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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 1 giugno 2021

Cassazione n. 32866/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1531-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; - controrícorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - sul ricorso 1554-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]°, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - sul ricorso 1788-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio CAMALDO - MAZZEO - Ric. 2022 n. 01531 sez.

SU - ud. 27-09-2022 -2- NABORRE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] REGIONE BASILICATA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 185/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 01/06/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso iscritto al n. 1531 del 2022 reg. gen., hanno impugnato, nei confronti del Procuratore generale della Corte dei conti e del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Basilicata, dinanzi a queste Sezioni Unite, per eccesso di potere giurisdizionale, la sentenza n. 185 del 2021, emessa dalla Seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti, in sede di revocazione della sentenza n. 100 del 2020, pronunciata dalla medesima Sezione.

Ric. 2022 n. 01531 sez.

SU - ud. 27-09-2022 -3-

2. I ricorrenti, amministratori e dirigenti del Comune di Potenza in carica nel periodo 2006-2014, premettono che, con atto di citazione del 25 maggio 2017, il Procuratore regionale della Corte dei conti li aveva convenuti in giudizio contestando loro di aver prodotto un danno erariale di complessivi euro 18.641.645,29, a seguito di alcune delibere di Giunta che avevano riguardato il sistema di trasporto.

In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, i convenuti con una serie di delibere di Giunta avrebbero disatteso il piano di esercizio del sistema di trasporto approvato dal Consiglio comunale il 29 dicembre del 2010 con la deliberazione n. 315, imponendo delle percorrenze chilometriche maggiori, e dunque costringendo l'Ente locale a farsi carico dei relativi costi.

3. La Sezione giurisdizionale della Regione Basilicata, con la sentenza n. 98 del 2017, aveva respinto le domande proposte dalla Procura regionale della Corte dei conti.

4. Con la sentenza n. 100 del 2020, pronunciata in sede di appello, era stata riformata la sentenza di primo grado da ultimo richiamata.

Il giudice di appello riteneva parzialmente fondato il ricorso della Procura regionale contabile, in ragione della illegittimità degli atti della Giunta, in quanto aventi ad oggetto una materia riservata alla competenza del consiglio comunale; rideterminava il danno in euro 5.345.763,22, in ragione dei chilometri realizzati in più, in attuazione delle delibere di Giunta comunale nn. 154 del 2012 e n. 156 del 2013, rispetto a quelli stabiliti dal Piano di trasporto del 2010.

4. La sentenza resa in sede appello n. 100 del 2020 veniva impugnata dai ricorrenti per revocazione.

La Corte dei conti in sede di revocazione, accoglieva in parte il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti, e con la sentenza n. 185 del 2021, oggetto del presente ricorso, affermava che la sentenza impugnata presentava un errore di fatto, essendovi un errore di calcolo in relazione ai KM percorsi nell'anno 2014, di talché il danno complessivamente prodotto nel 2014 doveva essere ricalcolato in euro 1,438,667,70, pari al maggior esborso sostenuto nell'anno 2014.

5. Con l'odierno ricorso sono proposti quattro motivi di ricorso.

6. Il Procuratore generale della Corte dei Conti ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, in quanto non veniva in rilievo la sussistenza in sé del potere Ric. 2022 n, 01531 sez.

SU - ud. 27-09-2022 -4- di revocazione, ma le modalità del suo concreto esercizio che rientra nei limiti interni della giurisdizione

7. Il ricorso è stato notificato con mera litis denuntiatio a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che sono rimasti intimati.

8. Ulteriore identico ricorso, iscritto al n. 1554 del 2022 reg. gen., articolato in quattro motivi, è stato proposto nei confronti delle stesse parti e con identico petitum e causa petendi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Le controparti sono rimaste intimate.

9. Con il ricorso iscritto al n. 1788 del 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla medesima vicenda, ricorrono anch'essi, prospettando quattro motivi di ricorso, nei confronti del Procuratore generale della Corte dei conti e del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Basilicata, avverso la sentenza n. 185 del 2021 della Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'Appello della Corte dei Conti, per eccesso di potere giurisdizionale.

10. Il Procuratore generale della Corte dei Conti ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, in quanto non veniva in rilievo la sussistenza in sé del potere di revocazione, ma le modalità del suo concreto esercizio che rientra nei limiti interni della giurisdizione contabile.

11. Il ricorso è stato notificato con mera litis denuntiatio a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che sono rimasti intimati.

12. 1 ricorsi sono stati avviati alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis. l cod. proc. civ.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei tre ricorsi in epigrafe in quanto hanno tutti ad oggetto la medesima sentenza n. 185 del 2021, pronunciata in sede di revocazione dalla Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'Appello della Corte dei Conti.

Ric. 2022 n. 01531 sez.

SU - ud. 27-09-2022 -5-

2. Tanto premesso, può passarsi ad esaminare unitariamente, rispetto ai tre ricorsi riuniti, ciascuno dei quattro motivi di ricorso proposti, in quanto il contenuto degli stessi è sovrapponibile.

3. Con il primo motivo di ricorso è svolta una premessa sul sindacato della Corte sui "motivi inerenti la giurisdizione".

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il diniego di giustizia: violazione dell'art. 360, n. 1, cod. proc. civ.; violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 della CEDU.

Assumono i ricorrenti che la Corte dei conti, nella sentenza 100 del 2020,aveva affermato l'esistenza di un danno erariale, tra l'altro, sulla base di una valutazione di illegittimità per incompetenza della Giunta a statuire sull . oggetti di due delibere, la n.154 del 2012, e la n. 156 del 2013.

Tuttavia, tale questione non era mai stata sollevata dalla Procura regionale della Corte dei conti.

Quest'ultima non aveva mai effettuato una contestazione specifica nei confronti di essi di correnti, né nell'invito a dedurre, né nell'atto di citazione relativo all'adozione di un atto esorbitante le competenze proprie dell'organo dei quali gli stessi facevano parte.

Anzi, rilevando un difetto d'istruttoria nell'operato dei soggetti coinvolti, la Procura avrebbe implicitamente riconosciuto la competenza degli stessi.

Nella sentenza n. 185 del 2021, la Corte dei conti aveva rifiutato di esaminare questo rilievo, ritenendo che lo stesso esorbitava dall'ambito della propria cognizione, limitato agli errori di fatto.

In proposito, la motivazione della Corte dei conti era erronea, perché la verifica dell'esistenza della contestazione di tale specifico motivo da parte della Procura non atteneva ad una valutazione giuridica, ma rientrava nell'ambito della percezione di un dato documentale.

Conseguentemente, la Corte dei conti, rifiutando l'esame della questione, sul presupposto che la stessa avesse ad oggetto un errore di giudizio e non un error facti, aveva consentito il permanere di tale svista di percezione del giudice di primo grado, che si era tradotto nella lesione del diritto di difesa di essi ricorrenti, condannati sulla base di un presupposto di fatto insussistente.

Ciò determinava uno stravolgimento dei principi cardine del processo per due ragioni: da un lato vi era stata l'appropriazione da parte dei giudici e della pronuncia di revocazione di funzioni requirenti, con la conseguente invasione di un ambito della Ric. 2022 n. 01531 sez.

SU - ud. 27-09-2022 -6- giurisdizione contabile riservato a un altro organo magistratuale, la Procura delle Corte dei Conti, dall'altro vi era stata un'incisione del diritto di difesa dei ricorrenti.

Dunque, la pronuncia n. 185 del 2021 era illegittima perché aveva fatto cattivo uso del potere giurisdizionale.

5. Con il terzo motivo di ricorso sono prospettati: "ulteriori motivi di diniego di giustizia e di eccesso di potere giurisdizionale, violazione dell'art. 360, cod. proc. civ., n.1.

Nella sentenza n. 185 del 2021, la Corte dei conti, esaminando le doglianze mosse alla pronuncia n. 100 del 2020, ed in particolare la questione dell'intervento di autorizzazione consiliare - che i ricorrenti avevano potuto sollevare solo in sede di revocazione non essendo stata contestata dalla Procura ed essendo emersa soltanto nel testo della pronuncia numero 100 del 2020 — ha affermato che tutte le questioni rappresentate avevano costituito oggetto di contraddittorio tra le parti e di valutazione da parte del giudice, con l'effetto che ne rimaneva precluso l'esame in sede di revocazione.

Assumono i ricorrenti che, sulla questione dell'autorizzazione consiliare non vi era stato precedente contraddittorio tra le parti, essendo emersa tale questione solo nella parte motivazionale della sentenza impugnata.

In ogni caso, era compito della Corte dei conti, Sezione centrale di appello, esaminarla.

Infatti, l'esistenza degli atti del consiglio del 9 dicembre 2013, che avevano autorizzato la spesa necessaria per l'attuazione delle modifiche al Piano approvato con la delibera di giunta numero 156 del 2013, era questione di fatto perché attinente alla percezione dell'esistenza di tali atti, la cui supposta mancanza aveva fondato l'affermazione dell'illegittimità della delibera della Giunta sopra richiamata e dell'usurpazione delle funzioni consiliari.

Pertanto, il rifiuto di esaminare la questione espresso dalla Corte dei conti in sede di revocazione, sul presupposto che la stessa avesse ad oggetto un errore di giudizio e non un error facti, aveva consentito il permanere di una svista di percezione del contenuto documentale istruttorio, che si era tradotto nella lesione del diritto di difesa dei ricorrenti, che erano stati condannati sulla base di un presupposto di fatto - l'esistenza di un'autorizzazione consiliare relativa all'operato espresso dalla giunta comunale nella Ric. 2022 n. 01531 sez.

SU - ud. 27-09-2022 -7- delibera 156 del 2013 - mai oggetto di contestazione, e dunque sulla quale il ricorrente non avevano potuto difendersi.

Inoltre, i giudici della revocazione avevano ritenuto inammissibili, perché non concretanti errori di fatto, le censure proposte avverso il passaggio motivazionale della sentenza n. 100 del 2020, secondo cui la Giunta, senza mai attuare il TPUI del 2010, avrebbe adottato immotivatamente e irragionevolmente un atto che, imponendo un aumento dei chilometri di percorrenza del trasporto pubblico locale, senza copertura finanziaria, avrebbe avuto quale unico effetto un aumento dei costi per l'Ente territoriale, il che avrebbe concretato il danno.

Pur tuttavia, dal compendio istruttorio si ricavavano elementi che contraddicevano tale motivazione, di talché vi era errore di fatto nel ritenere che la delibera n. 156 del 2013 aveva dato luogo ad un aumento dei chilometri complessivi di percorrenza.

Ed infatti, la delibera 156 del 2013, allorquando aveva stabilito un aumento di chilometri di percorrenza del trasporto pubblico locale, lo aveva subordinato alla condizione sospensiva della concessione dei fondi da parte del consiglio comunale, secondo quanto sarebbe stato indicato nel bilancio 2013 che era di imminente approvazione.

Ebbene, la verifica della presenza nella delibera di questa condizione sospensiva non era una quaestio iuris.

Conseguentemente, la Corte dei conti, rifiutando l'esame della questione, sul presupposto che la stessa avesse ad oggetto un errore di giudizio e non un error facti, aveva determinato un diniego di giustizia.

Il mancato esame della presenza nella delibera in una condizione sospensiva ha consentito il permanere di una svista di percezione del contenuto documentale istruttorio sottoposto alla cognizione dei primi giudici di appello.

I ricorrenti hanno, inoltre, dedotto che i giudici della revocazione, rifiutando l'esame delle suddette censure hanno consentito l'elisione del fatto dedotto in condizione (ossia il fatto dell'appostamento della spesa di bilancio), determinando il permanere di un'ulteriore vizio nel quomodo dell'esercizio del potere giurisdizionale da parte dei giudici precedenti: e cioè l'affermazione secondo la quale altro vizio della delibera n. 156 del 2013 sarebbe consistito nella mancata copertura finanziaria.

Tale vizio, al pari di quello su un'incompetenza giuntale, non era stato sollevato dalla Procura regionale della Corte dei conti.

Ric. 2022 n. 01531 sez.

SU - ud. 27-09-2022 -8- Sussisteva, quindi, un diniego di giustizia e la violazione del diritto a un giusto processo, lesivo dell'art. 6 CEDU.

6. Con il quarto motivo di ricorso è dedotto l'eccesso di potere giurisdizionale inteso quale invasione delle funzioni amministrative.

Violazione dell'art. 360, n. 1., e dell'art. 111 Cost.

Con il motivo si prospetta l'invasione della sfera di potere dell'autorità amministrativa.

A tal fine ricorrenti ripercorrono le vicende amministrative che hanno condotto alla decisione della Corte dei conti.

Richiamato il sostrato fattuale della delibera della giunta comunale numero 156 del 2013 che portava all'aumento della percorrenza complessiva del trasporto su gomma, e rilevano che la sentenza della Corte dei conti, ignorando tutto ciò avrebbe consentito il permanere di un giudizio negativo precedentemente espresso nella sentenza n. 100 del 2020 sull'operato della Giunta, che avrebbe dovuto essere mosso esclusivamente dall'applicazione del principio di economicità (declinato come mera riduzione dei costi del trasporto pubblico, senza tener conto delle finalità istituzionali dell'ente che, nell'ambito del trasporto pubblico, si traduce nella necessità di garantire tutto trasporto a tutti i cittadini) peraltro valorizzato sulla base di dati fattuali i numerici errati.

Ciò, tuttavia, si traduceva, nella sostanza, in una scelta amministrativa del giudice, astratta e alternativa, scelta dunque non consentita in ragione dei limiti esterni della giurisdizione.

Inoltre, la sentenza n. 100 del 2020 non attribuiva alcun rilievo all'approvazione dei bilanci negli anni successivi alle delibere del 2012 e del 2013 da parte del Consiglio comunale.

La sentenza 185 del 2021 aveva disatteso l'esame della questione, ritenendola quaestio iuris.

Ciò ha cristallizzato l'effetto distorto della sentenza 100 del 2020, ossia il consolidarsi di un controllo che non è controllo esterno sulla ragionevolezza e sulla legittimità dell'operato delle giunta ma la stessa possibilità di compiere una scelta politica e di merito.

Pertanto, emergeva un'invasione di campo da parte dell'autorità giudiziaria cristallizzata grazie al rifiuto di ius dicere.

7. Con i suddetti motivi, dunque, con plurimi argomenti, si deduce che con la sentenza n. 185 del 2021, pronunciata in sede di revocazione, la Corte dei conti, sarebbe incorsa in eccesso di potere giurisdizionale sotto più profili.

Ric, 2022 n. 01531 sez.

SU - ud. 27-09-2022 -9-

8. I motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

9. Gli stessi, e dunque i relativi ricorsi, sono inammissibili.

10. Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare (ex multis, Cass., S.U., n. 30769 del 2022, n. 27173 del 2022, n. 4116 del 2022, n. 31559 del 2021, n. 32673 del 2021), e come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2018, l'eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici).

È naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme in cui il giudice possa incorrere nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull'esito della decisione, può essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame.

Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall'art. 111, comma 8, Cost, dall'art. 362, cod. proc. civ, e dall'art. 207, del codice di giustizia contabile (Cass., S.U. n. 15573 del 2021).

Va, altresì, precisato che in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice amministrativo o della Corte dei Conti pronunciate su impugnazione per revocazione, un problema di giurisdizione può porsi solo con riguardo alla sussistenza in sé del potere di revocazione e non alle modalità del suo concreto esercizio, le quali possono al più integrare errori in procedendo o in judicando, non significativi di sconfinamento di potere giurisdizionale, quanto soltanto di cattivo esercizio della Ric. 2022 n. 01531 sez.

SU - ud. 27-09-2022 -10- giurisdizione siccome esercitata entro i suoi limiti interni (Cass., S.U., n. 31559 del 2021, n. 20871 del 2022).

11. Tanto premesso, si osserva che al di là della formale autoqualificazione prospettata dai ricorrenti nei tre ricorsi come motivi attinenti alla giurisdizione, le censure articolate si risolvono, tutte, nella denuncia di meri errores in procedendo o in iudicando che sarebbero stati compiuti dalla Corte dei Conti, come tali non sindacabili dalle Sezioni Unite.

12. Sono pertanto condivisibili le conclusioni scritte del Procuratore generale della Corte dei conti.

13. Si può ricordare che queste Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile, con l'ordinanza n. 17249 del 2022, il ricorso per eccesso di potere giurisdizionale proposto dagli odierni ricorrenti nei ricorsi n. 1531 e n. 1554 del 2021, con riguardo alla già richiamata sentenza della Seconda Sezione centrale d'Appello della Corte dei conti n. 100 del 2020, che ha costituito oggetto della sentenza n. 185 del 2021.

14. Nell'ordinanza n. 17249 del 2022 si è affermato che il giudice contabile ha delineato la ripartizione di competenze in materia di servizi di trasporto pubblico, a mente dell'art. 42, comma 2, lett. e) del TUEL, e tanto ha fatto assolvendo il peculiare compito interpretativo in cui si esprime l'esercizio della giurisdizione.

Con la sentenza n. 100 del 2020, il giudice contabile, rimanendo nel perimetro della propria giurisdizione, lungi dall'invadere il merito dell'azione amministrativa, ha verificato l'operato degli amministratori e del dirigente del Comune che, nell'invadere la sfera delle competenze riservate al Consiglio, hanno con le delibere violato l'obbligo di riduzione del chilometraggio disattendendo il programma di esercizio predisposto dal Consiglio comunale in un'ottica di riduzione dei costi ed efficientamento del servizio, concorrendo a determinare la grave situazione di squilibrio, economico e finanziario, culminata nel dissesto dell'ente.

Del pari, ha proseguito l'ordinanza n. 17249 del 2022, ad errores in iudicando attengono le censure secondo cui nella valutazione dell'operato della Giunta non si sarebbe tenuto conto dell'approvazione delle spese nei bilanci successivi e in ordine al carattere evanescente delle entrate a copertura dei costi di cui alla delib. n. 156 del 2013 o il mancato riconoscimento delle utilitas del servizio comunque reso o, infine, in ordine Ric. 2022 n. 01531 sez.

SU - ud. 27-09-2022 -11- all'ambito applicativo dell'art. 42, comma 2, lett. e) del TUEL, censura, quest'ultima, del tutto inerente all'attività interpretativa in cui si esprime l'esercizio della giurisdizione.

15. Il giudice contabile della revocazione, con la sentenza n. 185 del 2021, nel determinare il thema decidendum, verificando la costituzione del contraddittorio in ordine allo stesso, e nel qualificare come error in iudicando e non error in facti, le censure proposte, non ha posto in essere un diniego di giurisdizione rispetto alle doglianze mosse, o una inferenza- in contrasto con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato- nelle competenze della Procura contabile, ledendo il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., e all'art. 6 CEDU, ma ha operato nell'ambito del potere interpretativo della domanda e degli atti di causa, e della valutazione delle risultanze documentali e probatorie, proprio del giudicante in sede di revocazione.

Ciò, in particolare, ove si consideri che in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti pronunciata su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione tale potere sulla precedente decisione di merito (Cass., S. U., n. 27173 del 2022).

16. Inoltre, occorre ricordare che, qualora il danno erariale sia stato cagionato da un provvedimento amministrativo (come, nella specie, la delibera della Giunta), il giudice contabile conosce dell'illegittimità dell'atto al fine della verifica, in via principale, di uno degli elementi della più complessa fattispecie di responsabilità amministrativa, con conseguente esclusione della violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile rispetto alla giurisdizione amministrativa (Cass., S.U., n. 30112 del 2021).

17. I ricorsi sono inammissibile anche là dove con essi ci si duole del fatto che la Corte abbia pronunciato su un thema decidendum diverso da quello introdotto dalla Procura regionale contabile con l'atto di citazione.

I ricorrenti denunciano, invero, un error in procedendo che certamente non investe la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale del giudice contabile, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo, nè integra un radicale stravolgimento delle norme di rito tale da implicare un evidente diniego di giustizia, il quale solo rende configurabile il vizio di eccesso di potere giurisdizionale (Cass., SU., n. 8848 del 2020).

Ric. 2022 n. 01531 sez.

SU - ud. 27-09-2022 -12- Come già affermato nell'ordinanza n. 17249 del 2022, rappresentare la sussistenza di uno stravolgimento delle norme processuali per la mancanza della tempestiva contestazione dell'illegittimità dell'atto per incompetenza e, in particolare, lamentare che i termini sostanziali ed identificativi del thema decidendum del giudizio introdotto in primo grado attenevano a diverse poste di danno, senza implicare l'illegittimità, per incompetenza, delle delibere, non è richiedere lo scrutinio rispetto a un eccesso di potere giurisdizionale ma trasmoda nella richiesta di revisione di quanto il giudice contabile ha accertato con una modalità inquadrabile, all'evidenza, nello ius dicere.

18. Le doglianze articolate dai ricorrenti neanche integrano il vizio di eccesso di potere giurisdizionale per diniego di giustizia, in quanto il diniego di giurisdizione - nel quadro dei principi richiamati nei paragrafi che precedono - è denunciabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, Cost., comma 8, soltanto quando sia stato determinato dall'affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda.

19. Infine, va ricordato che come la giurisprudenza di legittimità ha già affermato l'insindacabilità "nel merito" delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, potendo e dovendo la Corte dei conti verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, che devono essere ispirati ai richiamati criteri di economicità ed efficacia, rilevanti sul piano non della mera opportunità bensì della legittimità dell'azione amministrativa (Cass., S.U., n. 40549 del 2021).

20. Per le ragioni sopra esposte, i ricorsi in epigrafe, riuniti, vanno dichiarati inammissibili.

21. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore generale della Corte dei conti, stante la sua posizione di parte solo in senso formale.

Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l'onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombente risulti il suo contraddittore.

Ric. 2022 n. 01531 sez.

SU - ud. 27-09-2022 -13- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM La Corte a Sezioni Unite riuniti i ricorsi li dichiara inammissibili.

Ai sensi dell'art. 13, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1531-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; - controrícorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - sul ricorso 1554-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]°, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - sul ricorso 1788-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio CAMALDO - MAZZEO - Ric. 2022 n. 01531 sez. SU - ud. 27-09-2022 -2- NABORRE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] REGIONE BASILICATA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 185/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA, depositata il 01/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso iscritto al n. 1531 del 2022 reg. gen., hanno impugnato, nei confronti del Procuratore generale della Corte dei conti e del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Basilicata, dinanzi a queste Sezioni Unite, per eccesso di potere giurisdizionale, la sentenza n. 185 del 2021, emessa dalla Seconda Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti, in sede di revocazione della sentenza n. 100 del 2020, pronunciata dalla medesima Sezione. Ric. 2022 n. 01531 sez. SU - ud. 27-09-2022 -3- 2. I ricorrenti, amministratori e dirigenti del Comune di Potenza in carica nel periodo 2006-2014, premettono che, con atto di citazione del 25 maggio 2017, il Procuratore regionale della Corte dei conti li aveva convenuti in giudizio contestando loro di aver prodotto un danno erariale di complessivi euro 18.641.645,29, a seguito di alcune delibere di Giunta che avevano riguardato il sistema di trasporto. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, i convenuti con una serie di delibere di Giunta avrebbero disatteso il piano di esercizio del sistema di trasporto approvato dal Consiglio comunale il 29 dicembre del 2010 con la deliberazione n. 315, imponendo delle percorrenze chilometriche maggiori, e dunque costringendo l'Ente locale a farsi carico dei relativi costi. 3. La Sezione giurisdizionale della Regione Basilicata, con la sentenza n. 98 del 2017, aveva respinto le domande proposte dalla Procura regionale della Corte dei conti. 4. Con la sentenza n. 100 del 2020, pronunciata in sede di appello, era stata riformata la sentenza di primo grado da ultimo richiamata. Il giudice di appello riteneva parzialmente fondato il ricorso della Procura regionale contabile, in ragione della illegittimità degli atti della Giunta, in quanto aventi ad oggetto una materia riservata alla competenza del consiglio comunale; rideterminava il danno in euro 5.345.763,22, in ragione dei chilometri realizzati in più, in attuazione delle delibere di Giunta comunale nn. 154 del 2012 e n. 156 del 2013, rispetto a quelli stabiliti dal Piano di trasporto del 2010. 4. La sentenza resa in sede appello n. 100 del 2020 veniva impugnata dai ricorrenti per revocazione. La Corte dei conti in sede di revocazione, accoglieva in parte il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti, e con la sentenza n. 185 del 2021, oggetto del presente ricorso, affermava che la sentenza impugnata presentava un errore di fatto, essendovi un errore di calcolo in relazione ai KM percorsi nell'anno 2014, di talché il danno complessivamente prodotto nel 2014 doveva essere ricalcolato in euro 1,438,667,70, pari al maggior esborso sostenuto nell'anno 2014. 5. Con l'odierno ricorso sono proposti quattro motivi di ricorso. 6. Il Procuratore generale della Corte dei Conti ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, in quanto non veniva in rilievo la sussistenza in sé del potere Ric. 2022 n, 01531 sez. SU - ud. 27-09-2022 -4- di revocazione, ma le modalità del suo concreto esercizio che rientra nei limiti interni della giurisdizione 7. Il ricorso è stato notificato con mera litis denuntiatio a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che sono rimasti intimati. 8. Ulteriore identico ricorso, iscritto al n. 1554 del 2022 reg. gen., articolato in quattro motivi, è stato proposto nei confronti delle stesse parti e con identico petitum e causa petendi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Le controparti sono rimaste intimate. 9. Con il ricorso iscritto al n. 1788 del 2022, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla medesima vicenda, ricorrono anch'essi, prospettando quattro motivi di ricorso, nei confronti del Procuratore generale della Corte dei conti e del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Basilicata, avverso la sentenza n. 185 del 2021 della Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'Appello della Corte dei Conti, per eccesso di potere giurisdizionale. 10. Il Procuratore generale della Corte dei Conti ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, in quanto non veniva in rilievo la sussistenza in sé del potere di revocazione, ma le modalità del suo concreto esercizio che rientra nei limiti interni della giurisdizione contabile. 11. Il ricorso è stato notificato con mera litis denuntiatio a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che sono rimasti intimati. 12. 1 ricorsi sono stati avviati alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis. l cod. proc. civ. DIRITTO 1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei tre ricorsi in epigrafe in quanto hanno tutti ad oggetto la medesima sentenza n. 185 del 2021, pronunciata in sede di revocazione dalla Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'Appello della Corte dei Conti. Ric. 2022 n. 01531 sez. SU - ud. 27-09-2022 -5- 2. Tanto premesso, può passarsi ad esaminare unitariamente, rispetto ai tre ricorsi riuniti, ciascuno dei quattro motivi di ricorso proposti, in quanto il contenuto degli stessi è sovrapponibile. 3. Con il primo motivo di ricorso è svolta una premessa sul sindacato della Corte sui "motivi inerenti la giurisdizione". 4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il diniego di giustizia: violazione dell'art. 360, n. 1, cod. proc. civ.; violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 della CEDU. Assumono i ricorrenti che la Corte dei conti, nella sentenza 100 del 2020,aveva affermato l'esistenza di un danno erariale, tra l'altro, sulla base di una valutazione di illegittimità per incompetenza della Giunta a statuire sull . oggetti di due delibere, la n.154 del 2012, e la n. 156 del 2013. Tuttavia, tale questione non era mai stata sollevata dalla Procura regionale della Corte dei conti. Quest'ultima non aveva mai effettuato una contestazione specifica nei confronti di essi di correnti, né nell'invito a dedurre, né nell'atto di citazione relativo all'adozione di un atto esorbitante le competenze proprie dell'organo dei quali gli stessi facevano parte. Anzi, rilevando un difetto d'istruttoria nell'operato dei soggetti coinvolti, la Procura avrebbe implicitamente riconosciuto la competenza degli stessi. Nella sentenza n. 185 del 2021, la Corte dei conti aveva rifiutato di esaminare questo rilievo, ritenendo che lo stesso esorbitava dall'ambito della propria cognizione, limitato agli errori di fatto. In proposito, la motivazione della Corte dei conti era erronea, perché la verifica dell'esistenza della contestazione di tale specifico motivo da parte della Procura non atteneva ad una valutazione giuridica, ma rientrava nell'ambito della percezione di un dato documentale. Conseguentemente, la Corte dei conti, rifiutando l'esame della questione, sul presupposto che la stessa avesse ad oggetto un errore di giudizio e non un error facti, aveva consentito il permanere di tale svista di percezione del giudice di primo grado, che si era tradotto nella lesione del diritto di difesa di essi ricorrenti, condannati sulla base di un presupposto di fatto insussistente. Ciò determinava uno stravolgimento dei principi cardine del processo per due ragioni: da un lato vi era stata l'appropriazione da parte dei giudici e della pronuncia di revocazione di funzioni requirenti, con la conseguente invasione di un ambito della Ric. 2022 n. 01531 sez. SU - ud. 27-09-2022 -6- giurisdizione contabile riservato a un altro organo magistratuale, la Procura delle Corte dei Conti, dall'altro vi era stata un'incisione del diritto di difesa dei ricorrenti. Dunque, la pronuncia n. 185 del 2021 era illegittima perché aveva fatto cattivo uso del potere giurisdizionale. 5. Con il terzo motivo di ricorso sono prospettati: "ulteriori motivi di diniego di giustizia e di eccesso di potere giurisdizionale, violazione dell'art. 360, cod. proc. civ., n.1. Nella sentenza n. 185 del 2021, la Corte dei conti, esaminando le doglianze mosse alla pronuncia n. 100 del 2020, ed in particolare la questione dell'intervento di autorizzazione consiliare - che i ricorrenti avevano potuto sollevare solo in sede di revocazione non essendo stata contestata dalla Procura ed essendo emersa soltanto nel testo della pronuncia numero 100 del 2020 — ha affermato che tutte le questioni rappresentate avevano costituito oggetto di contraddittorio tra le parti e di valutazione da parte del giudice, con l'effetto che ne rimaneva precluso l'esame in sede di revocazione. Assumono i ricorrenti che, sulla questione dell'autorizzazione consiliare non vi era stato precedente contraddittorio tra le parti, essendo emersa tale questione solo nella parte motivazionale della sentenza impugnata. In ogni caso, era compito della Corte dei conti, Sezione centrale di appello, esaminarla. Infatti, l'esistenza degli atti del consiglio del 9 dicembre 2013, che avevano autorizzato la spesa necessaria per l'attuazione delle modifiche al Piano approvato con la delibera di giunta numero 156 del 2013, era questione di fatto perché attinente alla percezione dell'esistenza di tali atti, la cui supposta mancanza aveva fondato l'affermazione dell'illegittimità della delibera della Giunta sopra richiamata e dell'usurpazione delle funzioni consiliari. Pertanto, il rifiuto di esaminare la questione espresso dalla Corte dei conti in sede di revocazione, sul presupposto che la stessa avesse ad oggetto un errore di giudizio e non un error facti, aveva consentito il permanere di una svista di percezione del contenuto documentale istruttorio, che si era tradotto nella lesione del diritto di difesa dei ricorrenti, che erano stati condannati sulla base di un presupposto di fatto - l'esistenza di un'autorizzazione consiliare relativa all'operato espresso dalla giunta comunale nella Ric. 2022 n. 01531 sez. SU - ud. 27-09-2022 -7- delibera 156 del 2013 - mai oggetto di contestazione, e dunque sulla quale il ricorrente non avevano potuto difendersi. Inoltre, i giudici della revocazione avevano ritenuto inammissibili, perché non concretanti errori di fatto, le censure proposte avverso il passaggio motivazionale della sentenza n. 100 del 2020, secondo cui la Giunta, senza mai attuare il TPUI del 2010, avrebbe adottato immotivatamente e irragionevolmente un atto che, imponendo un aumento dei chilometri di percorrenza del trasporto pubblico locale, senza copertura finanziaria, avrebbe avuto quale unico effetto un aumento dei costi per l'Ente territoriale, il che avrebbe concretato il danno. Pur tuttavia, dal compendio istruttorio si ricavavano elementi che contraddicevano tale motivazione, di talché vi era errore di fatto nel ritenere che la delibera n. 156 del 2013 aveva dato luogo ad un aumento dei chilometri complessivi di percorrenza. Ed infatti, la delibera 156 del 2013, allorquando aveva stabilito un aumento di chilometri di percorrenza del trasporto pubblico locale, lo aveva subordinato alla condizione sospensiva della concessione dei fondi da parte del consiglio comunale, secondo quanto sarebbe stato indicato nel bilancio 2013 che era di imminente approvazione. Ebbene, la verifica della presenza nella delibera di questa condizione sospensiva non era una quaestio iuris. Conseguentemente, la Corte dei conti, rifiutando l'esame della questione, sul presupposto che la stessa avesse ad oggetto un errore di giudizio e non un error facti, aveva determinato un diniego di giustizia. Il mancato esame della presenza nella delibera in una condizione sospensiva ha consentito il permanere di una svista di percezione del contenuto documentale istruttorio sottoposto alla cognizione dei primi giudici di appello. I ricorrenti hanno, inoltre, dedotto che i giudici della revocazione, rifiutando l'esame delle suddette censure hanno consentito l'elisione del fatto dedotto in condizione (ossia il fatto dell'appostamento della spesa di bilancio), determinando il permanere di un'ulteriore vizio nel quomodo dell'esercizio del potere giurisdizionale da parte dei giudici precedenti: e cioè l'affermazione secondo la quale altro vizio della delibera n. 156 del 2013 sarebbe consistito nella mancata copertura finanziaria. Tale vizio, al pari di quello su un'incompetenza giuntale, non era stato sollevato dalla Procura regionale della Corte dei conti. Ric. 2022 n. 01531 sez. SU - ud. 27-09-2022 -8- Sussisteva, quindi, un diniego di giustizia e la violazione del diritto a un giusto processo, lesivo dell'art. 6 CEDU. 6. Con il quarto motivo di ricorso è dedotto l'eccesso di potere giurisdizionale inteso quale invasione delle funzioni amministrative. Violazione dell'art. 360, n. 1., e dell'art. 111 Cost. Con il motivo si prospetta l'invasione della sfera di potere dell'autorità amministrativa. A tal fine ricorrenti ripercorrono le vicende amministrative che hanno condotto alla decisione della Corte dei conti. Richiamato il sostrato fattuale della delibera della giunta comunale numero 156 del 2013 che portava all'aumento della percorrenza complessiva del trasporto su gomma, e rilevano che la sentenza della Corte dei conti, ignorando tutto ciò avrebbe consentito il permanere di un giudizio negativo precedentemente espresso nella sentenza n. 100 del 2020 sull'operato della Giunta, che avrebbe dovuto essere mosso esclusivamente dall'applicazione del principio di economicità (declinato come mera riduzione dei costi del trasporto pubblico, senza tener conto delle finalità istituzionali dell'ente che, nell'ambito del trasporto pubblico, si traduce nella necessità di garantire tutto trasporto a tutti i cittadini) peraltro valorizzato sulla base di dati fattuali i numerici errati. Ciò, tuttavia, si traduceva, nella sostanza, in una scelta amministrativa del giudice, astratta e alternativa, scelta dunque non consentita in ragione dei limiti esterni della giurisdizione. Inoltre, la sentenza n. 100 del 2020 non attribuiva alcun rilievo all'approvazione dei bilanci negli anni successivi alle delibere del 2012 e del 2013 da parte del Consiglio comunale. La sentenza 185 del 2021 aveva disatteso l'esame della questione, ritenendola quaestio iuris. Ciò ha cristallizzato l'effetto distorto della sentenza 100 del 2020, ossia il consolidarsi di un controllo che non è controllo esterno sulla ragionevolezza e sulla legittimità dell'operato delle giunta ma la stessa possibilità di compiere una scelta politica e di merito. Pertanto, emergeva un'invasione di campo da parte dell'autorità giudiziaria cristallizzata grazie al rifiuto di ius dicere. 7. Con i suddetti motivi, dunque, con plurimi argomenti, si deduce che con la sentenza n. 185 del 2021, pronunciata in sede di revocazione, la Corte dei conti, sarebbe incorsa in eccesso di potere giurisdizionale sotto più profili. Ric, 2022 n. 01531 sez. SU - ud. 27-09-2022 -9- 8. I motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. 9. Gli stessi, e dunque i relativi ricorsi, sono inammissibili. 10. Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare (ex multis, Cass., S.U., n. 30769 del 2022, n. 27173 del 2022, n. 4116 del 2022, n. 31559 del 2021, n. 32673 del 2021), e come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2018, l'eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici). È naturale che qualsiasi erronea interpretazione o applicazione di norme in cui il giudice possa incorrere nell'esercizio della funzione giurisdizionale, ove incida sull'esito della decisione, può essere letta in chiave di lesione della pienezza della tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame. Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato della Corte di cassazione, quale risulta delineato dall'art. 111, comma 8, Cost, dall'art. 362, cod. proc. civ, e dall'art. 207, del codice di giustizia contabile (Cass., S.U. n. 15573 del 2021). Va, altresì, precisato che in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice amministrativo o della Corte dei Conti pronunciate su impugnazione per revocazione, un problema di giurisdizione può porsi solo con riguardo alla sussistenza in sé del potere di revocazione e non alle modalità del suo concreto esercizio, le quali possono al più integrare errori in procedendo o in judicando, non significativi di sconfinamento di potere giurisdizionale, quanto soltanto di cattivo esercizio della Ric. 2022 n. 01531 sez. SU - ud. 27-09-2022 -10- giurisdizione siccome esercitata entro i suoi limiti interni (Cass., S.U., n. 31559 del 2021, n. 20871 del 2022). 11. Tanto premesso, si osserva che al di là della formale autoqualificazione prospettata dai ricorrenti nei tre ricorsi come motivi attinenti alla giurisdizione, le censure articolate si risolvono, tutte, nella denuncia di meri errores in procedendo o in iudicando che sarebbero stati compiuti dalla Corte dei Conti, come tali non sindacabili dalle Sezioni Unite. 12. Sono pertanto condivisibili le conclusioni scritte del Procuratore generale della Corte dei conti. 13. Si può ricordare che queste Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile, con l'ordinanza n. 17249 del 2022, il ricorso per eccesso di potere giurisdizionale proposto dagli odierni ricorrenti nei ricorsi n. 1531 e n. 1554 del 2021, con riguardo alla già richiamata sentenza della Seconda Sezione centrale d'Appello della Corte dei conti n. 100 del 2020, che ha costituito oggetto della sentenza n. 185 del 2021. 14. Nell'ordinanza n. 17249 del 2022 si è affermato che il giudice contabile ha delineato la ripartizione di competenze in materia di servizi di trasporto pubblico, a mente dell'art. 42, comma 2, lett. e) del TUEL, e tanto ha fatto assolvendo il peculiare compito interpretativo in cui si esprime l'esercizio della giurisdizione. Con la sentenza n. 100 del 2020, il giudice contabile, rimanendo nel perimetro della propria giurisdizione, lungi dall'invadere il merito dell'azione amministrativa, ha verificato l'operato degli amministratori e del dirigente del Comune che, nell'invadere la sfera delle competenze riservate al Consiglio, hanno con le delibere violato l'obbligo di riduzione del chilometraggio disattendendo il programma di esercizio predisposto dal Consiglio comunale in un'ottica di riduzione dei costi ed efficientamento del servizio, concorrendo a determinare la grave situazione di squilibrio, economico e finanziario, culminata nel dissesto dell'ente. Del pari, ha proseguito l'ordinanza n. 17249 del 2022, ad errores in iudicando attengono le censure secondo cui nella valutazione dell'operato della Giunta non si sarebbe tenuto conto dell'approvazione delle spese nei bilanci successivi e in ordine al carattere evanescente delle entrate a copertura dei costi di cui alla delib. n. 156 del 2013 o il mancato riconoscimento delle utilitas del servizio comunque reso o, infine, in ordine Ric. 2022 n. 01531 sez. SU - ud. 27-09-2022 -11- all'ambito applicativo dell'art. 42, comma 2, lett. e) del TUEL, censura, quest'ultima, del tutto inerente all'attività interpretativa in cui si esprime l'esercizio della giurisdizione. 15. Il giudice contabile della revocazione, con la sentenza n. 185 del 2021, nel determinare il thema decidendum, verificando la costituzione del contraddittorio in ordine allo stesso, e nel qualificare come error in iudicando e non error in facti, le censure proposte, non ha posto in essere un diniego di giurisdizione rispetto alle doglianze mosse, o una inferenza- in contrasto con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato- nelle competenze della Procura contabile, ledendo il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., e all'art. 6 CEDU, ma ha operato nell'ambito del potere interpretativo della domanda e degli atti di causa, e della valutazione delle risultanze documentali e probatorie, proprio del giudicante in sede di revocazione. Ciò, in particolare, ove si consideri che in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dei conti pronunciata su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando esclusa la possibilità di mettere in discussione tale potere sulla precedente decisione di merito (Cass., S. U., n. 27173 del 2022). 16. Inoltre, occorre ricordare che, qualora il danno erariale sia stato cagionato da un provvedimento amministrativo (come, nella specie, la delibera della Giunta), il giudice contabile conosce dell'illegittimità dell'atto al fine della verifica, in via principale, di uno degli elementi della più complessa fattispecie di responsabilità amministrativa, con conseguente esclusione della violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile rispetto alla giurisdizione amministrativa (Cass., S.U., n. 30112 del 2021). 17. I ricorsi sono inammissibile anche là dove con essi ci si duole del fatto che la Corte abbia pronunciato su un thema decidendum diverso da quello introdotto dalla Procura regionale contabile con l'atto di citazione. I ricorrenti denunciano, invero, un error in procedendo che certamente non investe la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale del giudice contabile, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo, nè integra un radicale stravolgimento delle norme di rito tale da implicare un evidente diniego di giustizia, il quale solo rende configurabile il vizio di eccesso di potere giurisdizionale (Cass., SU., n. 8848 del 2020). Ric. 2022 n. 01531 sez. SU - ud. 27-09-2022 -12- Come già affermato nell'ordinanza n. 17249 del 2022, rappresentare la sussistenza di uno stravolgimento delle norme processuali per la mancanza della tempestiva contestazione dell'illegittimità dell'atto per incompetenza e, in particolare, lamentare che i termini sostanziali ed identificativi del thema decidendum del giudizio introdotto in primo grado attenevano a diverse poste di danno, senza implicare l'illegittimità, per incompetenza, delle delibere, non è richiedere lo scrutinio rispetto a un eccesso di potere giurisdizionale ma trasmoda nella richiesta di revisione di quanto il giudice contabile ha accertato con una modalità inquadrabile, all'evidenza, nello ius dicere. 18. Le doglianze articolate dai ricorrenti neanche integrano il vizio di eccesso di potere giurisdizionale per diniego di giustizia, in quanto il diniego di giurisdizione - nel quadro dei principi richiamati nei paragrafi che precedono - è denunciabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, Cost., comma 8, soltanto quando sia stato determinato dall'affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda. 19. Infine, va ricordato che come la giurisprudenza di legittimità ha già affermato l'insindacabilità "nel merito" delle scelte discrezionali compiute da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, potendo e dovendo la Corte dei conti verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, che devono essere ispirati ai richiamati criteri di economicità ed efficacia, rilevanti sul piano non della mera opportunità bensì della legittimità dell'azione amministrativa (Cass., S.U., n. 40549 del 2021). 20. Per le ragioni sopra esposte, i ricorsi in epigrafe, riuniti, vanno dichiarati inammissibili. 21. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore generale della Corte dei conti, stante la sua posizione di parte solo in senso formale. Il Procuratore generale, infatti, così come non può sostenere l'onere delle spese processuali nel caso di sua soccombenza, al pari di ogni altro ufficio del pubblico ministero, non può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando, come nella specie, soccombente risulti il suo contraddittore. Ric. 2022 n. 01531 sez. SU - ud. 27-09-2022 -13- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM La Corte a Sezioni Unite riuniti i ricorsi li dichiara inammissibili. Ai sensi dell'art. 13, co
Sentenza Cassazione n. 32866/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris