CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38414/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 24 aprile 2024 che in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Milano in ordine al reato di cui agli artt.624 e 625 cod. pen. commesso in Milano il 31 ottobre 2023 , ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e rideterminato la pena. Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall'imputato personalmente. Manifestamente infondata è la questione di costituzionalità dell'art. 613 cod. proc. pen. come già chiarito da Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334 - 01, alla cui motivazione si fa integrale rinvio Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de