, richiesta dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittivache abbia impugnato detto provvedimento, il tribunale è tenuto a valutare, intermini prognostici - sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamentoamministrativo con l'informazione antimafia interdittiva - se il richiestointervento giudiziale di "bonifica aziendale" risulti possibile, in quantol'agevolazione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. cit., sia da ritenereoccasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicitàdell'infiltrazione mafiosa» (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Rv. 280906).

Ilgiudice, pertanto, «non può limitarsi a prendere atto della sussistenzadell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizioamministrativo avverso la stessa, ma deve accertare anche sia il carattereoccasionale dell'agevolazione mafiosa che il libero svolgimento dell'attivitàeconomica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 34 del citatod.lgs., sia la concreta possibilità per l'impresa di riallinearsi al contestoeconomico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose»(Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, Rv. 287660).La società ricorrente, nel primo motivo di ricorso, lamenta l'apparenza dellamotivazione in ordine alla non occasionalità dell'agevolazione mafiosa e allapossibilità di bonifica, con travisamento dei motivi di ricorso e dei documentiprodotti.Tale doglianza è infondata.

Il decreto impugnato, infatti, appare motivatoapprofonditamente e in modo autonomo rispetto all'interdittiva antimafia, anchealla luce degli sviluppi dell'assetto societario successivi ad essa, ed indica conprecisione gli elementi negativi ritenuti tali da far escludere sia l'occasionalitàdell'agevolazione mafiosa, sia la formulabilità di una prognosi positiva.La Corte di appello ha evidenziato, in particolare, lo stretto rapporto ancoraoggi esistente tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], società quest'ultima colpitada interdittiva antimafia e impedita ad intrattenere qualunque rapporto con laPubblica Amministrazione, appartenente a [OSCURATO:PERSONA], imprenditoreritenuto vicino all'associazione di tipo mafioso “locale di Cutro”, guidata dal capo'ndranghetista [OSCURATO:PERSONA], della quale agevolava l'infiltrazione neltessuto economico.

L'esistenza e l'attualità di tale rapporto sono state valutate emotivate sulla base delle relazioni parentali tra i soci delle due società e deirapporti commerciali tra di esse, dal 2023 ad oggi: gli amministratori e soci dellaImpero srl, figlia e genero del [OSCURATO:PERSONA], erano soci anche della [OSCURATO:SOCIETA] esolo il 14/02/2026, quindi in prossimità dell'udienza di appello, hanno ceduto leloro quote, che sono state peraltro acquisite dal loro predetto parente e affine,ed hanno mutato la sede legale della società, in precedenza posta nella stessasede della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, risulta essere l'unico dipendentedella [OSCURATO:SOCIETA], secondo la banca dati INPS.

Nel 2023 la [OSCURATO:SOCIETA] haintrattenuto rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA] per un valore di 88.000euro e, ciò che maggiormente rileva, ha ricevuto gratuitamente dalla Santamariasrl, in comodato, tre autocarri, con i quali opera.La valutazione conclusiva contenuta nel decreto impugnato, che la Imperosrl, che è stata costituita dopo che la [OSCURATO:SOCIETA] ha ricevuto l'interdittivaantimafia, rappresenti ancora oggi il “braccio operativo” di quest'ultima, apparelogica e fondata su dati oggettivi che non sono smentiti nel ricorso, il qualecontesta soltanto, ma in termini generici, l'affermazione di scarsa significativitàdi scelte societarie quali la cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] e il cambiodi sede, e quella di rilevanza, al contrario, della cessione gratuita dei mezzioperativi e della permanenza del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA], quale unico dipendenteregistrato all'INPS.

Questi ultimi elementi, in particolare, sono stati ritenutidimostrativi del dominio ancora oggi esercitato dal [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:SOCIETA], etale valutazione appare non manifestamente illogica, dal momento che essi sonoeffettivamente tali da consentire al [OSCURATO:PERSONA], in concreto, di orientare tutte lescelte operative della società, e sono pertanto idonei a dimostrare la nonoccasionalità della infiltrazione mafiosa della [OSCURATO:SOCIETA], che appare al contrariostrutturale o quanto meno dello stesso grado di quanto riscontrato per laSantamaria srl.La ritenuta non occasionalità è particolarmente significativa, in quantoimpedisce l'applicazione dell'istituto del controllo giudiziario previsto dall'art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011.

Anche sotto tale profilo, pertanto, il decreto impugnatosi conforma alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di controllogiudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159,le relazioni parentali tra soci o gestori dell'impresa raggiunta da interdittivaantimafia e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità possonodeterminare il rigetto della richiesta solo ove sussistano ulteriori elementiindicativi dell'influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzidell'impresa» (Sez. 1, n. 10578 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv.284243).Il primo motivo del ricorso, pertanto, deve essere rigettato.3.

Anche il secondo motivo del ricorso è infondato.La doglianza circa la valutazione del modello organizzativo previsto dallalegge n. 231/2001, presentato dalla società, perché motivata in modo illogico,carente, apparente e travisante, è invero generica.

La società ricorrente silimita, infatti a contrapporre a tale valutazione la sua opinione contraria, peraltrosostenendo soltanto che tale modello corrisponde ai canoni tipizzati e delinea inmodo preciso i compiti e i requisiti dell'organo di vigilanza.Il confronto con la motivazione del decreto impugnato è solo parziale,avendo questo affermato in modo dettagliato, alle pagine 11 e 12, i molti aspettiinsoddisfacenti, e in particolare la totale mancanza di concretezza, in ordine aiquali la ricorrente non oppone una specifica contestazione.

L'esame del modelloorganizzativo depositato dalla società, allegato all'atto di appello e così, di fatto,anche al ricorso, consente di valutare la sussistenza delle carenze indicate dallaCorte di appello: si tratta di un modulo del tutto generico, riportante i principigenerali e la generica indicazione degli strumenti di controllo di una societàrichiesti dalla legge n. 231/2001 al fine di escludere la responsabilità da reatodella stessa, ma senza alcuna concretizzazione dei protocolli e delle procedurefinalizzate ad evitare la consumazione di reati, che devono invece essere previsticon le caratteristiche necessarie per il tipo di società e i suoi rischi, e senzaalcuna concretizzazione dei criteri e delle procedure di costituzione e dioperatività degli organismi di controllo, la cui indipendenza e autonomia rispettoagli amministratori deve essere assicurata in concreto, non essendo sufficiente lamera generica indicazione di tali caratteristiche, come esposte nel modellopresentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]La motivazione circa la mancanza di concretezza di tale modello, e la suainidoneità a dimostrare che la società manifesti ed abbia effettivamenteintrapreso un percorso di affrancamento da infiltrazioni mafiose e da ognipericolo di prosecuzione di tali infiltrazioni, è pertanto logica, approfondita efondata su elementi concreti.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere respinto, e la società ricorrente deve essere condannata al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 01 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 31 marzo 2026 la Corte di appello diBologna, quale giudice della prevenzione, ha respinto l'appello proposto dallaImpero srl, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], avverso ildecreto del Tribunale di Bologna del 07 novembre 2025, con cui era statarespinta la richiesta della società di essere ammessa al controllo giudiziariovolontario previsto dall'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011.Il Tribunale aveva affermato che la [OSCURATO:SOCIETA] costituiva una trasposizionedella [OSCURATO:SOCIETA], società colpita da una interdittiva antimafia, risultandoanch'essa di fatto dominata, tramite i propri parenti, da [OSCURATO:PERSONA],soggetto vicino all'associazione mafiosa denominata “locale di Cutro”, e cheanche in caso di accoglimento dell'istanza e di nomina di un amministratoregiudiziario non appariva possibile che la [OSCURATO:SOCIETA] potesse essere bonificata epotesse emendarsi dai collegamenti che manteneva con l'associazione criminosa,tramite il suo amministratore occulto.La Corte di appello ha ritenuto tale trasposizione ancora attuale e nonsuperata dalla sopravvenuta cessione di tutte le quote societarie dellaSantamaria srl, da parte dei soci (che erano contemporaneamente soci di questae della [OSCURATO:SOCIETA]), a [OSCURATO:PERSONA], effettuata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],permanendo il rapporto parentale tra costoro, i rapporti economici tra la Imperosrl e la [OSCURATO:SOCIETA], e stante il fatto che i mezzi operativi della [OSCURATO:SOCIETA] srlappartengono, in realtà, alla [OSCURATO:SOCIETA], che li ha ceduti gratuitamente allanuova società. Inoltre dalla banca dati dell'INPS risulta che la [OSCURATO:SOCIETA] ha unsolo dipendente, quel [OSCURATO:PERSONA] che ha recentemente acquistato tutte lequote societarie della [OSCURATO:SOCIETA], già condannato per reati fiscali e socio inaffari di tale [OSCURATO:PERSONA], condannato per illecita concorrenza in appaltipubblici; nessuna critica è stata mossa in merito alla qualifica di [OSCURATO:SOCIETA], egli ha ceduto in comodato gratuito treautocarri. La Corte di appello ha perciò ritenuto che, per le ragioni indicate, laImpero srl costituisca ancora attualmente il braccio operativo della Santamariasrl. Conseguentemente, ha ritenuto che l'influenza mafiosa sulla [OSCURATO:SOCIETA] nonsia occasionale.La Corte ha anche ritenuto che il modulo organizzativo di cui alla legge n.231/2001, adottato dalla stessa, non consenta una prognosi positiva dibonificabilità. Il modello presentato, infatti, è un modulo in bianco privo di dati edi obblighi precisi e puntuali, in particolare in merito ai criteri di scelta deipartners commerciali, onde evitare di intrattenere rapporti con società colpite daprovvedimenti inibitori, in merito al controllo sull'operato dell'amministratore, aicriteri di nomina degli organi di vigilanza e ai loro poteri, nonché in merito allaeffettiva costituzione di un organo di vigilanza.2. Avverso il decreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art.34-bis d.lgs. n. 159/2011, e il vizio di motivazione.La Corte ha fondato la sua valutazione negativa sul legame di sangue cheesisterebbe tra l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], el'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], benché quest'ultimo ne sia il genero e quinditra i due sussista solo un rapporto di affinità, e benché la giurisprudenzaamministrativa abbia stabilito che i rapporti parentali sono irrilevanti, a menoche si dimostri una loro incidenza nella gestione della società. Ha richiamato ilrapporto commerciale tra le due società, risalente al 2023, e la situazione dellaImpero srl descritta nel provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura, manon ha compiuto la necessaria valutazione prognostica sulla emendabilità dellasituazione e sulle possibilità di recupero dell'impresa all'economia sana.La occasionalità dell'infiltrazione mafiosa è stata negata solo per il rapportoparentale tra i soci, per il fatto di operare nello stesso settore economico e nellostesso territorio della [OSCURATO:SOCIETA] e per i rapporti commerciali intrattenuti conquest'ultima sino al 2023, ma questi elementi sono in parte erronei, in partetravisanti e in parte irrilevanti.In ordine ai rapporti commerciali, il decreto afferma erroneamente che essinon sono stati oggetto di doglianza, ed inoltre ha omesso di tenere contodell'avvenuta cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] da parte dei soci dellaImpero srl e del cambio di sede di questa, atti che dimostrano l'interruzione deirapporti di partecipazione con la prima società e, in ogni caso, la manifestazionedi volontà di bonificare la società. La Corte di appello, invece, ha valorizzato sologli elementi negativi posti a base dell'interdittiva, senza valutare se le misureadottate dalla società consentano di formulare una prognosi positiva diemendabilità, considerato che il controllo giudiziario mira proprio ad accertarel'effettività del percorso di bonifica.Anche i requisiti della occasionalità dell'infiltrazione mafiosa e dellabonificabilità della società sono valutati in modo assiomatico e senza un concretoriferimento alla società ricorrente.2.2. Con il secondo motivo di ricorso la società deduce la violazione deld.lgs. n. 231/2001.Il decreto impugnato afferma che il modello organizzativo adottato sarebbeun “modulo in bianco”, mentre esso risponde ai canoni tipizzati; anche inrelazione all'organo di vigilanza vengono precisati i poteri, i requisiti e la suaindipendenza rispetto all'amministratore e ai soci. Anche in questo caso lamotivazione è travisante e apparente, e trascura il fatto che il controllogiudiziario ha la specifica finalità di verificare l'effettiva attuazione delle misure dibonifica adottate da una società sospettata di infiltrazione mafiosa.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsil'inammissibilità del ricorso, per genericità e mancanza di specificità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato.2. Il controllo giudiziario su un'azienda, previsto all'art. 34-bis d.lgs. n.159/2011, richiede che questa sia stata colpita da una interdittiva antimafia,abbia impugnato tale provvedimento, e il giudice ritenga che l'attività diagevolazione mafiosa attribuita all'impresa sia occasionale e suscettibile dibonifica, ovvero di eliminazione di ogni possibilità di infiltrazione mafiosa. Lasottoposizione a tale controllo, ai sensi del comma 6 della predetta norma, puòessere richiesta dall'impresa stessa, interessata, nel periodo di pendenzadell'impugnazione, a proseguire l'attività in vista di una sua piena restituzione allibero mercato, quale impresa sana. In tal caso, questa Corte ha stabilito che«In tema di misure di prevenzione, ai fini dell'ammissione alla misura delcontrollo giudiziario, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011,n. 159, richiesta dall'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittivache abbia impugnato detto provvedimento, il tribunale è tenuto a valutare, intermini prognostici - sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamentoamministrativo con l'informazione antimafia interdittiva - se il richiestointervento giudiziale di "bonifica aziendale" risulti possibile, in quantol'agevolazione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. cit., sia da ritenereoccasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicitàdell'infiltrazione mafiosa» (Sez. 2, n. 9122 del 28/01/2021, Rv. 280906). Ilgiudice, pertanto, «non può limitarsi a prendere atto della sussistenzadell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizioamministrativo avverso la stessa, ma deve accertare anche sia il carattereoccasionale dell'agevolazione mafiosa che il libero svolgimento dell'attivitàeconomica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 34 del citatod.lgs., sia la concreta possibilità per l'impresa di riallinearsi al contestoeconomico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose»(Sez. 5, n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, Rv. 287660).La società ricorrente, nel primo motivo di ricorso, lamenta l'apparenza dellamotivazione in ordine alla non occasionalità dell'agevolazione mafiosa e allapossibilità di bonifica, con travisamento dei motivi di ricorso e dei documentiprodotti.Tale doglianza è infondata. Il decreto impugnato, infatti, appare motivatoapprofonditamente e in modo autonomo rispetto all'interdittiva antimafia, anchealla luce degli sviluppi dell'assetto societario successivi ad essa, ed indica conprecisione gli elementi negativi ritenuti tali da far escludere sia l'occasionalitàdell'agevolazione mafiosa, sia la formulabilità di una prognosi positiva.La Corte di appello ha evidenziato, in particolare, lo stretto rapporto ancoraoggi esistente tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], società quest'ultima colpitada interdittiva antimafia e impedita ad intrattenere qualunque rapporto con laPubblica Amministrazione, appartenente a [OSCURATO:PERSONA], imprenditoreritenuto vicino all'associazione di tipo mafioso “locale di Cutro”, guidata dal capo'ndranghetista [OSCURATO:PERSONA], della quale agevolava l'infiltrazione neltessuto economico. L'esistenza e l'attualità di tale rapporto sono state valutate emotivate sulla base delle relazioni parentali tra i soci delle due società e deirapporti commerciali tra di esse, dal 2023 ad oggi: gli amministratori e soci dellaImpero srl, figlia e genero del [OSCURATO:PERSONA], erano soci anche della [OSCURATO:SOCIETA] esolo il 14/02/2026, quindi in prossimità dell'udienza di appello, hanno ceduto leloro quote, che sono state peraltro acquisite dal loro predetto parente e affine,ed hanno mutato la sede legale della società, in precedenza posta nella stessasede della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, risulta essere l'unico dipendentedella [OSCURATO:SOCIETA], secondo la banca dati INPS. Nel 2023 la [OSCURATO:SOCIETA] haintrattenuto rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA] per un valore di 88.000euro e, ciò che maggiormente rileva, ha ricevuto gratuitamente dalla Santamariasrl, in comodato, tre autocarri, con i quali opera.La valutazione conclusiva contenuta nel decreto impugnato, che la Imperosrl, che è stata costituita dopo che la [OSCURATO:SOCIETA] ha ricevuto l'interdittivaantimafia, rappresenti ancora oggi il “braccio operativo” di quest'ultima, apparelogica e fondata su dati oggettivi che non sono smentiti nel ricorso, il qualecontesta soltanto, ma in termini generici, l'affermazione di scarsa significativitàdi scelte societarie quali la cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] e il cambiodi sede, e quella di rilevanza, al contrario, della cessione gratuita dei mezzioperativi e della permanenza del [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA], quale unico dipendenteregistrato all'INPS. Questi ultimi elementi, in particolare, sono stati ritenutidimostrativi del dominio ancora oggi esercitato dal [OSCURATO:PERSONA] sulla [OSCURATO:SOCIETA], etale valutazione appare non manifestamente illogica, dal momento che essi sonoeffettivamente tali da consentire al [OSCURATO:PERSONA], in concreto, di orientare tutte lescelte operative della società, e sono pertanto idonei a dimostrare la nonoccasionalità della infiltrazione mafiosa della [OSCURATO:SOCIETA], che appare al contrariostrutturale o quanto meno dello stesso grado di quanto riscontrato per laSantamaria srl.La ritenuta non occasionalità è particolarmente significativa, in quantoimpedisce l'applicazione dell'istituto del controllo giudiziario previsto dall'art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011. Anche sotto tale profilo, pertanto, il decreto impugnatosi conforma alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di controllogiudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159,le relazioni parentali tra soci o gestori dell'impresa raggiunta da interdittivaantimafia e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità possonodeterminare il rigetto della richiesta solo ove sussistano ulteriori elementiindicativi dell'influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzidell'impresa» (Sez. 1, n. 10578 del 09/11/2022, dep. 2023, Rv.284243).Il primo motivo del ricorso, pertanto, deve essere rigettato.3. Anche il secondo motivo del ricorso è infondato.La doglianza circa la valutazione del modello organizzativo previsto dallalegge n. 231/2001, presentato dalla società, perché motivata in modo illogico,carente, apparente e travisante, è invero generica. La società ricorrente silimita, infatti a contrapporre a tale valutazione la sua opinione contraria, peraltrosostenendo soltanto che tale modello corrisponde ai canoni tipizzati e delinea inmodo preciso i compiti e i requisiti dell'organo di vigilanza.Il confronto con la motivazione del decreto impugnato è solo parziale,avendo questo affermato in modo dettagliato, alle pagine 11 e 12, i molti aspettiinsoddisfacenti, e in particolare la totale mancanza di concretezza, in ordine aiquali la ricorrente non oppone una specifica contestazione. L'esame del modelloorganizzativo depositato dalla società, allegato all'atto di appello e così, di fatto,anche al ricorso, consente di valutare la sussistenza delle carenze indicate dallaCorte di appello: si tratta di un modulo del tutto generico, riportante i principigenerali e la generica indicazione degli strumenti di controllo di una societàrichiesti dalla legge n. 231/2001 al fine di escludere la responsabilità da reatodella stessa, ma senza alcuna concretizzazione dei protocolli e delle procedurefinalizzate ad evitare la consumazione di reati, che devono invece essere previsticon le caratteristiche necessarie per il tipo di società e i suoi rischi, e senzaalcuna concretizzazione dei criteri e delle procedure di costituzione e dioperatività degli organismi di controllo, la cui indipendenza e autonomia rispettoagli amministratori deve essere assicurata in concreto, non essendo sufficiente lamera generica indicazione di tali caratteristiche, come esposte nel modellopresentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]La motivazione circa la mancanza di concretezza di tale modello, e la suainidoneità a dimostrare che la società manifesti ed abbia effettivamenteintrapreso un percorso di affrancamento da infiltrazioni mafiose e da ognipericolo di prosecuzione di tali infiltrazioni, è pertanto logica, approfondita efondata su elementi concreti.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere respinto, e la società ricorrente deve essere condannata al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 01 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 31505/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris